ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04193

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 343 del 02/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: FIORIO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 02/12/2014
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 02/12/2014
MONTRONI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014
IACONO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/12/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/12/2014

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04193
presentato da
FIORIO Massimo
testo presentato
Martedì 2 dicembre 2014
modificato
Mercoledì 3 dicembre 2014, seduta n. 344

   FIORIO, CENNI, CARRA, MONTRONI, TENTORI, IACONO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge numero 89 del 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, è chiamato ad emanare un decreto per individuare i parametri per l'applicazione dell'Imu per l'anno 2014, nelle zone montane e/o svantaggiate al di sotto dei 600 metri;
tale decreto, che si pone l'obiettivo di recuperare un maggior gettito complessivo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, prevede l'esenzione dell'Imu esclusivamente sulla base dell'altitudine in cui incidono i terreni;
secondo quanto emergerebbe da fonti di informazione gli unici terreni esenti dal pagamento dell'Imu sarebbero quelli situati nei comuni che hanno un'altitudine di almeno 600 metri; tra i 280 e i 600 metri, verrebbero esentati i terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, mentre fino a 280 metri, tutti i cittadini e le imprese possessori di terreni agricoli dovrebbero pagare l'intera imposta per il 2014;
in questo modo sarebbero tutelati soltanto circa 1500 comuni italiani, mentre per circa 2500 sarebbe prevista una esenzione parziale e per i rimanenti 4000 nessuna esenzione;
tale discriminazione violerebbe i principi di equità e di equa tassazione previsti dalla Costituzione, dal momento che i soli parametri di altitudine non possono individuare le zone «svantaggiate»: la ricca e diversificata differenziazione morfologica e logistica del territorio nazionale dimostra infatti ampiamente come i caratteri di marginalità sono causati anche da altri fattori come la mancanza di infrastrutture moderne ed efficaci, di servizi efficienti o da una situazione demografica frastagliata;
alcune associazioni agricole hanno rimarcato come moltissimi comuni, che non rientrano nei parametri di esenzione dell'Imu «agricola», siano stati colpiti dai «disastrosi effetti del maltempo, sia di recente che durante tutto il 2014» e «in un momento contrassegnato dalla grave crisi economica, con difficoltà di accesso al credito, ci si aspetta dal governo interventi di sostegno alle imprese agricole e non certo ulteriori aggravi fiscali»;
tale decreto dovrà essere emanato necessariamente in vista della scadenza del 16 dicembre 2014, data ultima prevista per il versamento dell'Imu;
ad oggi, lunedì 2 dicembre 2014 ed a quanto risulta all'interrogante il decreto citato non è stato ancora approvato. È quindi evidente che il decreto arriverà a ridosso della scadenza dei termini di pagamento obbligando i proprietari dei terreni a pagare in un'unica soluzione (a differenza di quanto prevede ad oggi la legislazione sull'Imu), in tempi strettissimi ed in palese violazione dello «Statuto del contribuente» che vieta di prevedere adempimenti a carico dei contribuenti prima di 60 giorni dalla entrata in vigore di provvedimenti di attuazione di nuove leggi;
il 30 novembre 2014 presso la Camera dei deputati  è stato accolto dal Governo un ordine del giorno alla legge di stabilità 2015 (atto numero 9/2679-bis-A/272) che impegna l'esecutivo «in sede di adozione del decreto attuativo dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014»:
a) a valutare l'opportunità di adottare a tal fine i criteri già previsti dall'articolo 1 della legge n. 991 del 1992 (Provvedimenti agevolati in favore dei territori montani), che individuava come montani i «comuni situati per almeno 180 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri». Tale criterio, già lungamente utilizzato dal legislatore, consentirebbe una più obiettiva e puntuale valutazione delle condizioni di ciascun comune ai fini dell'esenzione dalla Imu per i territori agricoli, con ciò scongiurando il rischio di instaurazione di contenziosi destinati a pregiudicare la stessa efficacia della nuova disciplina fiscale, nonché l'entità del gettito atteso;
a valutare l'opportunità, in ogni caso, di rinviare all'esercizio di imposta 2015 l'applicazione della nuova disciplina – in ottemperanza al principio di non retroattività delle norme fiscali, di cui alla legge n. 212 del 2000 (cosiddetta «Statuto del contribuente») – anche in modo da consentire ai comuni di adottare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire a riscossione dell'imposta –:
quando verrà emanato il decreto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge n. 89 del 2014;
se il Governo ritenga, in relazione a quanto espresso in premessa e rispetto agli impegni assunti con il citato ordine del giorno numero 9/2679-bis-A/272, di prendere in relazione (nella stesura del suddetto decreto) altri parametri oltre a quelli esclusivamente altimetrici;
se l'eventuale pagamento (in una unica soluzione) dell'Imu disposta in concomitanza con la scadenza del 16 dicembre 2014 non violi palesemente i principi costituzionali e le norme previste dallo «statuto del contribuente». (5-04193)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

fonte d'informazione

comune