Legislatura: 17Seduta di annuncio: 362 del 14/01/2015
Primo firmatario: COVA PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/01/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2015
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 14/01/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 15/01/2015 Resoconto COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 15/01/2015 Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI) REPLICA 15/01/2015 Resoconto COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 15/01/2015
SVOLTO IL 15/01/2015
CONCLUSO IL 15/01/2015
COVA e OLIVERIO. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
alcune aziende agricole hanno presentato ricorso presso il tribunale di Cassano D'Adda con la causa n. 15093/2003 che è giunta a sentenza definitiva da parte del giudice unico dottoressa Anna Landriani in data 12 dicembre 2008. Tale sentenza inibisce alla AGEA di richiedere ai ricorrenti e/o all'acquirente il versamento a titolo di prelievo supplementare per le annate in causa;
inoltre, la stessa sentenza afferma: «... Il Tribunale definitivamente pronunciando, l'integralmente conferma della ordinanza del Dottor Manfredini del 19 dicembre 2003: accerta il diritto delle aziende agricole ricorrenti di essere integralmente pagate per le consegne effettuate nel corso dell'annate 1995/1996 alla presente 2002/2003 senza trattenute»;
AGEA ha provveduto a far riscuotere le fidejussioni bancarie per queste annate ad alcune aziende agricole ricorrenti e in questi giorni sono state inviate le richieste di pagamento dei «debiti esigibili» riferiti alle annate oggetto di tale sentenza –:
se AGEA abbia agito nel rispetto della sentenza citata e per quali motivi si sia apprestata a mandare le richieste di pagamento per un prelievo non più dovuto a seguito della sentenza e a riscuotere le fideiussioni bancarie. (5-04459)
Con riferimento all'interrogazione posta dall'Onorevole Cova, relativa alla sentenza n. 5 del 2009, emessa dal tribunale di Cassano D'Adda sul ricorso presentato da alcune aziende agricole, dalle informazioni in mio possesso, posso riferire che AGEA, nell'anno 2013, ha provveduto ad annullare nelle proprie banche dati i prelievi supplementari di latte imputati e notificati ai soggetti ricorrenti per le campagne lattiere oggetto del citato contenzioso; ovviamente tale decisione è riferita ai produttori ricorrenti e conferenti al primo acquirente «La Lombarda», unico acquirente coinvolto nel ricorso.
Preciso, inoltre, che contestualmente, si è provveduto ad aggiornare il registro dei debitori di cui alla legge n. 33 del 2009, eliminando dal totale dei debiti ascritti al produttore, in materia di prelievo supplementare latte, quelli relativi alle campagne lattiere oggetto del ricorso.
Con nota n. 411 del 2013, AGEA inoltre ha sollecitato le regioni e provincie autonome all'espletamento delle attività di recupero del prelievo non versato all'erario ma dichiarato accantonato o garantito dai primi acquirenti latte.
A tale riguardo risulta che per la questione in esame l'Agenzia non ha richiesto, per il tramite della regione interessata, l'escussione di alcuna fidejussione bancaria, stipulata tra conferente e primo acquirente «La Lombarda», emessa nel tempo a garanzia delle consegne latte effettuate per le campagne lattiere di interesse del ricorso.
Alla data della procedura di riscossione del prelievo trattenuto presso gli acquirenti, «La Lombarda», era in fallimento ed aveva già cessato le attività con atto di revoca della regione Lombardia emesso in data 5 giugno 2007, con effetto dal 30 aprile 2008.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):politica delle strutture agricole
settore agricolo
debito