ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04833

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 381 del 25/02/2015
Abbinamenti
Atto 5/04879 abbinato in data 11/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: ANZALDI MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 25/02/2015
Stato iter:
11/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/06/2015
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 11/06/2015
Resoconto ANZALDI MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/02/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 11/06/2015

DISCUSSIONE IL 11/06/2015

SVOLTO IL 11/06/2015

CONCLUSO IL 11/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04833
presentato da
ANZALDI Michele
testo di
Mercoledì 25 febbraio 2015, seduta n. 381

   ANZALDI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   l'ENAC (Ente nazionale aviazione civile), in relazione a quanto stabilito dal decreto istitutivo n. 250 del 1997 e dell'articolo 687 del codice della navigazione ha emanato il Regolamento Enac «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» del 16 dicembre 2013 entrato in vigore il 30 aprile 2014;
   il suddetto regolamento in base all'articolo 743 del Codice della navigazione prevede, nella definizione di «aeromobile», anche i mezzi aerei a pilotaggio remoto (APR);
   ENAC tuttavia non ha però, tuttora, determinato il sistema sanzionatorio per le violazioni al Regolamento stesso, proprio perché in base al principio delle riserva di legge prevede, infatti, che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto da una legge primaria dello Stato;
   questo fa sì che attualmente gli APR, ricompresi, come evidenziato in precedenza, nella categoria di «aeromobili», abbiano una regolamentazione specifica ma senza un'altrettanto specifica previsione sanzionatoria, con la conseguenza che le sanzioni applicabili rimangono esclusivamente ed obbligatoriamente quelle già previste dal codice della navigazione (approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed aggiornato con il decreto legislativo n. 96 del 2005 e con il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151);
   questa lacuna legislativa determina che ad un APR dal peso di poche centinaia di grammi si possano applicare le stesse sanzioni previste per un aeromobile dell'aviazione commerciale;
   questa incongruità sta comportando, anche in relazione alla diffusione dell'uso degli APR, una serie di ricorsi a presunte violazioni e conseguenti sanzioni che hanno come risultato quello di andare ad intasare ulteriormente le aule giudiziarie;
   le stesse autorità competenti per la rilevazione di infrazioni sono in difficoltà per l'assenza di uno specifico regime sanzionatorio;
   un siffatto sistema sanzionatorio rischia inoltre di compromettere un settore, quale quello degli APR in espansione e che la stessa Commissione europea ne ha raccomandato agli Stati membri di agevolarne lo sviluppo del settore nel pieno rispetto della sicurezza delle persone e dei beni;
   la FIAPR (Federazione italiana aeromobili a pilotaggio remoto) che oggi rappresenta la più grande organizzazione della filiera degli APR ha sollecitato un intervento legislativo per la individuazione di una categoria specifica proprio per gli APR al di sotto dei 25 chilogrammi di peso, avendo come paradigma quanto avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 «Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106 [...]» che ha regolamentato il settore del volo da ultraleggero da diporto –:
   se e quali iniziative normative il Governo intenda adottare al fine di individuare al più presto un nuovo quadro legislativo per consentire l'applicazione di criteri di aeronavigabilità maggiormente rispondenti alle caratteristiche di questi mezzi, con la definizione di sanzioni specifiche per le violazioni del regolamento sugli aeromobili a pilotaggio remoto.
(5-04833)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-04833

  Rispondo congiuntamente alle interrogazioni n. 5-04833 e n. 5-04879 in quanto vertono su medesimo argomento.
  I dispositivi volanti a pilotaggio remoto costituiscono una vasta gamma di apparecchi, già congegnati per specifiche esigenze militari e scientifiche, utilizzati senza la presenza del pilota a bordo e giuridicamente definiti, in campo nazionale, aeromobili.
  Con l'esponenziale evoluzione tecnologica e l'ampia tipologia di mezzi in commercio, oggi disponibili a costi estremamente contenuti, i cosiddetti droni trovano largo impiego nei campi più diversi, tanto da essere oramai molto diffusi a livello mondiale, anticipando un'importante occasione di sviluppo tecnologico e industriale in numerosi settori produttivi.
  Per disciplinare il settore, il 16 dicembre 2013 l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC) ha emanato un Regolamento tecnico contenente le linee guida relative alle procedure in materia dei permessi di volo rilasciati a cura dello stesso Ente.
  Tuttavia, come anche il Ministero dell'interno rileva, il documento riporta esclusivamente aspetti di safety – intesi come pubblica incolumità - che fanno capo all'ENAC e, nell'ambito dell’iter amministrativo necessario al rilascio dell'autorizzazione ai soggetti richiedenti le abilitazioni, non è prevista alcuna comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, né tanto meno la richiesta di un parere; inoltre, è prevista la possibilità di effettuare sorvoli, seppur parziali, su infrastrutture critiche e su luoghi in cui vi siano assembramenti di persone.
  È stata pertanto ravvisata la necessità di istituire un Tavolo tecnico interforze e interdisciplinare presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno – cui partecipano MIT, Ministero difesa ed ENAC – per la disamina degli aspetti di regolamentazione e autorizzazione per l'uso dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli aeromodelli.
  Nel contempo, è stata condivisa la preoccupazione per i possibili riflessi connessi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, riguardo all'utilizzo improprio delle suddette apparecchiature e dell'uso illecito delle stesse, vista anche la mancanza di un relativo sistema sanzionatorio.
  Quindi, come riferisce il Ministero dell'interno, una approfondita analisi di settore ha consentito di compilare un Vademecum - Prontuario destinato agli Operatori di polizia nell'espletamento delle attività d'istituto.
  Sono tuttora in corso le attività del tavolo tecnico per l'individuazione di tipiche condotte di volo, graduarne la pericolosità e associare ad esse l'opportuno regime autorizzatorio procedendo anche all'esame tecnico giuridico e all'eventuale qualificazione di nuove fattispecie sanzionatorie.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aviazione civile

codice della navigazione

aereo