Legislatura: 17Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Primo firmatario: FAMIGLIETTI LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BONAVITACOLA FULVIO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015 PICCOLO GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015 PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015 IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015 D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 26/02/2015
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 23/04/2015 Resoconto BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 23/04/2015 Resoconto FAMIGLIETTI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/02/2015
DISCUSSIONE IL 23/04/2015
SVOLTO IL 23/04/2015
CONCLUSO IL 23/04/2015
FAMIGLIETTI, BONAVITACOLA, GIORGIO PICCOLO, PARIS, TINO IANNUZZI e D'AGOSTINO. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
il comma 117 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è stata una norma molto attesa dai lavoratori esposti ad amianto dipendenti della ex Isochimica di Avellino;
il comma recita testualmente: «in deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni;
per essere declinato operativamente il suddetto comma ha bisogno di un successivo atto del Ministero affinché l'Inps possa attivarsi per la effettiva liquidazione dei benefici previdenziali;
i lavoratori in questione, attraverso le organizzazioni sindacali, nonché rivolgendosi anche ai rappresentanti istituzionali, hanno sollecitato la rapida soluzione della vicenda –:
quali iniziative il Ministro intenda adottare e in che tempi per l'effettiva applicazione del comma 117, dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e se non intenda, altresì, convocare una apposita riunione con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e gli enti istituzionali preposti al fine di chiarire i passaggi necessari per il conseguimento dei benefici previdenziali. (5-04855)
L'onorevole Famiglietti – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 117, della legge di stabilità 2015 in materia di benefici previdenziali per lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.
Al riguardo, evidenzio che il comma 117 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 prevede la facoltà per gli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa e il cui sito sia interessato dal piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, di beneficiare di una maggiorazione dell'anzianità assicurati va e contributiva non superiore a 5 anni ai fini del perfezionamento, dei requisiti per la pensione di anzianità, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
Tale maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva è utile ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità.
Nel sottolineare la massima attenzione del Ministero che rappresento alla questione sollevata dall'onorevole interpellante, informo che, ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori interessati, è stata predisposta dall'Inps una circolare esplicativa pubblicata 21 aprile scorso sul sito istituzionale dell'ente previdenziale.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sindacato
fallimento
cessazione d'impiego