ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03756

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 305 del 08/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: DE LORENZIS DIEGO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2014
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2014
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2014
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2014
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 08/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/10/2014
Stato iter:
10/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/02/2015
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 10/02/2015
Resoconto DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/10/2014

DISCUSSIONE IL 10/02/2015

SVOLTO IL 10/02/2015

CONCLUSO IL 10/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03756
presentato da
DE LORENZIS Diego
testo di
Mercoledì 8 ottobre 2014, seduta n. 305

   DE LORENZIS, GRILLO, DI VITA, LOREFICE, SILVIA GIORDANO, MANTERO e DALL'OSSO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il 30 marzo 2011 l'ENI spa stilava un contratto di cessione di ramo d'azienda con la Carboil SRL per diciassette realtà aeroportuali Italiane, tra cui lo scalo internazionale di Catania Fontanarossa e che la stessa cessionaria, (CARBOIL SRL), figurava già da anni come gestore per conto di ENI SPA di alcuni siti aeroportuali come: (a titolo esemplificativo), Reggio Calabria, Firenze, Treviso, Genova per l'approvvigionamento di carburante, (Jet A-1), per gli aeromobili;
   dal 1o aprile 2011 con la stipula del contratto di compravendita tra la cedente multinazionale Italiana: ENI SPA e la cessionaria: CARBOIL SRL il servizio di carico a bordo del carburante per gli aerei (JET A-1), viene effettuato dalla ditta CARBOIL Srl, avente sede legale in Roma in via S. Quasimodo, n. 136;
   da notizie stampa, in particolare da un articolo pubblicato dal quotidiano: La Sicilia, del 27 marzo 2014, si apprenderebbe che la Carboil SRL s'impegnò, tramite accordo sindacale, a garantire gli stessi diritti ai lavoratori provenienti dalla società cedente ENI SPA e stabilizzare i lavoratori che negli anni precedenti avevano prestato lavoro per ENI SPA a carattere stagionale;
   gli impegni alla stabilizzazione dei lavoratori inseriti nell'accordo sindacale per l'espletamento della cessione del ramo d'azienda, furono mantenuti solo in parte e non come prevedono le normative in materia; di fatto la cessionaria CARBOIL SRL ha stabilizzato i precari provenienti dal precedente rapporto di lavoro con ENI SPA ma con inquadramenti al CCNL e relative mansioni, sicuramente più favorevoli alla cessionaria CARBOIL SRL ma non pertinenti alle effettive mansioni richieste e prestate; anomalia più volte ribadita dalle organizzazioni sindacali e puntualmente disattesa da parte aziendale; in questo modo risultano penalizzati fortemente i salari ed i diritti dei lavoratori oltre che gli impegni assunti dalla cessionaria CARBOIL SRL;
   risultano altresì, disattesi anche gli impegni contrattuali nei confronti dei lavoratori a contratto a tempo indeterminato con ENI SPA che in base all'articolo, 2112 del codice civile che stabilisce di mantenere i diritti contrattuali acquisiti prima della cessione del ramo d'azienda;
   per quanto sopra descritto le relazioni sindacali tra la cessionaria CARBOIL srl e le sigle di rappresentanza sindacali dei lavoratori non sono delle migliori e la concertazione è quasi inesistente oltre che assai difficile da praticare;
   la Carboil SRL (da quando si apprende, ancora, dall'articolo sopra citato), al momento dell'acquisizione del ramo d'azienda dalla cedente multinazionale italiana ENI spa, si era già resa responsabile di episodi antisindacali e allo stesso tempo risultava anche essere inquisita dalla procura di Genova per reati connessi alla violazione delle norme sulla sicurezza aeroportuale;
   il ramo d'azienda sarebbe risultato produttivo al momento della cessione di ENI SPA verso CARBOIL SRL;
   CARBOIL SRL opererebbe in relazione ad un contratto di servizio, stipulato contestualmente al contratto di compravendita, che la legherebbe tutt'oggi con la cedente ENI SPA che di fatto conserva ancora il marketing di settore: fornitura carburante, portafoglio clienti, e altro, comprovate dal fatto che le «delivery note» rilasciate al momento del rifornimento ancora oggi, sono intestate alla cedente ENI SPA che detiene i contratti di fornitura con le compagnie aeree –:
   se siano a conoscenza dei fatti sopra menzionati e quali misure intendano assumere per tutelare l'interesse pubblico vigilando sulla compartecipata ENI SPA;
   siano a conoscenza se ENI SPA sia stata rispettosa delle normative riguardanti la cessione di ramo di azienda, poiché anche dopo aver ceduto attività in favore di CARBOIL SRL, manterrebbe ancora in sua gestione il marketing di settore (contratti di fornitura, portafoglio clienti, e altro);
   se siano a conoscenza di quali siano stati i criteri adottati per la stima del valore d'avviamento del ramo ceduto e delle immobilizzazioni del ramo d'azienda oggetto della vendita, come stabilito all'articolo 16 ed allegati B e O, dell'atto di compravendita;
   in che cosa consistano i valori afferenti alle immobilizzazioni per un complessivo di 2.218.483 euro di cui alla lettera B dell'articolo 1 e all'articolo 16 del contratto di compravendita;
   se risultino le motivazioni per le quali l'Ente nazionale per l'aviazione civile, (ENAC), ha concesso le relative autorizzazioni di esercizio nei confronti di un'azienda «cessionaria», quale appunto Carboil, che all'epoca dei fatti risultava inquisita per reati relativi all'inosservanza di norme sulla sicurezza aeroportuale;
   se siano a conoscenza di un eventuale danno per lo Stato. (5-03756)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 10 febbraio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-03756

