ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04714

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 375 del 11/02/2015
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/07376
Firmatari
Primo firmatario: SIBILIA CARLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 11/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/02/2015
Stato iter:
27/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/09/2016
Resoconto BELLANOVA TERESA ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 27/09/2016
Resoconto SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/02/2015

DISCUSSIONE IL 27/09/2016

SVOLTO IL 27/09/2016

CONCLUSO IL 27/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04714
presentato da
SIBILIA Carlo
testo di
Mercoledì 11 febbraio 2015, seduta n. 375

   SIBILIA, MANLIO DI STEFANO, GRANDE, DI BATTISTA, SPADONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO e CRIPPA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   in data 19 maggio 2010 è stato sottoscritto da Terna e dagli altri undici gestori di rete delle regioni Centro-Sud Europa e Centro-Ovest Europa un Memorandum of Understanding per l'allocazione coordinata della capacità d'interconnessione transfrontaliera per mezzo della società Capacity Allocating Service Company S.A.;
   in data 30 novembre 2010 il Ministro dello sviluppo economico, con lettera prot. 26246, ha riconosciuto alla Repubblica di San Marino il rinnovo della riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica di San Marino per 10 anni a decorrere dal 1o gennaio 2011, per una capacità massima di 54 megawatt e comunque in misura strettamente necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica;
   dal 1o aprile 2011 la gestione dell'allocazione esplicita della capacità annuale, mensile e giornaliera sulle interconnessioni tra l'Italia e la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è stata delegata da Terna alla società CASC-EU, come unico soggetto operativo per la gestione delle aste nelle regioni Centro-Sud e Centro-Ovest Europa. Sono applicate delle modalità di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte con il regolamento n. 714/2009, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato e metodi di allocazione congiunta della capacità di trasporto;
   il decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, in materia di «Attuazione delle direttive 2005/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», all'articolo 37, comma 3, prevede che «il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto individua le modalità e condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale anche al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la gestione unitaria delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica sia nei confronti dei Paesi membri che dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali assunti e dei progetti comuni definiti con questi ultimi Paesi»;
   con decreto del 20 dicembre 2012, Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013, il Ministero dello sviluppo economico ha attribuito al Vaticano e a San Marino una capacità di transito annuale rispettivamente di 50 megawatt e 54 megawatt, prevedendo all'articolo 3 (Assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2013 inottemperanza ad accordi internazionali) che «Terna, secondo quanto disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 162/11, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, assegna, per l'anno 2013, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano una riserva sulla capacità di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera francese in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacità che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali 30 novembre 2010 e 30 novembre 2012 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, e comunque nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato» (comma 1) e che «L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui è stata assegnata la predetta capacità di trasporto. Terna verifica, sulla base di criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con cadenza mensile, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità» (comma 2);
   nel 2013 il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ha provveduto, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato e metodi di allocazione congiunta, ad assegnare i diritti per il 2014, escludendo il Vaticano, la cui richiesta di utilizzo della riserva era relativa al solo anno 2013;
   mettendo all'asta tali diritti (annuale mensile e giornaliero), si ottengono dei proventi che da quanto si legge all'articolo 1 del decreto 19 dicembre 2013, con cui si stabiliscono modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica per il 2014, sono utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 714/2009, a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete;
   con nota del 27 gennaio 2014 il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ha richiesto per un arco di tempo pluriennale una riserva di transito di 50 megawatt;
   con nota del 6 agosto 2014 (prot. 19224) il Ministero dello sviluppo economico ha disposto, sulla base della richiesta avanzata, relativamente all'anno 2014 una riserva di 50 megawatt della capacità di transito dell'Italia con l'estero a favore dello Stato della Città del Vaticano, secondo modalità analoghe a quelle adottate per l'anno 2013, rinviando ad ulteriori accordi la definizione per gli anni successivi delle modalità di importazione di energia elettrica;
   con parere 18 settembre 2014 445/2014/I/EEL l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico si è espressa favorevolmente sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante integrazione al decreto 19 dicembre 2013, proponendo di riconoscere, per i mesi pregressi dell'anno, allo Stato Città del Vaticano una quota di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo esclusivamente sulla capacità di trasporto della frontiera francese, per evitare una eccessiva riduzione della capacità nelle assegnazioni ancora da svolgere per gli ultimi mesi dell'anno sulle frontiere disponibili;
   con decreto ministeriale del 15 ottobre 2014 il Ministero dello sviluppo economico ha previsto all'articolo 1 (assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2014 allo Stato Città del Vaticano) che «Terna Spa riconosce, per l'anno 2014, allo Stato Città del Vaticano una riserva di 50 MW sulla capacità di transito dell'Italia con l'estero, attraverso una quota di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera francese, in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto» –:
   per quali anni prima del 2010 e in virtù di quali disposizioni normative la Repubblica di San Marino e lo Stato di Città del Vaticano abbiano goduto di una riserva di capacità di trasporto dell'energia elettrica;
   se siano state effettuate e con quali esiti le verifiche che, ex articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico del 19 dicembre 2013, Terna spa deve porre in essere, sulla base dei criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con cadenza mensile, tra la capacità di energia elettrica riconosciuta dall'Italia e il soddisfacimento dei consumi all'interno degli Stati beneficiari;
   se sia mai stato calcolato il costo sostenuto dal sistema elettrico per i mancati proventi d'asta della capacità riservata alla Repubblica di San Marino e allo Stato di Città del Vaticano;
   quali siano gli enti o gli organi a cui fa riferimento la nota del 6 agosto 2014 (prot. 19224) del Ministero dello sviluppo economico e che dovrebbero concludere ulteriori accordi per la definizione per gli inni successivi delle modalità di importazione di energia elettrica;
   se ritenga opportuno che due Stati esteri, pur non avendo partecipato ai costi di investimento, godano dei proventi derivanti dall'utilizzo delle opere di connessione o possano acquistare energia elettrica ad un prezzo più basso rispetto a quello che si determina sul mercato italiano. (5-04714)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 27 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-04714

