ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03791

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 309 del 14/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 14/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 14/10/2014
Stato iter:
16/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 16/10/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 16/10/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/10/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/10/2014

SVOLTO IL 16/10/2014

CONCLUSO IL 16/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03791
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 14 ottobre 2014, seduta n. 309

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto ministeriale del 15 novembre 2000, relativo all'atto di concessione alla Lottomatica, è stata modificata la struttura della convenzione originaria con riferimento al meccanismo degli aggi spettanti alla società concessionaria, trasferendo contemporaneamente alla stessa gli oneri derivanti dagli investimenti pubblicitari; inoltre, la convenzione fa salva la facoltà del concessionario di effettuare spese pubblicitarie ulteriori rispetto a quelle minime, essendo lo stesso chiamato a svolgere «un'azione propulsiva e di sostegno del concorso attraverso un adeguato piano pubblicitario mettendo in opera al riguardo tutti i mezzi ritenuti adatti allo scopo»;
   infatti l'articolo 8, comma 2, del suddetto decreto ministeriale, stabilisce che «la società Lottomatica sostiene gli investimenti per promozione e pubblicità del gioco del Lotto, sottoponendo preventivamente, per l'approvazione, all'Amministrazione dei Monopoli di stato, il piano annuale per la promozione e pubblicità, in misura non inferiore al 7 per cento del compenso percepito dal concessionario per l'anno precedente, trasferendo in tal modo alla società concessionaria buona parte degli oneri derivanti dagli investimenti pubblicitari, e pur introducendo margini di discrezionalità, ne impone alla stessa una percentuale minima;
   pertanto gli investimenti pubblicitari rappresentano un obbligo imposto dallo stesso Stato nel momento in cui affida la concessione di giochi come Lotto, lotterie istantanee, bingo, e altro, ai concessionari che, per contratto, devono destinare una quota dell'aggio sulle somme riscosse e calcolato in misura percentuale sul volume delle giocate, per pubblicizzare il gioco stesso;
   nel solo anno 2013, la suddetta quota ammontava a 50 milioni, il 52 per cento dei quali investito in televisione, il 26 per cento sul web, 1'8 per cento su quotidiani e periodici, il 7 per cento in radio ed il restante 7 per cento su altri mezzi;
   nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle ludopatie condotta dalla Commissione Affari sociali della Camera, il direttore pro-tempore delle strategie e dei giochi dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, ha depositato un documento nel quale si legge testualmente che «i messaggi – istituzionali utilizzati dall'Amministrazione sono stati, diretti unicamente alla sensibilizzazione sul gioco responsabile, legale, sulla tutela dei giovani ed in particolare sul divieto di gioco ai minori. Le campagne informative sono sempre state affidate ad esperti del settore educativo, con l'intento di far penetrare un messaggio di responsabilità e di cautela e che l'Amministrazione, in ogni caso, per evitare qualunque equivoco, ha richiesto recentemente ai concessionari di eliminare dai loro messaggi pubblicitari i loghi di Amministrazione dei Monopoli di Stato e sostituirli con il numero di concessione ministeriale, per consentire comunque ai consumatori di riconoscere e distinguere i prodotti di gioco legale da quelli che non lo sono, mentre il logo istituzionale dell'Amministrazione e quello del gioco legale e responsabile possono rimanere sulla comunicazione istituzionale a carattere sociale, nonché sulle schedine di gioco»;
   in merito alle misure finalizzate ad impedire o disincentivare forme di pubblicità sui giochi, lo stesso il documento precisa che l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, al fine di disincentivare qualsiasi manifestazione di gioco eccessivo e/o patologico, ha raccomandato ai concessionari di assicurare che i messaggi promozionali all'utenza includessero sempre un diretto ed esplicito riferimento al giocare in modo responsabile non compulsivo;
   lo stesso documento sottolinea, inoltre, che l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, a legislazione vigente, non ha poteri di intervento diretto, né di tipo censorio né di carattere sanzionatorio, sulla pubblicità dei prodotti di gioco; eventuali modifiche legislative concernenti il comparto non rientrano nella competenza di Amministrazione dei Monopoli di Stato e dovrebbero, comunque, essere attentamente ponderate, in quanto un divieto generalizzato di pubblicità – come avviene, ad esempio, per il settore dei tabacchi – potrebbe essere considerato lesivo della libertà d'impresa dalle aziende del settore (specialmente considerando che negli altri Paesi europei tale divieto non esiste, come invece è per i prodotti da fumo); peraltro, una, sia pure ridotta e controllata, forma pubblicitaria dei giochi è ritenuta utile al fine di consentire ai consumatori di poter distinguere l'offerta di giochi legali da quella di giochi illegali e alle aziende che operano legalmente nel settore di farsi conoscere e presentarsi alla luce del sole, a differenza degli operatori del mercato nero –:
   alla luce della normativa vigente, che secondo l'interrogante contrasta palesemente con quanto dichiarato dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato presso la Commissione Affari sociali, se non ritenga di dover, assumere iniziative per modificare quanto previsto in termini di investimenti pubblicitari di promozione del gioco dal citato decreto ministeriale del 15 novembre 2000, prevedendo, al contrario, l'obbligo in capo al concessionario di investire parte dell'aggio riscosso in messaggi pubblicitari che, richiamando al senso di responsabilità e cautela, scoraggino le pratiche di gioco. (5-03791)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 16 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03791

