ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03792

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 309 del 14/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 14/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/10/2014
Stato iter:
16/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 16/10/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 16/10/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/10/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/10/2014

SVOLTO IL 16/10/2014

CONCLUSO IL 16/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03792
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Martedì 14 ottobre 2014, seduta n. 309

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 3 della Tabella A, recependo la direttiva CEE n. 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione comunitaria delle strutture delle accise sugli olii minerali, disciplina il regime delle accise per il rifornimento degli olii minerali per unità da diporto prevedendone l'esenzione, quando questi siano utilizzati «come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto», intendendo per imbarcazioni private qualsiasi imbarcazione usata in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ovvero per scopi diversi dal trasporto oneroso di passeggeri o merci;
   contrariamente alle normative citate, alcune direzioni provinciali delle dogane hanno elevato verbali per il recupero delle accise nei confronti dei distributori nazionali di carburante, dei traders e dei comandanti dei natanti extra-UE, peraltro relative a operazioni effettuate 5 anni indietro e già controllate dalle ispezioni semestrali dei funzionari doganali stessi, non in base a una legge ma in base alla risposta e un interpello del 4 ottobre 2005 della direzione regionale della Toscana e alla Circolare n. 4/2012 del 29 giugno 2012 della direzione interregionale delle dogane di Napoli, che forniscono, per le imbarcazioni di immatricolazione extraeuropea adibite a scopi commerciali nel settore turistico che operano stagionalmente nel nostro Paese, una serie di indirizzi applicativi di interpretazione restrittiva per l'individuazione dei requisiti legittimanti il rifornimento di carburante a regime agevolato ai sensi del punto 3 della Tabella A del suddetto decreto legislativo;
   diversamente dagli altri Stati dell'Unione europea che, recependo correttamente la direttiva di cui sopra, esentano i natanti in oggetto dal pagamento delle accise, le citate interpretazioni nazionali, nonostante l'armonizzazione delle legislazioni fiscali dei Paesi della comunità, si sono orientate invece in direzione dell'esclusione di suddette imbarcazioni, sulla base del fatto che la concessione di agevolazioni previste dall'ordinamento tributario dello Stato a soggetti e/o merci di Paesi terzi può trovare applicazione solo in virtù di accordi internazionali che riconoscano la parità di trattamento impositivo tra le parti contraenti;
   la recente interpretazione doganale che, di fatto, ha instaurato un nuovo regime, risulta secondo l'interrogante essere illegittima in punta di diritto poiché, come già espresso dalla Commissione, tributaria di Ferrara nella sentenza n. 506 dell'11 aprile 2014, non soltanto la legge pone quale unico criterio giuridico per l'esclusione dall'esenzione la qualità di «imbarcazione privata» e non quello della nazionalità della bandiera, ma perché trattasi di normativa secondaria che non può inficiare una disposizione di fonte primaria, in base alla quale le unità da diporto a uso commerciale battenti bandiera extra-Unione europea hanno diritto di rifornirsi di carburante esente da accisa;
   in particolare, l'interpretazione data dall'amministrazione finanziaria, oltre a intervenire negativamente sull'economia reale di un settore che sconta una notevole diminuzione del livello d'affari, poiché i natanti con bandiera extracomunitaria – che peraltro sono la maggioranza – sono costretti ad approvvigionarsi negli altri Paesi dell'Unione europea dove possono godere del regime agevolato, sta incidendo anche sul bilancio dello Stato che, conseguentemente, perde volumi in termini di entrate fiscali da parte di questo settore – prima fiorente – e sta ponendo gli operatori italiani in serie difficoltà, in particolare perché tale repentino cambiamento di una prassi consolidata da quasi un ventennio, tradotto in tentativi di recupero di accise su operazioni già avvallate da funzionari doganali competenti, ha creato incertezza fra gli operatori americani che tramite le riviste del settore hanno chiaramente invitato i comandanti delle imbarcazioni a evitare i porti del nostro Paese;
   ciò si aggiunge il fatto che l'Eni, per non incorrere in eventuali e possibili sanzioni e controversie doganali, da due anni a questa parte – cioè da quando la disposizione di Napoli è stata emanata – ha sospeso ogni rifornimento a yacht commerciali extracomunitari, con una perdita di fatturato di centinaia di milioni di euro, a danno dei propri azionisti, dei quali il principale è il Ministero dell'economia e delle finanze –:
   quali provvedimenti in base alle proprie competenze, intenda adottare al fine di richiamare gli uffici doganali alla corretta applicazione della normativa del regime fiscale agevolato di esenzione da accise carburanti per i natanti da uso commerciale battenti bandiera extra-Unione europea, per evitare che una burocrazia male indirizzata possa creare danni economici alle nostre aziende e al Pil del paese. (5-03792)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 16 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03792