  Come premessa generale è necessario sottolineare che il riconoscimento di una riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle frontiere estere a favore dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino discende fondamentalmente da motivazioni di ordine storico-politico e dal fatto che i suddetti Stati sono interclusi nel territorio italiano e da questo energeticamente dipendenti.
  Infatti, anche in considerazione della modesta estensione territoriale e della collocazione sul suolo nazionale, detti Stati non sono dotati di impianti di produzione propria se non in misura molto limitata, e l'approvvigionamento energetico, sia esso dall'estero o meno, non può prescindere dal transito nel territorio italiano.
  Ciononostante il Governo ha dato avvio ad un percorso di progressiva modifica delle condizioni di transito garantite nel passato, da attuare con i tempi e i modi propri della trattativa diplomatica internazionale.
   Prima del 2010, lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino hanno usufruito di una riserva di capacità di transito a decorrere rispettivamente dal 2002 e dal 2001, in virtù di precedenti accordi che hanno trovato implementazione nei decreti che annualmente il Ministro dello sviluppo economico adotta per la disciplina delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica.
  Il costo sostenuto dal sistema elettrico varia in ciascun anno in funzione della frontiera scelta per l'approvvigionamento nonché dei prezzi di assegnazione della capacità di transito che si determinano in esito alle aste sulla medesima frontiera. Si segnala che nel 2015, la redistribuzione dei proventi è stata di circa 4,9 milioni di euro a favore di San Marino e di circa 4,1 milioni per il Vaticano, approvvigionatisi entrambi sulla frontiera francese, con una significativa riduzione rispetto al 2014.
   Per quanto riguarda le verifiche che l'energia elettrica immessa nel sistema italiano, e destinata ai suddetti Stati, sia utilizzata esclusivamente per il consumo interno, si evidenzia che con la deliberazione 549 del 20 novembre 2015 l'Autorità per l'energia ha avviato un procedimento, tuttora in corso, volto alla definizione di criteri sulla base dei quali sarà verificato il rispetto della condizione prevista dall'articolo 3, comma 2, del dm 16 gennaio 2015, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale.
  In ordine alla lettera del Ministro pro tempore allo Stato della Città del Vaticano del 6 agosto 2014, citata dagli onorevoli interroganti, vorrei evidenziare che non fa riferimento a enti o organi specifici, ma esclusivamente al confronto avviato tra rappresentanti del Vaticano e il Ministero dello sviluppo economico su una eventuale riduzione della capacità riservata e sulle azioni di efficientamento dei consumi da parte del Vaticano. Il confronto e gli approfondimenti avevano infatti evidenziato dei potenziali margini di riduzione della banda di importazione connessi principalmente al miglioramento dell'efficienza energetica che lo Stato Città del Vaticano sta perseguendo.
  A tal riguardo, vorrei far rilevare che con la lettera del 27 novembre 2014, l'allora Ministro ha accordato al Vaticano una riserva di capacità di trasporto pari a 45MW a decorrere dall'anno 2015, con una riduzione del 10 per cento rispetto alla riserva precedentemente riconosciuta. Eventuali ulteriori adeguamenti potranno essere valutati nei prossimi anni in relazione agli interventi sull'efficienza.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto d'energia

energia elettrica

esportazione comunitaria