ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04735

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 375 del 11/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 11/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSTELLATO GESSICA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015
RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015
PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015
MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015
BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 11/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/02/2015

SOLLECITO IL 15/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04735
presentato da
TURCO Tancredi
testo di
Mercoledì 11 febbraio 2015, seduta n. 375

   TURCO, ROSTELLATO, RIZZETTO, PRODANI, MUCCI, BECHIS, BALDASSARRE e BARBANTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi anni in Italia s’è assistito ad un fenomeno che è degno di essere approfondito;
   secondo dati ufficiali, nell'anno 2010 in totale, in Italia, sono stati oltre 39 mila i bambini tolti alle loro famiglie dai tribunali dei minori, per presunte violenze, per indigenza dei genitori, e per altre cause, di questi circa 30 mila minori, sono stati affidati a case d'affido e comunità protette;
   l'ampiezza del fenomeno desta una certa impressione poiché in altri, grandi, e ben più popolosi, Stati europei quali Germania e Francia, il numero totale degli affidi si ferma a circa 8 mila unità, per ciascuno;
   attenzione ancor più vigile si deve applicare al fenomeno poiché i comuni italiani e le aziende sanitarie locali pagano alle comunità ed alle case protette, per ciascun minorenne affidato, una retta giornaliera minima di almeno 200 euro che però, spesso, supera anche i 400 euro al giorno per ciascun minore affidato, accusa Federcontribuenti, che stima in 2 miliardi di euro la spesa pubblica annua destinata a sostenere gli affidamenti di minorenni;
   per quest'associazione di cittadini, siamo di fronte ad una profonda distorsione del sistema giudiziario-assistenziale degli affidi di minori «nei quali i giudici minorili onorari, in gran parte psicologi, operano nelle case d'affido o compaiono addirittura tra i loro fondatori»; «Abbiamo già scoperto quasi 100 casi» riferisce l'associazione. Vi sarebbe perciò un evidente conflitto d'interessi in capo al soggetto che deve decidere se un bambino debba essere sottratto alla famiglia ogniqualvolta lo stesso rivesta anche un ruolo professionale (chiaramente retribuito) nella struttura destinata ad accogliere il minore;
   tali giudici onorari operano all'interno dei tribunali per i minorenni (costituiti con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, dapprima solo con competenze in diritto penale, poi anche civile), un organo collegiale specializzato avente composizione mista, formato sia da giudici professionali (togati) sia da cittadini esperti in scienze umane (giudici onorari); attualmente questi tribunali hanno competenza nella maggior parte dei procedimenti giurisdizionali in cui sono coinvolti gli interessi dei minori;
   per essere nominato giudice onorario minorile, l'aspirante deve provare con adeguata documentazione di essere un cittadino «benemerito dell'assistenza sociale» e cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia, nonché deve poter vantare una condotta incensurabile;
   l'articolo 42-quater, lettera d), dell'ordinamento giudiziario indica espressamente, tra le situazioni che impediscono l'esercizio delle funzioni di giudice onorario, quella dell'appartenenza ad associazioni, i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
   nel maggio scorso, è stata espressamente prevista incompatibilità tra l'attività di giudice onorario e le cariche rappresentative di strutture comunitarie: nell'articolo 7 comma 6 della circolare del CSM del 14 maggio 2010 si dispone che «il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, cariche rappresentative di strutture comunitarie ove siano inseriti i minori dall'autorità giudiziaria e, se già riveste tali cariche, deve rinunciarvi prima di assumere le funzioni»;
   stante pertanto tale causa d'incompatibilità, di carattere funzionale, espressa a chiare lettere, si ritiene che l'incompatibilità sarebbe dovuta essere espressa anche per qualsiasi incarico retribuito assunto dai giudici onorari del tribunale dei minori, inerente gli istituti e le comunità d'accoglienza per minori –:
   se sia a conoscenza della situazione descritta;
   se disponga di o se sia in grado, comunque, di fornire dati statistici in relazione al numero complessivo ed alla durata media, degli affidamenti di minori disposti dall'autorità giudiziaria minorile in Italia e quanti per ciascuna sezione del tribunale dei minori, negli ultimi 5 anni;
   se disponga di o se sia in grado, comunque, di fornire dati statistici relativamente ai casi nei quali sia stata disposta la rimozione-revoca dall'incarico di giudice onorario a soggetti che ricoprivano cariche rappresentative di strutture comunitarie o che svolgevano parimenti attività retribuite presso strutture comunitarie affidatarie di minori, in situazioni d'incompatibilità ovvero di conflitto d'interesse, negli ultimi 5 anni;
   se disponga di o se sia in grado, comunque, di fornire dati statistici concernenti i casi di giudici onorari poi rimossi-revocati per incompatibilità o conflitto d'interesse, se siano state presentate denunce all'autorità giudiziaria per questi fatti, se siano stati radicati procedimenti penali, anche in caso di successiva archiviazione, se siano state irrogate condanne penali e quante in totale, e se, ad oggi, vi siano procedimenti pendenti o sopravvenuti in relazione all'attività operata dai giudici onorari poi rimossi-revocati per incompatibilità;
   se ritenga di poter adottare apposite iniziative normative, volte ad estendere l'incompatibilità di giudice onorario minorile, a qualsiasi incarico e/o mandato retribuito presso strutture comunitarie ove siano inseriti i minori dall'autorità giudiziaria;
   se ritenga di voler assumere le necessarie iniziative di competenza per l'istituzione di un registro unico nazionale degli affidamenti di modo da poter consentire agevolmente la verifica, per ciascun anno, di quali e quanti siano i minori che sono stati affidati ed a quali istituti-comunità, con l'indicazione della composizione del collegio giudicante del tribunale dei minori, territorialmente competente, che ha emesso il provvedimento in forza del quale si dispone l'affidamento dei minori;
   se disponga di o se sia in grado, comunque, di acquisire elementi in merito alla spesa sostenuta annualmente dalle amministrazioni pubbliche anche territoriali, per provvedere al finanziamento degli affidamenti dei minori, per ciascuna sezione del tribunale dei minori e per ciascuna regione, per ciascun anno negli scorsi dieci anni. (5-04735)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giurisdizione minorile

minore eta' civile

diritto di affidamento