ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04190

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 343 del 02/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: MUCCI MARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 02/12/2014
Stato iter:
18/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/06/2015
Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 18/06/2015
Resoconto MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/12/2014

DISCUSSIONE IL 18/06/2015

SVOLTO IL 18/06/2015

CONCLUSO IL 18/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04190
presentato da
MUCCI Mara
testo di
Martedì 2 dicembre 2014, seduta n. 343

   MUCCI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   nel corso dell'ultimo anno i 16 milioni di utenti che hanno fatto acquisti via web si sono affidati in larga parte ai colossi statunitensi, le «dot-com»: 20 grandi gruppi, da Amazon in poi, che stanno monopolizzando il mercato;
   secondo un'indagine di Netcomm, consorzio del commercio elettronico italiano, i giganti internazionali pesano per il 54 per cento delle vendite, un numero che sfonda il 70 per cento se si considerano solo i prodotti e non i servizi (dal turismo alle assicurazioni);
   anche secondo la Banca Mondiale per le Pmi la via della crescita è legata indissolubilmente con l’e-commerce: spese basse, magazzini più snelli, un miliardo di potenziali consumatori;
   gli operatori italiani, nonostante gli elevati livelli raggiunti in termini di attrattività e di qualità dei prodotti, presentano ancora molte difficoltà nell'approcciare-mercati europei ed internazionali a causa della mancanza del know-how specifico relativamente a sistemi di pagamento, logistica distributiva, abitudini/comportamenti di acquisto, comunicazione online;
   la gran parte dei siti e-commerce italiani vende poco, deludendo le aspettative iniziali;
   ad oggi sono già in molti i venditori che hanno trasferito totalmente la loro attività online, aprendo un account sui siti di dot-com quali Ebay e Amazon;
   sembra che ci siano diversi venditori che da qualche tempo lamentano le cosiddette sospensioni facili da parte dei siti d'aste e che il contratto di sottoscrizione per diventare venditore su tali piattaforme presentino clausole vessatorie tra cui il potere per l’auction provider di recedere unilateralmente dal contratto concluso con l'utenza e la mancanza di specifica approvazione per iscritto ex articolo 1341 codice civile, a cui devono necessariamente aderire tutti coloro che intendono registrarsi al sito;
   la chiusura non ponderata di un account da parte di una «dot-com», che ha la possibilità fin troppo arbitraria e illegittima di sospendere e escludere dalla piattaforma nei fatti a tempo indeterminato il venditore, senza che ci sia l'accertamento di grave violazione delle regole del sito, può mettere in ginocchio l'economia di un'azienda, arrecando un serio pregiudizio economico;
   a mero titolo esemplificativo, si ricorda che con provvedimento 6 luglio 2010 il giudice delegato del tribunale di Messina, ha ordinato a eBay Europe S.a.r.l. di riattivare l’account della società messinese Arcapel Srl specializzata nell’import-export di vari prodotti, nonostante lo status di «power seller» e un punteggio di feedback sostanzialmente positivo, che si è vista letteralmente chiudere le porte da eBay.it, dopo due commenti negativi su un totale di 449 giudizi ricevuti dai vari utenti, condannando tra l'altro il colosso delle aste online alle spese del procedimento d'urgenza –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto riportato, in premessa;
   se il Governo, per quanto di competenza, intenda intervenire con misure di monitoraggio affinché i colossi delle aste online, assumano comportamenti in linea, con le norme nazionali ed europee a tutela non solo dei consumatori ma anche dei venditori;
   se il Ministro interrogato intenda intervenire con iniziative che colmino le lacune normative italiane in materia di aste online, del ruolo e della responsabilità di chi gestisce queste ultime. (5-04190)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-04190

  In via preliminare, si fa presente che in merito alle vicende riportate nell'atto in esame, non risultano pervenute al Ministero segnalazioni specifiche.
  Per quanto riguarda la richiesta di intervento da parte del MiSE, attraverso misure di monitoraggio, è opportuno far presente che i rapporti tra l'operatore della piattaforma cui i venditori si rivolgono e questi ultimi rientrano nella generale autonomia contrattuale delle parti, che è disciplinata dal Codice Civile.
   Va altresì segnalato che attualmente né a livello nazionale né a livello comunitario esiste una disciplina speciale volta a regolare tali rapporti.
  Pertanto, il venditore in caso di violazione dei propri diritti, ha la possibilità di adire la giurisdizione e avvalersi della tutela accordata dal Codice Civile, anche in riferimento a presunte violazione dell'articolo 1341. Peraltro, la stessa sentenza richiamata nel testo dell'atto in esame attesta dell'effettiva possibilità di adire efficacemente le vie legali.
  In via incidentale, per quanto riguarda le aste in generale, si fa presente che esse sono regolate da un insieme di norme del Codice di Procedura Civile e del Codice Civile.
  Per quanto riguarda le aste online, premesso che non tutti i siti di dot-com prevedono la modalità di vendita tramite asta e che, anche nei casi in cui sia prevista, rimane una modalità fra le altre, si segnala che ai sensi dell'articolo 18, comma 5 del Decreto legislativo n. 114 del 1998. «Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate».
  Stante quanto sopra, la circolare del MISE del 17 giugno 2002 chiarisce e dà alcune indicazioni sui limiti di suddetto divieto, specificando che lo stesso si applica unicamente agli operatori dettaglianti che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali. Non si applica, quindi, ai grossisti, né, a determinate condizioni, a una serie di soggetti che possono vendere ai consumatori pur non essendo dei dettaglianti, tra i quali i produttori agricoli e gli artigiani iscritti all'albo.
  Ciò detto, il caso delle aste online a cui si fa riferimento nell'atto in esame è quello in cui il banditore d'asta svolge unicamente il compito di mettere a disposizione il sito e la sua struttura per la vendita all'asta senza essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione.
  Si rileva comunque che i presunti risvolti negativi ricadenti sui soggetti che si avvalgono per la loro attività di dette strutture prescindono dalla modalità dell'offerta al consumatore del prodotto, ovvero tramite asta oppure a prezzo fisso, incidendo invece sui rapporti contrattuali cui si è fatto cenno in precedenza.
  Si ritiene, pertanto, necessario che la regolamentazione specifica delle aste online come anche dei rapporti tra piattaforma e venditori che ad essa si rivolgono sia definita a livello comunitario in un quadro normativo specifico che sia in grado di disciplinare in modo uniforme gli emergenti fenomeni economici descritti, non risultando eventuali norme nazionali risolutive o adeguate a regolare un settore che, operante tramite la rete internet, difficilmente può essere confinato in regole nazionali.
  Si evidenzia, infine, che in tal senso con l'avvento del mercato unico digitale, al quale stanno lavorando la Commissione Europea e gli Stati Membri, verrà definito il ruolo delle piattaforme digitali, le regole, le responsabilità e limiti di attività. Peraltro, proprio la realizzazione del citato mercato unico digitale rappresenta una delle priorità dell'attuale presidenza della Commissione.
  Nel frattempo, i venditori che operano sulle piattaforme possono direttamente presentare un esposto alla Commissione Europea per verificare se sussistano gli estremi di abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 del TFUE.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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