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante auspica iniziative atte a modificare quanto previsto in termini di investimenti pubblicitari di promozione del gioco con decreto ministeriale 15 novembre 2000, destinando una parte dell'aggio riscosso dai concessionari nella diffusione di messaggi pubblicitari, che, richiamando il senso di responsabilità e cautela, scoraggino le pratiche di gioco.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.
  Le disposizioni in materia di pubblicità sui giochi sono state oggetto di profondi interventi per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (cosiddetto decreto Balduzzi).
  Pertanto – riferiscono gli Uffici di merito – quanto espresso dall'Amministrazione ai tempi dell'indagine conoscitiva sulla ludopatia, cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, non poteva tenere conto delle norme poi sopravvenute.
  L'Amministrazione, nei limiti della legislazione susseguitasi, ha da sempre prestato attenzione alla ricerca di misure utili al contrasto delle derive patologiche nell'approccio al gioco e nell'incidenza dell'offerta illegale su questo profilo di tutela dei consumatori.
  Più di recente, si annovera poi il lavoro svolto dall'Osservatorio di cui al richiamato articolo 7, comma 10, del decreto- legge n. 158 del 2012, che nell'ambito della valutazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, ha definito ed approvato un Piano d'Azione Nazionale sulla base del quale sono stati elaborati i piani per l'anno 2014.
  Le iniziative assunte nel primo semestre dai concessionari, sono state orientate, tra l'altro, alla promozione di azioni di prevenzione, alla salvaguardia dai rischi derivanti dal ricorso al gioco d'azzardo illegale, ponendo in essere campagne di comunicazione e sensibilizzazione in ordine ai rischi connessi al gioco problematico e/o patologico o all'utilizzo di giochi illegali.
  Per quanto riguarda la destinazione di quote degli investimenti pubblicitari a favore dell'attuazione di interventi in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, si rileva, in primo luogo, che tra le attività di comunicazione individuate nel piano delle iniziative pubblicitarie e promozionali dei concessionari sono previste iniziative di diffusione del messaggio di gioco consapevole e responsabile che si avvalgono anche del confronto e della collaborazione con varie associazioni.
  In particolare per quanto concerne il gioco responsabile è prevista un'attività di informazione con specifico riguardo alla protezione delle categorie più vulnerabili, nonché, per la tutela dei minori, interventi su più direttrici compresa, ad esempio, l'avviata collaborazione con il Moige (Movimento italiano genitori) da parte del concessionario del gioco del Lotto Gtech.
  Pertanto, quanto richiesto dal l'interrogante trova già riscontro nella prassi corrente.
  Relativamente alla concessione del gioco del Lotto l'articolo 8 del decreto ministeriale 15 novembre 2000 prevede un obbligo di investimento da parte del concessionario per promozione e pubblicità in misura non inferiore al 7 per cento del compenso percepito nell'anno precedente. Il piano pubblicitario viene sottoposto preventivamente all'Agenzia per l'approvazione.
  Si tenga presente, peraltro, che la concessione in esame verrà a scadenza nel mese di giugno 2016 e che la nuova convenzione di concessione terrà debitamente conto di tutte le istanze finalizzate alla tutela dei soggetti più vulnerabili e dei minori, nonché della sensibilizzazione del gioco responsabile.
  Più appropriate misure utili, in tema di gioco e pubblicità, ovviamente potranno trovare espressione nel momento di attuazione della delega di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, che reca appositi e specifici criteri di delega al riguardo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

monopolio

industria del tabacco

concessionario