ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04796

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 379 del 20/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: TARICCO MINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
PREZIOSI ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
GIULIETTI GIAMPIERO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
AMATO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
CASATI EZIO PRIMO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
ROSSI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
SENALDI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
GUERINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
IACONO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
BERGONZI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015
PRINA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 20/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04796
presentato da
TARICCO Mino
testo di
Venerdì 20 febbraio 2015, seduta n. 379

   TARICCO, BONOMO, CARRA, PREZIOSI, GIULIETTI, AMATO, CASATI, CAPONE, CARRESCIA, PAOLO ROSSI, SENALDI, D'INCECCO, VENITTELLI, TENTORI, OLIVERIO, GIUSEPPE GUERINI, RUBINATO, LODOLINI, PATRIARCA, IORI, MORETTO, BORGHI, FRAGOMELI, ZANIN, IACONO, BERGONZI, MARCHI e PRINA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   la Siae, nata nel 1882, opera come soggetto esercitante il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio dell'intermediazione sui diritti d'autore;
   il quadro normativo che ancora oggi regola il funzionamento della Siae risale a un contesto storico lontanissimo, la protezione diritto d'autore e altri diritti connessi al suo esercizio sono infatti disciplinati dalla legge n. 633 del 1941; nonostante le modifiche susseguitesi nel tempo è una legge che rimane ancorata a concetti e modelli di tutela del diritto d'autore e del copyright datati e che dimostrano inadeguatezza e difficoltà ad interpretare la complessità del presente;
   l'avvento del digitale e la rapida evoluzione degli strumenti tecnologici anche nel settore della creazione di prodotti culturali richiamano l'urgenza di un intervento legislativo, al fine di adeguare la normativa del diritto d'autore a nuovi modelli nel contesto del mercato unico europeo;
   la Siae è in Italia tra le maggiori società di gestione collettiva dei diritti d'autore (s.g.c. o collecting society), società di intermediazione tra autori e utilizzatori che, operando su base prettamente nazionale e in regime di esclusività e monopolio, suscita fisiologiche questioni controverse legate all'applicabilità delle regole sulla concorrenza;
   la stessa Corte di giustizia europea ha sostenuto che il monopolio, essendo una condizione patologica del mercato, nell'ottica degli obiettivi comunitari può essere preservata quale eccezione solo in quanto risponde all'interesse generale e se garantisce particolare efficienza dal punto di vista economico; tali condizioni e parametri non sembrano caratterizzare l'attuale gestione della Siae;
   a livello europeo, dove esiste una notevole frammentazione dei modelli adottati in materia di copyright e collecting society si collocano, tuttavia, in modo prevalente alcuni Paesi (in primis Francia e Inghilterra) dove si è affermato un modello liberalizzato, con la presenza di differenti collecting society;
   il nostro Paese in materia di diritto d'autore deve ancora completare un percorso legislativo volto a recepire pienamente le istanze pro-concorrenziali affermatesi nel diritto comunitario, che richiamano la necessità di un superamento della posizione monopolistica della Siae (non giustificabile alla luce dell'articolo 106 del Trattato, TFUE, che tutela concorrenza e la libera circolazione) e un tempestivo recepimento delle direttive europee volte a liberalizzare il mercato del diritto d'autore. In tal senso, rileva la recente direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 20194, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (che dovrà essere recepita dagli Stati membri dell'Unione europea entro il 10 aprile 2016). Con tale direttiva, il legislatore europeo si propone di migliorare l'efficienza degli organismi di gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi (collecting society), inserendo la tutela di tali diritti nell'ambito della libera circolazione di beni e servizi nel contesto del mercato unico europeo, favorendo la concessione di licenze multiterritoriali per lo sfruttamento online di opere musicali in un'ottica sempre più transfrontaliera;
   in attesa del necessario adeguamento in materia della normativa italiana a quella europea, occorre, tuttavia, intervenire subito per eliminare alcune storture e alcuni ingiustificati balzelli che ostano la libera fruizione di opere musicali nell'interesse della collettività;
   la legge 23 dicembre 1996, n. 650, concerne le esenzioni sui pagamenti dei diritti alle associazioni di volontariato iscritte nei registri da due anni, alle Onlus configurate così come da articolo 10 del decreto-legge n. 460 del 1977, nonché alle associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, costituiti da almeno due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, qualora si preveda espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili; tali previsioni contemplano alcuni casi specifici e ne escludono la maggior parte di altri, costringendo realtà spesso autofinanziate e motivate dalla sola volontà di promozione della musica tra le giovani leve a pagare tasse onerose, a volte tanto onerose da costringere le suddette realtà alla rinuncia dell'effettiva realizzazione dell'evento, con conseguente perdita di ricaduta culturale, formativa e di intrattenimento sul territorio;
