ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03619

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 296 del 23/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 23/09/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/09/2014
Stato iter:
24/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 24/09/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 24/09/2014
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 24/09/2014
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/09/2014

SVOLTO IL 24/09/2014

CONCLUSO IL 24/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03619
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Martedì 23 settembre 2014, seduta n. 296

   BUSIN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la materia di tassazione dei prodotti energetici nella navigazione delle acque interne è stata, in un primo tempo, oggetto di disciplina da parte della direttiva CEE n. 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli olii minerali, con cui il legislatore comunitario, per favorire i commerci e i traffici in area comunitaria, ha adottato una serie di vantaggi armonizzati per i gas e gli olii minerali utilizzati come combustibile per la navigazione a fini commerciali di trasporto di merci e passeggeri in tutte le acque comunitarie;
   in un secondo momento, il legislatore comunitario è intervenuto ancora con la direttiva n. 2003/96 che, pur abrogando la precedente normativa della direttiva n. 81 del 1992, ha mantenuto il principio di un regime fiscale agevolato, stabilendo, all'articolo 14, comma 1, lettera c), che gli Stati membri esentano dalla tassazione «i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto», escludendo dalla definizione di imbarcazioni private da diporto le imbarcazioni usate per scopi commerciali di trasporto di passeggeri o merci;
   l'articolo 15, comma 1, della stessa direttiva recita, ugualmente alla precedente, che gli «Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione», specificando, alla lettera f), il regime di applicabilità agevolata «ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione sulle vie navigabili interne (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto»;
   da suddette legislazioni si evince quindi che le unità navali commerciali (non da diporto, destinate invece ad esclusivo uso privato) destinate al trasporto sia di merci che di passeggeri, che navigano in acque comunitarie, devono essere sottoposte al regime di esenzione e che possono beneficiare delle esenzioni previste anche le stesse unità navali ad uso commerciale, destinate quindi sia al trasporto merci che al trasporto passeggeri, che navigano in acque interne;
   nell'ambito dell'esercizio del suo potere regolamentare, il legislatore nazionale, ha regolato nel dettaglio la materia attraverso il decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», dove, nel punto 3 della Tabella A non soltanto si esclude esplicitamente il trasporto passeggeri, quando invece questo è ricompreso dalla direttiva del 2003, ma fa anche esclusivo riferimento alle «acque marine comunitarie», mentre la direttiva 2003/96/CE, all'articolo 14, lettera c), cita le «acque comunitarie», comprensive, quindi, delle acque interne, tanto che tutti gli altri Stati membri, secondo quanto stabilito dalla stessa direttiva, prevedono l'esenzione delle accise sul trasporto commerciale passeggeri in acque interne, escludendolo sempre dal regime di fiscalità ordinaria;
   quindi, al contrario degli altri Stati membri, l'interpretazione nazionale, approfittando dell'imprecisione del quadro normativo nazionale rispetto alla regolamentazione comunitaria, si è orientata in senso restrittivo, escludendo i natanti che praticano il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne dal favor previsto dalla normativa comunitaria per l'esenzione dalle accise, non ricomprendendo le acque interne nelle acque comunitarie e, approfittando della confusione fatta dal legislatore nazionale che esclude esplicitamente il trasporto dei passeggeri, evidentemente confuso con la navigazione da diporto ad uso privato;
   di questa erronea interpretazione delle norma adottata da parte della Agenzia delle dogane, molte attività commerciali nazionali di trasporto passeggeri nelle acque interne, già vessate dalla crisi economica – esemplare è la situazione della regione del Veneto – ne subiscono le conseguenze, scontando uno svantaggio pesantissimo in termini di concorrenzialità rispetto ad altre compagnie di Stati membri che, svolgendo la loro attività nel nostro Paese, possono invece offrire prezzi più competitivi e profitti più alti in quanto inclusi nel regime di esclusione dal pagamento delle accise nei loro Stati di appartenenza fiscale, comportando, inoltre, anche una perdita di gettito fiscale del nostro Paese –:
   quali iniziative il Ministro, in base alle proprie competenze, intenda adottare al fine di ricomprendere nel regime della esenzione delle accise anche le unità di trasporto commerciale di passeggeri impiegate nella navigazione fluviomarittima, lagunare e interna. (5-03619)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 settembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03619

