ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04142

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 339 del 26/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 26/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 26/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04142
presentato da
BORGHESI Stefano
testo di
Mercoledì 26 novembre 2014, seduta n. 339

   BORGHESI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 così come modificato dal decreto-legge n. 91 del 2014 convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 vieta a chiunque di vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione, ad eccezione di germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;
   l'entrata in vigore delle modifiche alla legge nazionale della caccia (n. 157 del 1992) impedisce di fatto la vendita di qualsiasi uccello selvatico e non sarà nemmeno possibile importarli da un Paese extraeuropeo perché il legislatore, per evitare «triangolazioni» impedisce la commercializzazione e l'acquisto di quelle specie che, pur provenendo da lontano, esistono anche nei territori degli Stati europei;
   nell'interpretazione della legge, il secolare e tradizionale spiedo bresciano, la polenta osei bergamasca oltre che tutti i secolari piatti tradizionali tipici dell'arte culinaria di molte province italiane, non potranno utilizzare la piccola selvaggina se non solo a casa dei cacciatori stessi o dei destinatari del regalo ornitologico; tutto ciò non lascia molti spazi d'azione a centinaia di ristoratori che hanno impostato la loro attività e arte culinaria su piatti tipici locali nei quali figurano i piccoli volatili;
   la legge così modificata mette di fatto a rischio di chiusura l'attività commerciale di moltissimi esercenti e di conseguenza determina il pericolo il licenziamento di migliaia di dipendenti;
   le modifiche all'articolo 21 della legge statale n. 157 del 1992 sono state effettuate senza che nessuna sentenza o normativa europea o internazionale lo chiedesse;
   si constata che in un momento di crisi economica come quella che si sta affrontando, si è pensato di vietare senza motivo il commercio di uccelli o parti di essi legittimamente catturati o abbattuti in altri Paesi; ciò appare poco lungimirante e sicuramente dannoso per l'economia del Paese –:
   se considerato il danno economico e sociale che sta creando la norma così modificata a migliaia di cittadini e lavoratori, non ritenga opportuno valutare le circostanze sopra descritte e, constatata la gravità della situazione, quali iniziative urgenti intenda adottare per risolvere il problema. (5-04142)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica agricola comune