ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04099

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 336 del 21/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: RIBAUDO FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CULOTTA MAGDA PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/11/2014
Stato iter:
26/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/11/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/11/2014
Resoconto RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/11/2014

DISCUSSIONE IL 26/11/2014

SVOLTO IL 26/11/2014

CONCLUSO IL 26/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04099
presentato da
RIBAUDO Francesco
testo di
Venerdì 21 novembre 2014, seduta n. 336

   RIBAUDO e CULOTTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 22, comma 7-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, modificando l'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, ha disposto una proroga del termine di presentazione dell'istanza di certificazione dei crediti, assistiti dalla garanzia dello Stato, vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
   in forza di tale previsione tutti i soggetti e, soprattutto, le imprese, che hanno maturato, alla data del 31 dicembre 2013, crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, per servizi, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, hanno avuto a disposizione, per presentare l'istanza di certificazione, due mesi in più, dal momento che la scadenza del relativo termine è slittata dal 23 agosto al 31 ottobre 2014;
   ottenere la certificazione dei predetti crediti è particolarmente importante, in quanto consente di ottenere automaticamente la garanzia dello Stato su tali crediti, nonché di cedere immediatamente il credito a un istituto bancario abilitato;
   infatti, in base al comma 3 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, tutti i crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione maturati entro la data del 31 dicembre 2013 che siano stati certificati entro il termine ultimo del 31 ottobre 2014, possono essere ceduti a una banca o a un intermediario finanziario, con la formula pro-soluto, e sono assistiti da una specifica garanzia dello Stato;
   tale garanzia dello Stato si applica dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione pro-soluto dei crediti alla banca o all'intermediario autorizzato e rende la cessione del credito particolarmente appetibile sia per l'intermediario creditizio sia per il cedente, dal momento che consente l'applicazione di una percentuale di sconto particolarmente vantaggiosa, pari all'1,90 per cento per importi fino a 50.000 euro e all'1,60 per cento per importi oltre i 50.000 euro;
   nell'attuale contesto di crisi economica e finanziaria appare sempre più urgente ampliare la disponibilità di credito bancario in favore delle imprese, nonché assicurare il pagamento dei crediti vantati dalle imprese stesse nei confronti di comuni, province, regioni e altri istituzioni ed enti pubblici;
   emerge tuttavia come non tutte le banche e gli intermediari finanziari, fra cui le banche operanti in Sicilia riconducibili al gruppo Unicredit spa, si siano dimostrate disponibili a erogare credito in favore delle imprese che hanno ottenuto la certificazione dei propri crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione e che si sono rivolte alle banche stesse per cedere i predetti crediti, come previsto dalla normativa vigente –:
   se abbia verificato, nell'ambito delle proprie competenze, il grado di adesione delle banche e degli altri intermediari creditizi abilitati alle richieste di cessione in loro favore di crediti certificati vantati nei confronti delle pubblica amministrazione assistiti dalla garanzia dello Stato, e quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per incentivare gli intermediari creditizi ad accogliere le predette richieste di cessione dei crediti, in base a quanto previsto dalla normativa di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014.
(5-04099)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04099

  Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-04099 l'onorevole Ribaudo ed altri pongono quesiti in ordine alla certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione. In particolare, si chiede quali iniziative si intendano adottare per incentivare gli intermediari finanziari ad accogliere le richieste di cessione dei crediti.
  Al riguardo, si fa presente che nell'ambito delle misure di carattere finanziario poste in essere al fine di eliminare lo stock di debiti commerciali scaduti e non ancora pagati della PA, l'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89 ha previsto un nuovo strumento, che si affianca – e non sostituisce – quello tradizionale del pagamento diretto da parte delle PA debitrici, rappresentato dal rilascio della garanzia dello Stato per le operazioni di cessione pro-soluto al sistema bancario di crediti, certificati e certificandi, nei confronti delle PA diverse dallo Stato.
  A tal fine, è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato con una dotazione di 150 milioni di euro. La stessa norma ha provveduto, altresì, a semplificare gli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite la piattaforma elettronica (cessione con scrittura privata notificata sulla piattaforma elettronica, verifica Equitalia all'atto della certificazione e successivamente solo sul cessionario, termine ridotto a 7 giorni per il rifiuto della PA alla cessione, non applicabilità delle norme del Codice appalti in materia di cessione e della revocatoria fallimentare).
  Sul piano degli adempimenti sono stati posti in essere tutti gli atti e le convezioni che consentono di dare piena attuazione alla citata previsione del decreto-legge n. 66 del 2014:
   decreto ministeriale 27 giugno 2014 (pubblicato in GURI n. 162 del 15 luglio 2014), con cui sono stati definiti termini e modalità tecniche per l'attuazione delle disposizioni in materia di strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo e della garanzia dello Stato di ultima istanza;
   Convenzione – quadro tra il Ministero e ABI del 17 luglio 2014, che contiene, tra l'altro, il modello standard di contratto di cessione;
   Convenzione – quadro ABI CDP del 5 agosto 2014, per la ridefinizione dei crediti ceduti;
   Disciplinare tra MEF e Consap per la gestione del Fondo di garanzia, sottoscritto in data 16 luglio 2014;
   Protocollo di impegni siglato il 21 luglio 2014 con le associazioni imprenditoriali, le associazioni degli enti territoriali, l'ABI, la Cassa Depositi e Prestiti, per iniziative di diffusione della procedura anche tramite le camere di commercio e le associazioni imprenditoriali.

  Per i crediti non ancora certificati, i soggetti creditori hanno potuto, fino al 31 ottobre 2014, richiedere la certificazione tramite la Piattaforma elettronica per la certificazione (PCC) ai fini della successiva cessione al circuito bancario garantita dallo Stato.
  Sulla base delle indicazioni presenti sulla menzionata Piattaforma elettronica, gestita dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, risultano ad oggi ceduti con garanzia Stato crediti per un ammontare ancora modesto.
  L'ABI, nell'assicurare un rapido coinvolgimento dei maggiori operatori bancari nelle operazioni di smobilizzo dei crediti, ha segnalato alcune criticità che ostacolerebbero un più ampio ricorso da parte del sistema bancario all'acquisto dei crediti certificati nei confronti della PA ed in particolare:
   1) la vigente disciplina del DURC non esclude la possibilità che le PA verifichino eventuali debiti contributivi sorti in capo all'impresa cedente anche successivamente alla certificazione e alla cessione, con il rischio per la banca cessionaria di vedersi decurtato il proprio credito. In proposito, si sta verificando la possibilità di affrontare la questione in via amministrativa.
   2) la Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti non consentirebbe di tracciare l'eventuale diniego della PA debitrice su un singolo credito portato in cessione con il medesimo atto, con la conseguenza che, in caso di diniego della PA in relazione al singolo credito riportato nella lista allegata all'atto di cessione, l'intera operazione non potrebbe essere conclusa, rendendo necessaria la redazione di un nuovo atto di cessione (epurato del credito contestato).

  Le implementazioni informatiche della Piattaforma di Certificazione Crediti volte a consentire alle amministrazioni di effettuare il diniego parziale delle cessioni dei crediti certificati sono in corso. L'effettiva operatività di tali implementazioni è, comunque, subordinata ad analoghe implementazioni informatiche da parte del settore bancario.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

banca

credito

credito industriale