ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04051

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 333 del 17/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 17/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 17/11/2014
Stato iter:
18/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/11/2014
Resoconto PISTELLI LAPO VICE MINISTRO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
 
REPLICA 18/11/2014
Resoconto SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/11/2014

DISCUSSIONE IL 18/11/2014

SVOLTO IL 18/11/2014

CONCLUSO IL 18/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04051
presentato da
SCOTTO Arturo
testo di
Lunedì 17 novembre 2014, seduta n. 333

   SCOTTO e PALAZZOTTO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 1 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 2010, autorizzava il Ministero degli affari esteri a bandire concorsi per un massimo di 35 unità lavorative annue nell'arco di tempo 2010-2014;
   il Ministero degli affari esteri ha bandito, il 4 aprile 2014, con decreto ministeriale un nuovo concorso per 35 posti di segretario di legazione;
   l'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, stabilisce che per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata alla verifica dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;
   all'osservanza di tale regola il dipartimento della funzione pubblica ha richiamato con circolare n. 5 del 21 novembre 2013, vistata dalla Corte dei conti, tutte le Amministrazioni pubbliche;
   in questa circolare sono indicate anche le risorse finanziarie destinate all'attuazione di tale meccanismo e si precisa che sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1o gennaio 2007, c’è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali;
   pertanto, in forza di tale sopravvenuta normativa, l'Amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel bandire il nuovo concorso, non può sottrarsi all'obbligo del preliminare scorrimento delle graduatorie vigenti;
   tale obbligo, come stabilito dalla seconda sezione del TAR Lazio con la sentenza n. 10375 del 3 dicembre 2013, è di applicazione, quanto ad ambito oggettivo, indistintamente a tutte le Amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo;
   il diritto allo scorrimento presuppone unicamente la presenza di una graduatoria valida ed efficace, e sorge non appena l'Amministrazione decida di procedere al concorso, essendo ormai la Pubblica Amministrazione privata, in base alla nuova disciplina, di ogni discrezionalità e vincolata a tale procedimento (con la sola alternativa della non indizione di un nuovo concorso);
   ciò è affermato dalla sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 6209 del 23 dicembre 2013;
   la norma con cui il Ministero degli affari esteri era stato autorizzato a bandire annualmente, dal 2010 al 2014, concorsi di accesso alla carriera diplomatica per un contingente annuo non superiore a 35 posti va integrata con la nuova disposizione di cui al menzionato articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 101 del 2013;
   dunque l'emanazione del bando del 2014 non può che conseguire da una nuova autorizzazione, da rilasciare previo accertamento dell'avvenuto scorrimento delle graduatorie vigenti;
   nessuna norma di legge autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a sottrarsi a tale obbligo, che comporta la copertura dei posti con l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei vigenti e approvate dal 2007;
   il bando di concorso, come quelli precedenti, era stato autorizzato per la copertura di 35 posti vacanti, sicché gli idonei, in numero ben inferiore a quello dei posti disponibili, ben possono essere nominati, rimanendo altri posti da coprire con la prova concorsuale: infatti il citato articolo 4 è norma meramente autorizzatoria e non fissa un limite minimo di posti da coprire, ma solo massimo;
   va inoltre considerato che lo scorrimento delle graduatorie non pregiudica né la cadenza periodica annuale del concorso, che ben può essere indetto con tale frequenza temporale, né l'esigenza di garantire il massimo e più aggiornato livello di preparazione, elemento anch'esso richiamato dal bando del 2014 come da quelli precedenti, poiché una tale esigenza non risulta incompatibile con lo scorrimento della graduatoria alla luce della valutazione di idoneità riportata all'esito di una precedente procedura concorsuale;
   nel penultimo paragrafo delle premesse del bando in questione sono citati con le sole date la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, che ha sancito il principio dell'obbligatorietà del previo scorrimento della graduatoria in caso di indizione del concorso, un parere consultivo del Consiglio di Stato dell'8 gennaio 2014, di cui si ignora quale rilevanza possa avere assunto nell'adozione del bando, e la sentenza del TAR del Lazio n. 03558/2014, peraltro neppure passata in giudicato;
   detti pronunciamenti non fanno né possono fare in alcun modo testo poiché non menzionano né tengono conto delle sopravvenute rigorose nuove norme che hanno novellato la materia sullo scorrimento delle graduatorie imposte dal decreto-legge n. 101 del 2013, le quali non danno adito ad alcuna incertezza applicativa né ad interpretazioni restrittive quali quelle finora avanzate dal Ministero per giustificare la mancata assunzione degli idonei;
   la pubblicazione del bando, disattendendo l'obbligo ed il vincolo normativo allo scorrimento delle graduatorie degli idonei, è avvenuta in palese violazione di una legge dello Stato;
   va scongiurato il gravissimo e irreparabile danno che agli idonei delle graduatorie vigenti ed approvate dal 2007 deriverebbe dalla eventuale mancata applicazione, da parte del Ministero degli affari esteri, delle disposizioni sullo scorrimento delle graduatorie, da ultimo rese vincolanti dal citato decreto, n. 101 del 2013, senza alcuna possibilità di deroghe o eccezioni;
   dovendo l'attività della Pubblica Amministrazione svolgersi nei limiti imposti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, l'eventuale comportamento doloso o colposo da parte della stessa Pubblica Amministrazione in violazione del suddetto diritto soggettivo, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, farebbe scaturire le conseguenze stabilite dall'articolo 2043 del codice civile, con conseguente risarcimento del danno a favore dei soggetti lesi;
   i Ministeri devono rigorosamente rispettare il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità ed amministrativa e ora definitivamente sancito dal citato articolo 4, comma 3, lettera b), secondo cui la regola dello scorrimento delle graduatorie da luogo ad un diritto soggettivo, in favore degli idonei;
   il MAECI ha già affermato di ritenere il decreto-legge n. 1 del 2010 lex specialis, e che quindi non si debba applicare alla situazione in esame il decreto-legge n. 101 del 2013, né nella parte in cui si dice che l'autorizzazione vada chiesta alla funzione pubblica, né nella parte in cui si dice che adesso l'autorizzazione avvenga previo scorrimento delle graduatorie;
   in data 8 ottobre 2014 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, ha risposto in aula all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole D'Alia, affermando che il Ministero degli esteri non ha ritenuto di procedere a scorrimento in virtù della disciplina speciale contenuta nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2010, il quale lo autorizzava a bandire un concorso per segretario di legazione per il quinquennio 2010-2014;
   il citato decreto-legge ha novellato tutta la materia dei bandi e dei concorsi ed è successivo al decreto-legge n. 1 del 2010;
   dunque per il principio di gerarchia delle fonti dovrebbe essere questa più recente normativa a legiferare sul bando in esame;
   inoltre la scelta del Ministero degli affari esteri sembra in contrasto con la ratio dell'intervento del legislatore, finalizzato palesemente a far scorrere le graduatorie;
   lo scorrimento non inficia l'autorizzazione a bandire: infatti lo stesso Ministero ha in passato bandito previo scorrimento e la quota di 35 unità prevista dal decreto-legge n. 1 del 2010 rappresenta solo il numero massimo, e non minimo;
   le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato sull'argomento sono state superate dalla novella legislativa;
   anche qualora fosse possibile dubitare del problema autorizzatorio, è impossibile dubitare dello scorrimento –:
   se non si ritenga possibile leggere le due norme sopra citate in modo combinato, con autorizzazione già data e scorrimento obbligatorio, e, in particolare, quindi, se non ritenga il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dover procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei, di cui al decreto-legge n. 101 del 2013, ed alla loro nomina a segretario di legazione. (5-04051)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 18 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione III (Affari esteri)
5-04051

