ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03700

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 301 del 02/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2014
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2014
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2014
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2014
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2014
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2014
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2014
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2014
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 02/10/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 10/11/2014
Stato iter:
12/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/11/2014
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 12/11/2014
Resoconto LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/10/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 10/11/2014

DISCUSSIONE IL 12/11/2014

SVOLTO IL 12/11/2014

CONCLUSO IL 12/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03700
presentato da
LOREFICE Marialucia
testo di
Giovedì 2 ottobre 2014, seduta n. 301

   LOREFICE, CANCELLERI, SILVIA GIORDANO, MANTERO, BARONI, GRILLO, DALL'OSSO, DI VITA, CECCONI, PARENTELA e NESCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   lo Stato italiano ha deciso di dirimere, in via transattiva, il cospicuo ed innumerevole contenzioso per danni da emotrasfusione: la prima transazione avvenuta nel 2003 ha portato a risarcire circa 800 emodanneggiati, personalmente con la cifra di euro 400.000, e agli eredi con la somma di euro 620.000;
   nel frattempo i tribunali e le corti di appello hanno continuato a condannare il Ministero della salute a risarcire gli emodanneggiati;
   pertanto, il Ministero ha avviato da marzo 2007 un'ulteriore transazione che si è concretizzata con l'emanazione della legge n. 222 del 29 novembre 2007 che ha stanziato 150 milioni di euro, mentre la successiva legge finanziaria, nel 2008, ha stanziato per le suddette transazioni euro 180 milioni annui;
   in data 11 gennaio 2008 la Corte di Cassazione a sezioni unite ha emesso una sentenza in materia di prescrizione fissandola per le cause de quibus in 5 anni. Tale sentenza, recepita acriticamente dall'Avvocatura dello Stato e dal Ministero della salute, ha ridotto drasticamente numerose posizioni transattive, ponendo altresì un'ingiusta discriminazione tra la prima transazione e quella avviata appunto nel 2007;
   in data 20 ottobre 2008 è stata emessa dal Ministero della salute una circolare esplicativa ed applicativa relativa alle transazioni di cui si parla che ha fissato altresì il termine di risoluzione dei procedimenti nella data del 19 gennaio 2009;
   si presume che, dal punto di vista economico della provvista destinata allo scopo, siano continuati i versamenti annui di 180 milioni di euro;
   infine si è introdotto nel decreto-legge n. 90 del 2014, ora convertito in legge l'articolo 27-bis, trasformando di fatto la transazione in equa riparazione, con la liquidazione di cifre fortemente contestate, anche attraverso la presentazione di emendamenti da parte del MoVimento 5 Stelle, cifre quantificate per gli emodanneggiati in euro 100.000 a malato, con pagamenti da effettuarsi entro il 2017 –:
   se le somme destinate agli emodanneggiati, già stremati da malattie quali Hiv ed epatiti contratte a seguito di trasfusioni e giunti al 2014 con continui stress psicofisici dovuti all'estenuante iter transattivo, siano state effettivamente accantonate e vincolate allo scopo;
   a quanto ammonti alla data odierna tale accantonamento e se tale somma sia immediatamente esigibile;
   qualora tali somme siano accantonate ed immediatamente esigibili, come si intenda utilizzarle. (5-03700)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-03700

  Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Le leggi 29 novembre 2007, n. 222, e 31 dicembre 2007, n. 244, hanno previsto, rispettivamente, uno stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, per la stipula di transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti, e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento tuttora pendenti.
  Le citate leggi hanno inoltre stabilito che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali le transazioni sono definite in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, che aveva previsto la stipula di atti di transazione per il risarcimento dei danni subìti da soggetti danneggiati a seguito di assunzione di emoderivati infetti.
  Con decreto del Ministro della salute in data 4 aprile 2008, è stata istituita una commissione composta, oltre che da rappresentanti dei competenti uffici del Ministero della salute, anche da rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze e del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di determinare i contenuti necessari all'adozione del decreto ministeriale in questione, nonché di indicare il percorso attuativo della stessa normativa.
  Con decreto ministeriale del 28 aprile 2009, n. 132, è stato adottato il regolamento che ha fissato i criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con i soggetti individuati dalla normativa; in particolare, all'articolo 2, comma 1, vengono individuati, quali presupposti per la stipula delle transazioni, l'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e l'esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto, o la somministrazione di emoderivati infetti, o la vaccinazione obbligatoria.
  Il citato regolamento ha altresì previsto, all'articolo 2, comma 2, che per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto.
  La circolare ministeriale 20 ottobre 2009, n. 28, ha fissato le modalità di presentazione delle domande di adesione, ed è stata avviata la procedura per l'acquisizione delle stesse.
  Con il decreto ministeriale del 4 maggio 2012 sono stati definiti i moduli transattivi, ovvero gli importi da applicare a ciascuna delle categorie di soggetti individuati dalle leggi 29 novembre 2007, n. 222, e 31 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
  Detto decreto ministeriale, all'articolo 5, ha dato attuazione alla previsione di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento 28 aprile 2009, n. 132, in tema di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto, nonché alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, del citato regolamento, con riferimento all'applicazione dei moduli transattivi ai soggetti che abbiano presentato istanze per le quali risulti un evento trasfusionale non anteriore al 24 luglio 1978.
  Di recente, è intervenuto l'articolo 27-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, che prevede una apposita «procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie».
  Nello specifico, si prevede per tutti i soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alle leggi n. 222 del 2007 e n. 244 del 2007, la corresponsione di una somma di denaro, in un'unica soluzione, previa formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale.
  In particolare, è prevista la corresponsione di un importo individuato nella cifra omnicomprensiva di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o somministrazione di emoderivati infetti ed euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria.
  Si evidenzia che, per questi ultimi, l'individuazione dell'importo loro spettante ha tenuto conto della circostanza per cui essi beneficiano, oltre che dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche dell'indennizzo aggiuntivo di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229.
  La liquidazione degli importi sarà effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità e, in caso di pari entità, in base alla situazione economica.
  Il legislatore ha introdotto una forma di equa riparazione per soddisfare le istanze dei soggetti danneggiati che, avendo presentato regolare domanda di adesione alla procedura transattiva nei termini previsti, sono in possesso dei requisiti individuati dall'articolo 2, lettera a) e lettera b) del regolamento del 28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto, o la somministrazione di emoderivati infetti, o la vaccinazione obbligatoria), indipendentemente dalla decorrenza dei termini di prescrizione del diritto e dalla circostanza per cui risulti un evento trasfusionale anteriore al 24 luglio 1978.
  La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue, ove ne ricorrano i presupposti, per coloro che non intendono avvalersi del beneficio dell'equa riparazione.
  Da ultimo, per quanto riguarda gli aspetti di natura finanziaria richiamati nell'interrogazione, si precisa che, al termine dell'esercizio finanziario 2007, sono state impegnate le somme di euro 94.000.000 ed euro 56.000.000, per un totale di euro 150.000.000, destinate a finanziare le transazioni.
  Alla fine degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2011, è stata impegnata, per ciascun anno, la somma di euro 180.000.000; mentre alla fine dell'anno 2010 è stata impegnata la somma di euro 60 milioni, per un totale complessivo di euro 600.000.000 (somme perenti da reiscrivere).
  Al termine dell'esercizio finanziario 2012, è stata impegnata la somma di euro 128.451.364, mentre nell'anno finanziario 2013, la somma impegnata è stata di euro 152.737.100.
  Quindi, le somme da poter utilizzare fino al 2017 sono pari ad euro 860.907.037,00 e sono comprensive anche degli impegni futuri sino a raggiungere il tetto previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 4 maggio 2012, pari a 1935 milioni di euro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasfusione di sangue

responsabilita' civile

vendita