Legislatura: 17Seduta di annuncio: 339 del 26/11/2014
Primo firmatario: BORGHESI STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 26/11/2014
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 26/11/2014
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/11/2014
BORGHESI. —
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 così come modificato dal decreto-legge n. 91 del 2014 convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 vieta a chiunque di vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione, ad eccezione di germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;
l'entrata in vigore delle modifiche alla legge nazionale della caccia (n. 157 del 1992) impedisce di fatto la vendita di qualsiasi uccello selvatico e non sarà nemmeno possibile importarli da un Paese extraeuropeo perché il legislatore, per evitare «triangolazioni» impedisce la commercializzazione e l'acquisto di quelle specie che, pur provenendo da lontano, esistono anche nei territori degli Stati europei;
nell'interpretazione della legge, il secolare e tradizionale spiedo bresciano, la polenta osei bergamasca oltre che tutti i secolari piatti tradizionali tipici dell'arte culinaria di molte province italiane, non potranno utilizzare la piccola selvaggina se non solo a casa dei cacciatori stessi o dei destinatari del regalo ornitologico; tutto ciò non lascia molti spazi d'azione a centinaia di ristoratori che hanno impostato la loro attività e arte culinaria su piatti tipici locali nei quali figurano i piccoli volatili;
la legge così modificata mette di fatto a rischio di chiusura l'attività commerciale di moltissimi esercenti e di conseguenza determina il pericolo il licenziamento di migliaia di dipendenti;
le modifiche all'articolo 21 della legge statale n. 157 del 1992 sono state effettuate senza che nessuna sentenza o normativa europea o internazionale lo chiedesse;
si constata che in un momento di crisi economica come quella che si sta affrontando, si è pensato di vietare senza motivo il commercio di uccelli o parti di essi legittimamente catturati o abbattuti in altri Paesi; ciò appare poco lungimirante e sicuramente dannoso per l'economia del Paese –:
se considerato il danno economico e sociale che sta creando la norma così modificata a migliaia di cittadini e lavoratori, non ritenga opportuno valutare le circostanze sopra descritte e, constatata la gravità della situazione, quali iniziative urgenti intenda adottare per risolvere il problema. (5-04142)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):politica agricola comune