ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04880

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 384 del 03/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: OTTOBRE MAURO
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 02/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 02/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04880
presentato da
OTTOBRE Mauro
testo di
Martedì 3 marzo 2015, seduta n. 384

   OTTOBRE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   il regolamento (CE) n. 561/2006, nel disciplinare i periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, prescrive tra le altre cose, all'articolo 7, che il conducente effettui, dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, un'interruzione di almeno 45 minuti;
   il successivo articolo 13 prevede per gli Stati membri la possibilità di derogare rispetto alle prescrizioni del regolamento in materia di interruzioni dei periodi di guida per i veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie, nonché per i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali; il medesimo articolo consente inoltre agli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione europea, la concessione di ulteriori deroghe di importanza minore per i veicoli utilizzati in zone prestabilite con una densità di popolazione inferiore a cinque persone per chilometro quadrato;
   la circolare interpretativa del regolamento (CE) n. 561/2006, adottata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 22 luglio 2011 precisa le modalità attuative in Italia del regolamento;
   il rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 risulta tuttavia particolarmente gravoso anche per il settore dell'apicoltura in quanto il trasporto su strada delle arnie per l'espletamento dell'attività di nomadismo (impollinazione, bottinatura, e altro) dalle aziende agricole agli stabilimenti di produzione del miele, se effettuato nei tempi richiesti dal regolamento, rischia di pregiudicare la salute delle api trasportate;
   peraltro il trasporto di api appare riconducibile alle tipologie di deroghe ammesse dal regolamento comunitario;
   il settore dell'apicoltura rappresenta un elemento significativo dell'economia di zone importanti, specie montane, del Paese –:
   se il Governo intenda assumere iniziative al fine di consentire anche per il trasporto di strada delle api l'applicazione delle deroghe previste dal regolamento (CE) n. 561/2006. (5-04880)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tempo di guida

politica agricola comune

trasporto di animali