  Con il question time in esame viene richiesta l'adozione di iniziative volte a garantire da parte degli Uffici doganali la «corretta applicazione della normativa del regime fiscale agevolato di esenzione da accise carburanti per i natanti da uso commerciale battenti bandiera extra-UE».
  In merito, sentita l'Agenzia delle Dogane, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente va evidenziato che il quadro comunitario di riferimento nella specifica materia va rinvenuto nella direttiva 2003/96/CE che ha abrogato espressamente all'articolo 30 la direttiva 92/81/CEE, sebbene in molte parti ne ricalchi integralmente le disposizioni.
  In particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2003/96/CE dispone che gli Stati Membri esentino dall'accisa «i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto».
  Ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione della disposizione non solo soccorre la definizione di «imbarcazioni private da diporto» che fornisce il secondo periodo della predetta lettera c), ma anche il ventitreesimo considerandum della direttiva che espressamente statuisce che «gli obblighi internazionali vigenti e il mantenimento della posizione competitiva delle imprese comunitarie rendono opportuno mantenere le esenzioni per i prodotti energetici destinati alla navigazione aerea e marittima, esclusa la navigazione da diporto, mentre dovrebbe essere possibile per gli Stati membri limitare tali esenzioni».
  Va, altresì, fatto rilevare che il paragrafo 2 del medesimo articolo 14 prevede che uno Stato Membro possa derogare all'esenzione in parola «nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro».
  Da tali disposizioni non può che derivare che l'esenzione di che trattasi debba essere applicata con riguardo ai prodotti energetici impiegati esclusivamente dalle imbarcazioni, diverse da quelle da diporto, nazionali e comunitarie, ma non già dalle imbarcazioni extra-UE.
  Per quanto riguarda la legislazione nazionale, il punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recepisce integralmente – trattandosi di una esenzione obbligatoria – il disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE, riconoscendo l'esenzione dall'accisa ai prodotti energetici utilizzati, tra l'altro, come «carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto».
  In conseguenza del quadro comunitario di riferimento, secondo l'Agenzia delle Dogane, la citata disposizione del nostro ordinamento non può trovare applicazione tout court per le imbarcazioni extra-UE.
  Quanto sopra, peraltro, trova coerente applicazione nel decreto ministeriale 16 novembre 1995, n. 577, che per le imbarcazioni comunitarie ne ammette espressamente il rifornimento, in assenza di libretto di controllo del quale sono invece munite quelle nazionali, previa esibizione della sola documentazione di bordo dell'imbarcazione.
  Le considerazioni sopra riportate valgono, naturalmente, per il riconoscimento del beneficio in tutti gli scopi della navigazione marittima nelle acque comunitarie, per i quali l'esenzione è ammessa, inclusi quindi i rifornimenti alle unità da diporto adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio.
  In questo quadro, l'Agenzia delle Dogane è recentemente intervenuta fornendo i criteri applicativi del beneficio fiscale di che trattasi con riguardo alle unità commerciali noleggiate per diporto battenti bandiera di Paesi non appartenenti alla UE.
  Nel definire la posizione della nave destinata all'esercizio di attività commerciale, è stato precisato che l'unità navale battente bandiera di un Paese Terzo che viene destinata all'uso di noleggio presuppone, ai fini dell'impiego di carburanti denaturati in esenzione e di oli lubrificanti non soggetti a tassazione, l'importazione definitiva della stessa.
  Peraltro, la predetta importazione definitiva non è condizionata all'obbligo di iscrizione nei registri navali nazionali, e ciò in conseguenza della modifica apportata dall'articolo 60, comma 1, del decreto- legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, all'articolo 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973.
  Per quanto riguarda gli indirizzi operativi richiamati nel documento di sindacato ispettivo in esame, avendo gli stessi carattere meramente locale in quanto emanati da taluni organi periferici, secondo l'Agenzia delle Dogane, sono da ritenersi del tutto superati dai recenti criteri applicativi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

distribuzione commerciale

accisa

fiscalita'