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, viene richiesta l'adozione di iniziative per «ricomprendere nel regime della esenzione delle accise anche le unità di trasporto commerciale di passeggeri impiegate nella navigazione fluviomarittima, lagunare e interna», asserendo che tale richiesta trova il suo fondamento nella normativa comunitaria di riferimento, disattesa da una «erronea interpretazione delle norme adottata da parte dell'Agenzia delle dogane».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente giova osservare che il quadro comunitario di riferimento nella specifica materia va rinvenuto nella direttiva 2003/96/CE che ha abrogato espressamente all'articolo 30 la direttiva 92/81/CEE, sebbene in molte parti ne ricalchi integralmente le disposizioni.
  In particolare, l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2003/96/CE dispone che gli Stati Membri esentino dall'accisa «i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto».
  Ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione della disposizione non solo soccorre la definizione dei «imbarcazioni private da diporto» che fornisce il secondo periodo della predetta lettera c), ma anche il ventitreesimo considerandum della direttiva che espressamente statuisce che «gli obblighi internazionali vigenti e il mantenimento della posizione competitiva delle imprese comunitarie rendono opportuno mantenere le esenzioni per i prodotti energetici destinati alla navigazione aerea e marittima, esclusa la navigazione da diporto, mentre dovrebbe essere possibile per gli Stati membri limitare tali esenzioni».
  È pertanto di tutta evidenza che l'esenzione dall'accisa che gli Stati membri sono chiamati ad applicare si riferisce ai prodotti energetici impiegati nella navigazione marittima nelle acque comunitarie, con esclusione delle imbarcazioni da diporto.
  Tuttavia, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f) della citata direttiva 2003/96/CE gli Stati membri hanno la facoltà di applicare esenzioni o riduzioni di accisa «ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle vie navigabili interne (compresa la pesca) diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto».
  Trattasi chiaramente di una facoltà che gli Stati Membri possono o meno esercitare.
  Per quanto riguarda la legislazione nazionale, il punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recepisce integralmente – trattandosi come detto di una esenzione obbligatoria – il disposto dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE, riconoscendo l'esenzione dall'accisa ai prodotti energetici utilizzati come «carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto».
  Inoltre il medesimo punto 3, in base alla facoltà contemplata dal menzionato articolo 15, paragrafo 1, lettera f), riconosce l'esenzione ai prodotti energetici impiegati come «carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci».
  Recentemente sulla materia è intervenuto una norma di interpretazione autentica, l'articolo 34-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha precisato che il citato punto 3 della Tabella A allegata al decreto legislativo 504 del 1995 debba applicarsi anche ai carburanti utilizzati nell'attività di pesca professionale in acque interne e lagunari.
  In sostanza, il legislatore nazionale ha inteso avvalersi della cennata facoltà di cui al sopra richiamato articolo 15, paragrafo 1, lettera f) circoscrivendone l'ambito per quel che concerne la navigazione nelle acque interne al trasporto delle merci e, con il recente intervento legislativo, alla pesca professionale in acque interne e lagunari, mentre ha ritenuto di non prevedere alcuna agevolazione o esenzione dall'accisa per i prodotti energetici utilizzati per il trasporto commerciale di passeggeri.
  Da quanto sopra esposto si può concludere che la legislazione nazionale risulta essere pienamente in linea con la normativa comunitaria.
  Pertanto, stante il quadro normativo sopra delineato nessuna erronea interpretazione del punto 3 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 2005, può ascriversi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  È di tutta evidenza infatti che, ove il legislatore nazionale lo ritenesse opportuno, la normativa comunitaria di riferimento permette di modificare il cennato punto 3 della tabella A al fine di prevedere l'esenzione dall'accisa per i carburanti utilizzati dalle unità per il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne, dovendosi tener conto della valutazione delle minori entrate derivanti dalla misura agevolativa auspicata dall'Onorevole interrogante.
  Giova, infine, precisare che laddove altre compagnie di Stati membri svolgessero la loro attività nel nostro Paese, esercitando l'attività di trasporto passeggeri nelle acque interne italiane, tali imbarcazioni, effettuando i rifornimenti di carburante in Italia, ovviamente non avrebbero titolo a finire di prodotti in esenzione da accisa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto viaggiatori

utente dei trasporti

politica comune dei trasporti