  Vorrei innanzitutto ringraziare l'onorevole interrogante per avermi dato la possibilità di fornire degli ulteriori chiarimenti su una questione che è stata oggetto anche di altri atti parlamentari. In virtù soprattutto delle peculiarità del percorso professionale e delle funzioni ricoperte dal personale diplomatico nel servizio all'estero, la carriera diplomatica è retta da un ordinamento speciale (il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18). Il concorso bandito dal Ministero degli affari esteri per l'accesso alla carriera diplomatica è da sempre finalizzato alla selezione di funzionari con il più alto livello di preparazione ed aggiornamento, in ossequio al principio di massima efficienza ed efficacia dell'azione diplomatica della Farnesina.
  Per garantire il raggiungimento di tale obiettivo, il concorso si tiene in linea di principio con cadenza annuale. Tale cadenza, che rappresenta anch'essa un elemento di specialità nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, è stata da ultimo confermata con il decreto-legge n. 1 del 2010. Esso, come noto, in deroga al blocco del turn-over nella pubblica amministrazione, ha autorizzato e legittimato il MAECI non solo a bandire annualmente concorsi ma anche ad assumere segretari di legazione in prova per la carriera diplomatica, sino ad un numero di 35 unità, annualmente e per il quinquennio 2010-2014 (2014 incluso).
  Il decreto-legge n. 101 del 2013, menzionato dall'onorevole interrogante, confermando in via generale i contenuti del citato decreto-legge n. 1 del 2010 trova in quest'ultimo il suo limite applicativo. Il decreto n. 1 del 2010 infatti, in quanto legge anteriore speciale, non è derogabile dal decreto n. 101 del 2103, che è una norma generale successiva.
  La coerenza e la legittimità dell'azione ministeriale è stata ribadita a più riprese anche dalla giustizia amministrativa che, attraverso ripetute determinazioni (anche di quest'anno), ha prodotto un orientamento ben consolidato a favore del MAECI.
  Il Consiglio di Stato (con l'adunanza plenaria n. 14 del 2011 e con le pronunce 2574/2013, 00197/2014 e 00526/2014) e il tribunale amministrativo regionale (sentenza 03558/2014) – nel quadro di una serie di determinazioni a favore del Ministero degli esteri relative a ricorsi (respinti) presentati da idonei non vincitori dei concorsi 2010, 2011 e 2012 – hanno tutte confermato la specialità del sistema di reclutamento del MAECI, legandola alle peculiarità proprie della carriera e dei meccanismi specifici di crescita professionale in essa previsti.
  Per citare l'adunanza plenaria 14/2011 del Consiglio di Stato, detta specialità si collega inequivocabilmente alle «ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva». La medesima adunanza plenaria 14/2011 del Consiglio di Stato, tra l'altro, ricomprende «tra le ipotesi di fatto in cui si manifesta (...) la necessità di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci (...), l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione». È il caso del concorso diplomatico che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 17 del 28 gennaio 2013, è stato radicalmente innovato nella prima delle tre prove d'esame di cui è composto. Circostanza, questa, che aggiunge un ulteriore elemento di conferma di quanto sin qui sostenuto circa la legittimità dell'indizione di nuovi concorsi diplomatici.
  In questo quadro giuridico e considerato l'ampio favore all'azione ministeriale espresso negli ultimi anni dalla giustizia amministrativa, si ritiene che la pubblicazione del bando di concorso diplomatico del 2014 sia conforme al dettato normativo e all'orientamento consolidato della giustizia amministrativa e possa dunque continuare ad esplicare i propri effetti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

potere di nomina

cooperazione internazionale

danno