ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04703

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 374 del 10/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: DE ROSA MASSIMO FELICE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2015
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 10/02/2015
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 10/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/02/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/04/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/02/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 17/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04703
presentato da
DE ROSA Massimo Felice
testo di
Martedì 10 febbraio 2015, seduta n. 374

   DE ROSA, BUSTO, DAGA, MANNINO, MICILLO, SEGONI, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   in Italia, in circa 1800 comuni, le reti di illuminazione pubblica risultano di proprietà della società Enel sole;
   tali impianti sono stati costruiti con il contributo/sussidio delle amministrazioni comunali il cui importo era formalmente pari all'80 per cento del prezzo imposto dal monopolista, in realtà i contributi erano di entità superiore al 100 per cento dei valori di mercato degli impianti;
   nonostante la grande preponderanza del contributo pubblico, gli impianti diventavano di proprietà di Enel, quindi, con la cessione del ramo d'azienda avvenuto nel 1999, di Enel sole;
   conseguentemente tali impianti passavano in manutenzione ad Enel sole, con convenzioni che dal 1994 (legge n. 724 del 1994 – articolo 44) sono diventate nulle in quanto contenenti il tacito rinnovo;
   circa il 95 per cento di tali convenzioni sono ancora in essere ed i costi applicati oggi, da Enel sole, per le manutenzioni rispecchiano degli importi molto maggiori rispetto ai costi di mercato;
   la circolare ministeriale, 2357/96, annovera espressamente, tra le pertinenze, gli impianti di illuminazione pubblica;
   a seguito del trattato sul funzionamento della Unione europea del 2000 e del testo unico sugli enti locali (267 del 2000) vengono introdotti i seguenti principi: metodo competitivo ad evidenza pubblica per appalti pubblici, proprietà dell'ente pubblico delle reti e servizi di pubblica utilità (articolo 113, comma 2, della legge 267 del 2000 e sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2005);
   con l'introduzione della legge 163 del 2006, il cosiddetto «Testo unico sugli appalti», viene ribadita la metodologia della pubblica evidenza degli appalti pubblici con metodo competitivo;
   con il decreto legislativo 133 del 2008 viene introdotto il principio secondo il quale chi è titolare di affidamenti diretti di lavori, non può partecipare ad ulteriori bandi di gara (articolo 23-bis);
   nonostante tali espressi riferimenti giuridici, Enel sole partecipa al bando «Consip luce 2» (anno 2010), pur essendo affidataria di un rilevante numero di contratti ottenuti con affidamento diretto;
   Consip accetta la candidatura e la proclama assegnataria di tre contratti su otto per un importo consistente;
   l'AVCP, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con delibera n. 110 del 19 dicembre 2012 definisce tale procedura: «aperta violazione» della legge;
   Enel sole ha considerato non vincolante e soggettiva la deliberazione della AVCP. Conseguentemente, ha continuato a sottoscrivere contratti con i comuni;
   a seguito di un ricorso presentato al TAR, confermato in Consiglio di Stato, è stata dichiarato illegittimo il raddoppio dell'importo dei contratti Consip (sentenza n. 361 del 2013);
   Consip comunica alle società ed ai comuni la «disapplicazione di tali contratti», ma, a tutt'oggi risulta agli interroganti che tale disposto abbia ricevuto applicazione;
   AVCP e Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno ricevuto varie segnalazioni che documentavano assegnazioni in forma diretta, ad Enel sole, di lavori di riqualifica di impianti di illuminazione pubblica;
   le convenzioni ed i contratti debbono essere conformi alle direttive europee (legge 221 del 2012) e quindi assegnati con metodo competitivo ad evidenza pubblica; le riqualifiche degli impianti proposte da Enel sole ed accettate dai comuni presuppongono invece un rinnovo tacito, un contratto disposto, dunque, senza l'evidenza pubblica ed il metodo competitivo previsti da legge –:
   se il Governo non ritenga necessario prevedere iniziative utili a risolvere quello che appare agli interroganti un conflitto di interessi tra Consip ed Enel;
   se il Governo non ritenga necessario mettere in atto iniziative atte ad annullare l'assegnazione ad Enel sole del bando Consip 2, considerata l'aperta violazione della legge indicata da AVCP con la deliberazione 110/2012. (5-04703)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto

direttiva comunitaria

ente pubblico