   la legge n. 30 del 1997 ha introdotto (articolo 6, comma 4) taluni disposizioni in conseguenza delle quali sono libere le utilizzazioni: a) dei repertori di «pubblico dominio»; b) delle musiche della tradizione popolare di autore anonimo; c) delle opere comunque non rientranti tra quelle amministrate dalla Siae. In questi casi parrebbe quindi non essere dovuto nessun compenso per il diritto d'autore; per repertorio di «pubblico dominio» si intende il complesso delle opere non più soggette a tutela per il decorso del termine di 70 anni p.m. autore (o del coautore per le opere scritte in collaborazione) previsto dalla legge n. 633 del 1941 e successive modifiche ed integrazioni;
   il 29 agosto 2006, con propria lettera, la direzione generale della Siae ha diramato alle sue sedi periferiche una nota (prot. 2/1346/PS) contenente chiarimenti relativi alle istruzioni operative fornite con la nota 2.782 del 13 giugno 2014, e precisazioni che «in merito alla possibilità prevista dall'articolo 7 di sostituire il programma musicale con una autocertificazione», indicavano che:
    «In conseguenza della legge 30/97 che ha abolito il diritto demaniale ed abrogato gli articoli 175 e 176 della legge n. 633 del 1941, le utilizzazioni delle opere di pubblico dominio sono libere;
    la redazione del programma musicale può, pertanto, essere sostituita, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, da una dichiarazione in fede rilasciata dai soggetti organizzatori. L'autocertificazione deve essere presentata anticipatamente rispetto all'evento spettacolistico e può essere prodotta soltanto nel caso in cui il repertorio programmato preveda l'esecuzione di composizioni interamente di pubblico dominio o non tutelate. Tale dichiarazione dovrà essere sempre corredata da un elenco dettagliato e fedele dei brani che saranno utilizzati o, in sostituzione, da locandine, programmi di sala o qualsiasi altra documentazione idonea a consentire alla SIAE di verificare la correttezza di quanto segnalato. Ove si ritenga opportuno, potranno essere disposti accertamenti per riscontrare la rispondenza tra il repertorio eseguito e quello dichiarato»;
   nonostante le precisazioni contenute nella suddetta nota, non sempre verrebbe applicata in modo puntuale la deroga al pagamento dei diritti d'autore e la Siae richiederebbe in moltissimi casi comunque la compilazione del relativo «programma musicale» con conseguente pagamento dei diritti;
   molte esecuzioni di musica classica sono svolte in occasione di attività formative riconosciute, di concorsi musicali ed esecuzioni bandistiche, promossi o svolti da enti pubblici in occasione di manifestazione di alto valore artistico e culturale, e numerose manifestazioni ed eventi sono volti alla promozione della sensibilità e dell'educazione musicale, senza alcuna finalità economica; le attività di associazioni, comitati, fondazioni e altri enti di carattere privato, nonché enti pubblici, con finalità di promozione culturale musicale e per la formazione delle giovani leve di artisti, non solo sono svolte senza scopo di lucro, ma soprattutto negli ultimi anni operanti senza più alcun aiuto o contribuzione da parte di enti pubblici;
   un esplicito chiarimento circa l'esclusione dal campo di applicabilità della norma sui pagamenti dei diritti potrebbe rappresentare, oltre che una necessaria precisazione volta ad evitare vessazioni, anche un significativo stimolo ed aiuto alla realizzazione di attività volte alla sola promozione della musica e alla formazione delle giovani leve di artisti;
   si rende necessaria la previsione di un'esplicita esenzione dal pagamento dei diritti d'autore per le attività musicali svolte senza fini di lucro, tenendo conto che il vigente decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 68, che disciplina l'attuazione della direttiva europea 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore, prevede già alcune esenzioni per le attività protette dal diritto d'autore nell'interesse del pubblico a fini educativi e di insegnamento; occorrerebbe, dunque, coerentemente con la ratio di tale esenzione, estendere l'esclusione dal pagamento dei diritti d'autore anche ai casi di esecuzione di opere musicali svolte a scopo benefico dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale e ai casi di manifestazioni con finalità di promozione culturale musicale e per la formazione delle giovani leve di artisti svolte anche da enti pubblici –:
   quali iniziative urgenti intenda porre in atto, per evitare che le problematicità espresse in premessa possano limitare la promozione della cultura e della sensibilità musicale, aggravando impropriamente l'attività dei soggetti interessati, e se non ritenga necessario chiarire, mediante iniziative normative, un'esplicita esclusione dall'obbligo dei diritti SIAE per le esecuzioni di musica classica svolte in occasione di attività formative riconosciute, di concorsi musicali ed esecuzioni bandistiche, promossi o svolti da enti pubblici in occasione di manifestazione di alto valore artistico e culturale e per le attività svolte e organizzate da associazioni, comitati, fondazioni e altri enti di carattere privato, nonché da enti pubblici, con esplicite finalità di promozione culturale della musica e senza scopo di lucro. (5-04796)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

societa' senza fini di lucro

diritto d'autore

libera circolazione delle merci