ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04128

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 338 del 25/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 25/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/11/2014
Stato iter:
26/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 26/11/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 26/11/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/11/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/11/2014

SVOLTO IL 26/11/2014

CONCLUSO IL 26/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04128
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 25 novembre 2014, seduta n. 338

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il neo direttore dell'Agenzia delle entrate Rossella Orlandi nel corso dell'audizione tenutasi lo scorso 20 novembre al Senato, presso le Commissioni Giustizia Finanze e Tesoro, ha dichiarato che la nuova procedura per il rimpatrio dei capitali esportati illegalmente all'estero, cosiddetta «voluntary disclosure» è frutto di un nuovo modello di cooperazione tra l'Amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle entrate e gli stessi contribuenti ed è stata studiata per incentivare la «compliance» dei contribuenti verso gli adempimenti fiscali, la stessa sarà effettivamente efficace soltanto se riuscirà a realizzare l'effettivo ravvedimento volontario dei soggetti che hanno intenzionalmente sottratto redditi alle imposte italiane, mediante la fittizia allocazione estera della propria residenza fiscale;
   la stessa dottoressa Orlandi ha inoltre lanciato il messaggio che il Fisco ha davvero molti dati a cui attingere per controllare la situazione fiscale di ogni contribuente, e per questo chi non è in regola tenderà automaticamente a ravvedersi, prima che gli venga notificato l'accertamento, che porta con se sanzioni sicuramente più onerose;
   la stessa Agenzia delle entrate, in attesa dell'approvazione parte del Senato della relativa proposta di legge, ha iniziato a redigere, con largo anticipo quindi, una nuova bozza di modello di richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, archiviando lo schema di modello predisposto dopo il varo del decreto-legge emanato dall'allora Governo Letta (decreto-legge n. 4 del 2014), e proponendo una versione «leggera» dello stesso: il nuovo modello – che si compone di 2 sole pagine rispetto alle 5 pagine e ai 6 allegati dello schema nella versione precedente – è più snello e di agevole compilazione, al fine, sostiene l'Agenzia delle entrate, di favorire il decollo della complessa procedura;
   infatti, la bozza di modello a cui sta lavorando al momento l'Agenzia delle entrate consta di un paio di pagine e si limita a chiedere il tipo di regolarizzazione: quella per i capitali all'estero o per i redditi non dichiarati (e le imposte non pagate) in Italia, ma non prevede la richiesta delle informazioni sui prelievi sui conti; inoltre, rispetto allo schema di modello predisposto dopo il varo del suddetto decreto-legge n. 4 del 2014, la bozza attuale non prevede le schede A, relativa alle attività estere rilevanti ed R relativa al richiedente;
   le cinque pagine della scheda A di cui constava la versione precedente del modulo chiedevano, in particolare, i dati sui prelievi dall'attività estera per ogni singolo periodo d'imposta, oltre alle indicazioni sulla provenienza dell'attività estera o dei fondi che servirono ad acquistarla o costituirla; la precedente bozza prevedeva anche sei allegati, di cui al momento, nella nuova versione, non v’è traccia –:
   per quali ragioni non siano stati ricompresi i modelli di dichiarazione relativi alla richiesta delle informazioni sul richiedente, sulle attività estere rilevanti e quelle relative ai prelievi sui conti.
(5-04128)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04128

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Governo chiarimenti in merito alla bozza di modello di richiesta di accesso alla procedura c.d. di voluntary disclosure, che l'Agenzia delle entrate starebbe già preparando, in attesa dell'approvazione al Senato del progetto di legge «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio». A.S. 1642).
  In particolare, l'interrogante intende conoscere le ragioni per le quali nella nuova bozza «non siano stati ricompresi i modelli di dichiarazione relativi alla richiesta delle informazioni sul richiedente, sulle attività estere rilevanti (NDR: oggetto di emersione) e quelle relative ai prelievi sui conti».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, si osserva che la bozza di istanza, alla quale fa riferimento l'Onorevole interrogante, è una delle versioni di un modello provvisorio attualmente in corso di elaborazione e sul quale si stanno effettuando valutazioni tecniche per verificare se esso possa essere, in tutto od in parte, trasmesso in via telematica, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti.
  Inoltre, per quanto attiene al largo anticipo (a cui fa riferimento l'interrogante), con il quale sarebbe stato avviato lo studio di fattibilità del modello, si osserva che la normativa in materia, in corso di approvazione al Senato come anzidetto, prevede un esiguo termine di soli trenta giorni per l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia, in quanto il citato progetto di legge dispone che «... Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
  Pertanto, in considerazione del limitato margine di tempo a disposizione dell'Agenzia delle entrate, appare giustificato l'avvio dello studio delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, anche se la normativa è tuttora in itinere.
  Giova evidenziare, altresì, che la procedura prevista dal decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, permetteva la possibilità di regolarizzare esclusivamente tutte le attività finanziarie e patrimoniali che il contribuente aveva occultato all'estero ed i redditi correlati a tali attività, mentre le norme in corso di approvazione sono di più ampia portata in quanto consentono l'emersione volontaria anche di tutti gli eventuali fatti di evasione commessi in Italia e non collegati alle attività illecitamente detenute all'estero.
  Conseguentemente, le versioni del modello attualmente allo studio hanno lo scopo di contemplare fattispecie evasive non necessariamente collegate tra loro (emersione nazionale/emersione internazionale) e, quindi, sono strutturalmente diverse e solo parzialmente compatibili con la bozza di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2014.
  L'attuale progetto di legge prevede che per il perfezionamento della procedura il contribuente, tra l'altro, deve: «indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, tutti sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione» previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale.
  Di conseguenza, tali elementi informativi saranno comunque trasmessi agli Uffici dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'istanza o della relativa documentazione a supporto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

frode doganale

fiscalita'

rimpatrio di capitali