  Gli onorevoli interroganti con il presente atto parlamentare richiamano l'attenzione sul rispetto degli impegni assunti dalla Carboil Srl nel contratto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto con ENI Spa.
  Al riguardo, nel precisare che la tematica sollevata nel presente atto parlamentare non rientra nelle competenze primarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisco le informazioni acquisite dal Ministero dello sviluppo economico.
  L'ENI Spa, pur essendo una compartecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ne detiene una partecipazione del 4,34 per cento del capitale, è una Società per azioni quotata in borsa ed in quanto tale non vi sono norme che prevedano la necessità di produrre una perizia giurata sui beni e sul bilancio delle attività oggetto di vendita.
   Da notizie assunte dalla Società ENI, risulta che i valori afferenti alle immobilizzazioni per 2.218.483 euro si riferiscono agli automezzi e ai beni mobili indicati nell'allegato C dell'atto di compravendita e che per quanto riguarda gli immobili (es. serbatoi, uffici, strade e piazzali), ENI era titolare del diritto di superficie e non proprietaria e, che pertanto, trasferiva lo stesso diritto alla acquirente Carboil Srl.
   Da quanto appreso dal Ministero dello sviluppo economico, in relazione al contratto di somministrazione sottoscritto tra le parti, ENI Spa e Carboil Srl si impegnavano reciprocamente a mantenere adeguate coperture assicurative per tutta la durata del contratto stesso. In particolare, la copertura assicurativa da parte di ENI Spa copre gli eventuali danni, i costi e/o le spese subiti da terzi, a seguito delle operazioni di messa a bordo di carburanti avio, che sono di proprietà ENI Spa e sono movimentati da Carboil per conto di ENI. Per la parte riguardante la Carboil Srl, la copertura assicurativa manleva e tiene indenne ENI per qualsiasi danno, costo e/o spesa subita da terzi e derivanti da attività diverse dalle operazioni di rifornimento carburante, anche in relazione agli obblighi di custodia del prodotto.
   La ENI Spa ha inoltre evidenziato che la Carboil Srl è stata selezionata tramite procedura di gara, alla quale sono stati invitati 29 potenziali acquirenti, selezionati in base ai seguenti criteri: che avessero già manifestato interesse per l'operazione e che operano nel settore; che fornissero servizi di stoccaggio e messa a bordo; società di gestione aeroportuale potenzialmente interessate ai depositi presenti presso l'aeroporto di propria presenza. Dei 29 invitati, 9 hanno dato un riscontro positivo. A luglio 2009 sono state ricevute le offerte non vincolanti da 6 di loro e tutti sono stati ammessi ad una fase più avanzata delle trattative con possibilità di visita ai siti d'interesse. Il 16 ottobre 2009 sono pervenute le offerte vincolanti. La ENI Spa, nell'ambito della procedura di vendita, ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione a trasferire la concessione per le attività di messa a bordo alla Carboil. Secondo quanto dichiarato nell'ambito della procedura di vendita, Carboil è stata regolarmente ispezionata dalle preposte funzioni tecniche di controllo, con risultati positivi.
  L'ENAC inoltre ha chiarito di aver provveduto con puntualità a verificare l'osservanza dei requisiti prescritti dal Dlgs n. 18 del 1999 per il riconoscimento di idoneità del cessionario, Carboil Srl. Tali requisiti sono i seguenti:

   capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro d'affari derivante dalle attività da svolgere;

   risorse strumentali e capacità organizzative idonee in relazione alle categorie di servizio richieste;

   attestato comprovante il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro;

   copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'attività da svolgere.

  L'ENAC ha riferito di aver assicurato pienamente gli adempimenti prescritti dalla propria normativa ed in particolare dalla circolare di riferimento dell'ENAC del 25 gennaio 2007 che prevede che al prestatore di servizi che intende operare su più aeroporti, il certificato per operare venga rilasciato dalla Direzione aeroportuale presso la quale egli prevede di raggiungere il maggior volume di affari.
  Infatti, in data 19 luglio 2011 la Direzione Aeroportuale di Bologna ha rilasciato alla Carboil Srl l'estensione del certificato per operare su ulteriori scali aeroportuali.
  Pertanto, a seguito dell'intervenuta cessione da parte della ENI del proprio ramo d'azienda i ricordati requisiti erano stati nuovamente verificati in capo alla Carboil Srl ai fini dell'estensione delle attività sui diversi scali.
  Per quanto concerne gli aspetti occupazionali ed in particolare in ordine alla stabilizzazione dei lavoratori inseriti nell'accordo sindacale per l'espletamento della cessione del ramo di azienda ed al loro «sotto-inquadramento», informo che la Direzione territoriale del lavoro di Roma ha avviato gli accertamenti ispettivi di competenza presso ENI Spa e Carboil Srl, nella qualità – rispettivamente – di cedente e cessionario di ramo d'azienda.
  Pertanto, voglio assicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero che rappresento, per la parte di competenza, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, all'esito degli accertamenti ispettivi effettuati, nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto del lavoro

norma di sicurezza

contrattazione collettiva