ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04700

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 374 del 10/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: CARLONI ANNA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FAMIGLIETTI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015
PICCOLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015
PICCOLO GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015
MIGLIORE GENNARO PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015
SGAMBATO CAMILLA PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015
VALENTE VALERIA PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015
IMPEGNO LEONARDO PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015
BONAVITACOLA FULVIO PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015
VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015
PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 10/02/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04700
presentato da
CARLONI Anna Maria
testo di
Martedì 10 febbraio 2015, seduta n. 374

   CARLONI, FAMIGLIETTI, SALVATORE PICCOLO, GIORGIO PICCOLO, MIGLIORE, SGAMBATO, VALERIA VALENTE, IMPEGNO, MANFREDI, BONAVITACOLA, VALIANTE, BOSSA e PARIS. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il decreto n. 108 del 2014 pubblicato sul Burc n. 74 del 27 ottobre 2014, riguardante l’«adeguamento dei programmi operativi 2013-2015 agli indirizzi ministeriali», e il decreto n. 121 del 2014, pubblicato sul Burc n. 80 del 27 novembre 2014, colpiscono il welfare regionale campano a danno dei disabili, in particolare di quelli affetti da disturbi psichici e sensoriali riducendo, a partire dal 1o febbraio, il numero di posti letto residenziali e semiresidenziali a favore delle persone con patologie invalidanti e/o disabilità e non autosufficienza;
   nello specifico, a partire dal primo febbraio 2015 i provvedimenti in questione, da un lato tagliano 1600 posti letto presso strutture semiresidenziali, dall'altro impongono a queste stesse strutture una riconversione in centri residenziali, pena la perdita dell'accreditamento;
   l'adeguamento delle strutture per la riconversione, però, richiede almeno due anni: nel frattempo, i pazienti saranno dislocati dove c’è disponibilità, ovvero in residenze sanitarie di riabilitazione, RSA per anziani o RSA per disabili non autosufficienti, secondo una disposizione matematica, che non tiene conto delle cure e dei programmi specifici per queste persone;
   i comuni più colpiti dagli effetti dei decreti sono quelli dell'area costiero-vesuviana, che ricadono nelle competenze dell'asl Napoli 3 Sud;
   le prestazioni residenziali e semiresidenziali alle persone colpite da handicap validante e quindi con limitata o nulla autonomia devono essere garantite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, riguardante i LEA, livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio sanitaria, le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289 del 2002;
   le asl, ed i comuni per la parte integrativa, sono obbligati a fornire le succitate prestazioni. Si tratta di un diritto costituzionalmente garantito dal 2o comma dell'articolo 117 della Costituzione in forza del quale le ASL ed i comuni non possono ritardare o negare le prestazioni asserendo di non avere le necessarie risorse economiche;
   quanto sopra citato è peraltro confermato da numerose sentenze, ad esempio:
    a) nella sentenza n. 36 del 2013 la Corte costituzionale ha precisato che «l'attività sanitaria e sociosanitaria a favore di anziani non autosufficienti [identiche sono le norme concernenti le persone disabili non autosufficienti, ndr] è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001»;
    b) il TAR della Lombardia, sentenza n. 785/20, ha condannato il comune di Dresano a risarcire nella misura di euro 2.200,00 il danno esistenziale subito dalla minore R.S. «in quanto l'illegittimo comportamento del Comune ha determinato uno slittamento della data di inizio del servizio (frequenza di un centro diurno per soggetti con grave handicap intellettivo) da settembre a novembre 2009». Nella sentenza viene altresì precisato che «ove i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo dell'amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla propria figlia minore, i relativi costi avrebbero rappresentato l'ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore»;
    c) in base ai principi presi a riferimento dalla succitata sentenza n. 785/2011 le ASL non possono negare o ritardare l'accoglienza residenziale delle persone con handicap in situazione di gravità nei casi in cui non sia più praticabile per qualsiasi motivo la permanenza a domicilio del soggetto non autosufficiente;
    d) l'ordinanza del TAR del Piemonte n. 381/2012 del 20 giugno 2012 ha affermato che le prestazioni relative ai centri diurni «rientrano pacificamente nei Livelli Essenziali di Assistenza» e che «gli Enti Locali coinvolti sono (...) immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (...) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole» –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e se, per quanto di competenza e anche per il tramite del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari, non ritenga opportuno assumere iniziative urgenti al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria, tutelando così il diritto alla salute come sancito dall'articolo 32 della Costituzione. (5-04700)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

danno

risorsa economica

spese sanitarie