ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03972

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 325 del 05/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: BIANCHI DORINA
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 05/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PISO VINCENZO NUOVO CENTRODESTRA 05/11/2014
SAMMARCO GIANFRANCO NUOVO CENTRODESTRA 05/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 05/11/2014
Stato iter:
06/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/11/2014
Resoconto PISO VINCENZO NUOVO CENTRODESTRA
 
RISPOSTA GOVERNO 06/11/2014
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 06/11/2014
Resoconto PISO VINCENZO NUOVO CENTRODESTRA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/11/2014

SVOLTO IL 06/11/2014

CONCLUSO IL 06/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03972
presentato da
BIANCHI Dorina
testo di
Mercoledì 5 novembre 2014, seduta n. 325

   DORINA BIANCHI, PISO e SAMMARCO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n.80, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015, introduce una specifica disciplina volta ad impedire che chiunque occupi abusivamente un immobile possa chiedere la residenza e l'allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua ecc.); la norma stabilisce la nullità ex lege degli effetti degli atti emessi in violazione della nuova normativa (comma 1);
   la disposizione originale che letteralmente prevedeva una nullità «ex tunc» è stata integrata da un testo che pone problemi interpretativi. La norma recita: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento»;
   non è possibile giuridicamente applicare soluzioni diverse a fattispecie identiche, appare opportuno chiarire:
    se — come sembra — il riferimento agli atti nulli vada inteso in relazione a quelli stipulati in violazione degli obblighi di esibizione documentale dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione (che, quindi, colpisce i contratti ab origine);
    se l'articolo 5 introduca un obbligo di sanatoria — mediante l'esibizione dei titoli che attestino la proprietà, la locazione, ecc. — di contratti già in corso alla citata data di entrata in vigore, consentendo, in difetto, all'ente o al proprietario dell'immobile occupato di richiedere la nullità dei medesimi contratti di somministrazione e la conseguente cessazione dell'erogazione –:
   quale sia l'interpretazione del Ministro interrogato su quanto esposto in premessa. (5-03972)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-03972

  L'interrogazione degli onorevoli interroganti ha ad oggetto un tema di assoluta attualità ed urgenza, quello delle occupazioni abusive di immobili, e fa riferimento a una norma recentemente proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e approvata dal Parlamento: l'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito nella legge n. 80 del 2014.
  In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere quale sia l'interpretazione del MIT in ordine ad una formulazione – a loro parere – non del tutto chiara recata dall'articolo in questione.
  Preliminarmente, occorre sottolineare l'importanza di questa norma che, non a caso, è stata inserita in un decreto legge interamente dedicato all'emergenza abitativa. Il messaggio che il Governo ha voluto dare con l'articolo 5 della legge n. 80 è quello che indica un percorso, anche per fronteggiare una crisi acuta e drammatica quale è certamente quello dei bisogni abitativi delle fasce sociali più deboli: il percorso della legalità.
  Lo stesso decreto, che ha rifinanziato l'intero settore della edilizia residenziale pubblica e del disagio abitativo, destinando oltre 300 milioni di euro al sostegno alla morosità incolpevole e al rifinanziamento del fondo affitti istituito dalla legge n. 431 del 1998 (fondo che negli ultimi anni era rimasto praticamente privo di risorse) e lanciando un piano di recupero degli immobili di edilizia residenziale pubblica del valore di oltre 500 milioni, ha introdotto una norma, severa ma realistica ed equa, per colpire le occupazioni abusive.
  Il decreto ha voluto, quindi, separare due cose che non devono essere confuse: il sostegno alle fasce deboli e la tolleranza verso comportamenti che rimangono illegali e quindi iniqui, anche quando sono messi in atto da soggetti economicamente e socialmente deboli.
  Fatta questa premessa di carattere generale, è opportuno ancora ricordare che nel testo originario, l'articolo 5 disponeva – con formulazione molto ampia – che, chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
  Il suddetto articolo 5, in sede di conversione in legge, è stato integrato: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento».
  È dunque opinione del MIT che il Parlamento, in sede di conversione del decreto, per un verso abbia circoscritto la portata della innovazione normativa – valutando evidentemente come eccessiva la difficoltà di darne una piena attuazione estensiva – e, per altra parte, abbia inteso disciplinare le situazioni di abuso comunque accertate dopo l'entrata in vigore della norma (non a caso la disposizione in rassegna opera un esplicito riferimento non solo alle attività di stipulazione dei contratti di servizio, ma anche a quelle di volturazione e rinnovo delle utenze).
  In estrema sintesi, il testo approvato dal Parlamento non solo opera un esplicito riferimento al futuro, stabilendo la sostanziale impossibilità di fruire dei cosiddetti «servizi domestici» per coloro che occupano abusivamente unità immobiliari, ma vale anche a perseguire quelle situazioni di abusiva occupazione comunque accertate dopo l'entrata in vigore della disposizione in parola.
  Venendo quindi ai due quesiti posti dagli interroganti, appare evidente che la norma non consente ai soggetti erogatori dei servizi esplicitamente elencati (energia elettrica, gas, servizi idrici e telefonia fissa) di stipulare, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – e quindi a partire dal 24 maggio 2014 – nuovi contratti in assenza di un titolo documentale che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'alloggio. Il soggetto somministrante che non rispettasse tale divieto agirebbe, pertanto, in difformità rispetto al dettato normativo, assumendosi ulteriormente l'alea della prestazione di un servizio senza la garanzia di un contratto valido.
  Quanto al secondo quesito, se cioè l'ente somministrante o il proprietario dell'immobile abbia titolo sufficiente, in virtù della nuova disposizione, ad esigere l'esibizione dei suddetti titoli anche da coloro che siano titolari di un contratto già in corso alla data di entrata in vigore della norma stessa, la risposta del Governo non può che attenersi, allo stato, al tenore testuale della disposizione che viene introdotta dall'espressione «A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», in relazione, dunque, alla sopravvenuta facoltà di esigere l'esibizione dei titoli stessi.
  Sul punto, inoltre, come sopra accennato, occorre evidenziare che il divieto introdotto con l'articolo 5 non si limita alla stipula di nuovi contratti, ma si estende anche alla volturazione e al rinnovo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gas naturale

contratto