Legislatura: 17Seduta di annuncio: 300 del 01/10/2014
Primo firmatario: MUCCI MARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 01/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 27/11/2014 Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) REPLICA 27/11/2014 Resoconto LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/10/2014
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 05/11/2014
DISCUSSIONE IL 27/11/2014
SVOLTO IL 27/11/2014
CONCLUSO IL 27/11/2014
MUCCI, LIUZZI. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
. — Per sapere – premesso che:
la società Nuova azimut s.r.l. di Grumento Nova (Potenza), ha progettato, realizzato e testato la trasformazione in auto a trazione elettrica di una Alfa 156 JTS a benzina;
il proprietario della società, Antonio Alberti, ha richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione di questa auto a cui non è stata apportata alcuna modifica costruttiva tra quelle indicate dall'articolo 72 e 73 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) e successive modificazioni;
nonostante il regolamento ECE/ONU n. 100 recante «Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a batteria elettrica per quanto riguarda i requisiti specifici per la costruzione e la sicurezza funzionale», all'interrogante non risulta vi sia alcun decreto ministeriale o altro atto normativo che regoli le verifiche e prove necessarie all'ottenimento della reimmatricolazione di tali prototipi;
in data 1o aprile 2014 in Commissione attività produttive della Camera dei deputati, è stata approvata la risoluzione 8-00045, che impegna il Governo «a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative che regolino la riconversione elettrica o ibrida dei mezzi pubblici e privati, prevedendo l'estensione dell'applicazione dell'articolo 17 della legge n. 134 del 2013 a tutte le categorie di mezzi di trasporto, senza limiti di età, l'omologazione dei veicoli trasformati e dei kit di conversione (...)»;
risulta all'interrogante che l'ufficio competente presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia annunciato la presentazione, entro luglio 2014, di un decreto attuativo che stabilisca le procedure e i controlli per omologare i veicoli pubblici o privati riconvertiti in elettrici o ibridi –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra riportato;
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare urgentemente iniziative ispettive affinché il regolamento ECE/ONU 100 sia correttamente applicato dalla Motorizzazione e se intenda prontamente assumere iniziative normative che consentano l'omologazione dei veicoli pubblici o privati riconvertiti in elettrici o ibridi. (5-03683)
Con riferimento ai quesiti posti dagli Onorevoli Interroganti sono state assunte dettagliate informazioni presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e riferisco quanto segue.
Preliminarmente, si osserva che la sostituzione dei motori dei veicoli in circolazione per la loro conversione da veicoli con motore termico in veicoli a trazione elettrica rientra nel campo di applicazione dell'articolo 78 del Codice della strada. Infatti, le caratteristiche del motore sono ricomprese tra le caratteristiche costruttive e funzionali, di cui all'appendice V, titolo III, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
Tra l'altro, l'eventuale sostituzione del motore è subordinata al nulla osta del costruttore del veicolo e la relativa visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, non si esaurisce con la verifica di conformità al Regolamento UNECE 100, che regolamenta il motopropulsore elettrico. Debbono essere verificati, infatti, tutti gli altri aspetti interessati dalla modifica e che hanno interazione con il veicolo, tra i quali cito, a titolo esemplificativo, masse e dimensioni (con particolare riferimento all'alloggiamento e al peso delle batterie), frenatura, sbrinamento/disappannamento, sistema di riscaldamento, servomeccanismi, etc.
Ciò premesso, evidenzio che si potrà addivenire ad una procedura semplificata a valle dell'adozione di apposito provvedimento, da adottarsi a norma dell'articolo 75, comma 3-bis, del Codice della strada, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto Sviluppo) e relativa legge di conversione.
Infatti, il citato articolo 75, comma 3-bis, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione, quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
Limitatamente alle trasformazioni di veicoli in circolazione con motore termico in veicoli a trazione elettrica, l'originario campo di applicazione – limitato alle autovetture (categoria internazionale MI) e ai motocicli (categoria internazionale L3) – è stato ulteriormente esteso ad altre categorie internazionali (L, N1, M2 ed M3), a seguito degli emendamenti apportati al suddetto articolo 75 dal sopra richiamato articolo 17-terdecies del Decreto Sviluppo e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
A valle della suddetta regolamentazione, sarà possibile omologare «sistemi di conversione» o cosiddetti «kit di conversione» per famiglia di veicoli, da parte dei costruttori di tali sistemi.
Il singolo veicolo potrà essere convertito in elettrico, adottando un sistema omologato, previa visita e prova presso un Ufficio della Motorizzazione Civile.
Al momento, la regolamentazione citata è in fase di definizione e, quale norma tecnica, dovrà essere notificata, prima dell'adozione, alla Commissione europea.
Infine, ritengo opportuno evidenziare che, nella ricerca di una regolamentazione semplificata e facilmente applicabile, senza minimamente compromettere l'originaria sicurezza dei veicoli interessati dalle modifiche, è stato attivato un apposito tavolo tecnico per l'acquisizione dei contributi da parte dei rappresentati sia dei costruttori di veicoli, sia dei soggetti operanti nel campo dei «kit di conversione».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):automobile
sicurezza stradale
risoluzione