ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03858

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 316 del 23/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/10/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/10/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 03/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03858
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Giovedì 23 ottobre 2014, seduta n. 316

   GHIZZONI e BARUFFI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, dispone, nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 nonché dagli eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, la sospensione, sino al 31 ottobre 2014, dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento;
   il medesimo comma 2 dispone: «Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014: ... b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione»;
   la disposizione, pertanto, stabilisce, nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali, la sospensione, sino al 31 ottobre 2014, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari;
   la disposizione, essendo stata emanata per alleviare i cittadini e le imprese colpiti dall'alluvione del 2014 e già colpite, nel 2012, dagli eventi sismici, ad avviso degli scriventi, dovrebbe potersi interpretare nel senso che la sospensione dei termini opera a favore degli stessi e non a favore degli uffici finanziari;
   il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, parrebbe invece sospendere i termini di prescrizione e decadenza relativamente all'attività degli uffici finanziari, ma non i termini di prescrizione e decadenza per l'opposizione ad atti impositivi emessi dai medesimi uffici nonché i termini processuali del contenzioso tributario per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali richiamati. Questa interpretazione letterale, peraltro, legittimerebbe una potenziale lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, infrangendo i principi di eguaglianza e proporzionalità;
   così interpretata, la norma terrebbe conto esclusivamente dei possibili disagi (causati dall'alluvione) nello svolgimento delle ordinarie funzioni di accertamento e riscossione degli uffici finanziari senza tenere conto dei disagi dei soggetti residenti in zone peraltro già in stato di sofferenza, dovuto al grave sisma del maggio 2012;
   una interpretazione che estenda, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali e, precedentemente, dagli eventi sismici, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza sarebbe quanto mai opportuna per la evidente necessità di garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione e di riequilibrare la posizione degli uffici finanziari rispetto a quella dei contribuenti;
   tenendo conto del tenore complessivo della disposizione, e delle ragioni per le quali essa è stata adottata, a parere degli interroganti appare che questa sia la lettura più coerente che deve esserne data –:
   se il dettato normativo, così come formulato, possa includere, anche in via interpretativa, l'estensione, ai soggetti residenti o con sedi operative nei territori alluvionati, e già prima sconvolti dal sisma del maggio 2012, della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza connessi ad atti impositivi oggetto dell'attività degli uffici finanziari nonché dei termini processuali del contenzioso tributario. (5-03858)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sisma

inondazione