ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03615

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 296 del 23/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/09/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/09/2014
Stato iter:
24/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 24/09/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 24/09/2014
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 24/09/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/09/2014

SVOLTO IL 24/09/2014

CONCLUSO IL 24/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03615
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Martedì 23 settembre 2014, seduta n. 296

   CAUSI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   a seguito della modifiche apportate dall'articolo 5 della direttiva n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 agli articoli 58 e seguenti della direttiva n. 2006/112/CE, ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e a quelli prestati tramite mezzi elettronici da un operatore stabilito nel territorio dell'Unione europea ad una persona non soggetto passivo d'imposta, avente l'indirizzo permanente o la residenza abituale nella Comunità, a decorrere dal 1o gennaio 2015 il luogo delle prestazioni relativo a ciascun fatto generatore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è identificato con quello di stabilimento del destinatario anziché del prestatore, a prescindere da quando la prestazione (anche continuativa) sia iniziata;
   la citata direttiva n. 2008/8/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, e i suoi contenuti sono stati attuati ed implementati con il regolamento (UE) n. 1042/2013 e il regolamento (UE) n. 967/2012 direttamente applicabili in Italia e giuridicamente vincolanti in ogni loro elemento;
   a decorre dal 1o gennaio 2015, le prestazioni di servizi relative al cosiddetto «commercio elettronico diretto», rese da un soggetto passivo IVA stabilito in un Paese membro ad un consumatore comunitario devono essere tassate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito, ha il suo domicilio oppure la propria residenza abituale;
   la suddetta modifica, laddove applicata senza correttivi, comporterebbe per i prestatori di servizi on-line l'obbligo di registrarsi ai fini IVA in ogni Stato membro in cui si trovavano i propri clienti al fine di assolvere gli adempimenti previsti in materia;
   a tale onere il legislatore comunitario ha ovviato con il sistema del cosiddetto «Mini one stop shop» (MoSS) previsto dal regolamento (UE) n. 967/2012 del 9 ottobre 2012; grazie a questo accorgimento, tali operatori potranno versare l'imposta nel loro Paese di origine, applicando, tuttavia, l'aliquota e le regole di fatturazione del Paese di consumo del servizio; sebbene il nuovo meccanismo impositivo entrerà in vigore dal 1o gennaio 2015, l'opzione per il MoSS è stata anticipata al 1o ottobre 2014; il sistema consente agli operatori di liquidare e versare l'imposta relativa a tutti i servizi resi nei confronti dei privati nel proprio Paese di stabilimento, utilizzando il portale della propria amministrazione finanziaria e lo Stato di stabilimento dell'operatore comunitario distribuisce quindi ai vari Stati membri di consumo l'ammontare dell'imposta a loro spettante;
   vista l'evidente complicazione per gli operatori del settore di conoscere e di applicare le norme sulla fatturazione previste dalla normativa nazionale del consumatore finale, la Commissione europea nel report del 26 giugno 2014 COM (2014) 380 final «on Article 6 of Council Directive/EC» ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 221 della direttiva IVA, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura per le prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi (operazioni B2C); tuttavia, essendo questo obbligo eccessivamente oneroso per gli operatori che svolgono le loro attività in diversi Stati membri, la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di esonerare questi operatori dall'emissione della fattura relativamente alle prestazioni di servizi relative al cosiddetto commercio elettronico diretto rientranti nell'ambito di applicazione del MoSS;
   la formale applicazione nel nostro Paese delle disposizioni sopra citate, qualora non si seguissero le indicazioni comunitarie volte alla semplificazione, potrebbe dare luogo, prima di tutto, ad una evidente disparità di trattamento tra commercio elettronico cosiddetto diretto e indiretto; infatti, in questo secondo caso, vista la sua assimilazione alle cessioni di beni, è previsto l'esonero sia dall'emissione della fattura ai sensi dell'articolo 22 del Testo unico sull'IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sia dalla certificazione contabile, ai sensi dell'articolo 2, lettera oo), del regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696; diversamente, per il commercio elettronico cosiddetto diretto – data la sua qualificazione come prestazione di servizi – questi oneri dovranno continuare ad essere assolti;
   per le vendite on-line, verso un consumatore finale italiano, di beni quali libri o scarpe non è previsto quindi il rilascio di alcun documento fiscale attestante l'acquisto, mentre nell'ipotesi di vendita diretta dei beni quali i cosiddetti mp3 e le cosiddette App – le applicazioni per gli smartphone –, a partire dal 1o gennaio 2015, sarà obbligatoria l'emissione della fattura, ai sensi dell'articolo 21 del Testo unico IVA, con l'indicazione del codice fiscale; obbligo attualmente non previsto nella maggior parte dei sistemi di fatturazione degli altri Paesi europei, introdotto in Italia dal 2013 per monitorare i flussi finanziari e funzionale rispetto all'adempimento degli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate posti a carico del soggetto passivo dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
   tale disparità di trattamento in Italia, qualora non venissero apportare puntuali modifiche, determinerebbe un ulteriore aggravio per gli operatori del settore a causa dei maggiori oneri formali attualmente previsti per la fatturazione dei servizi on-line;
   il permanere di questa disparità di trattamento finirebbe sia con il penalizzare, sotto un profilo pratico, la celerità degli acquisti (si parla di transazioni che in media presentano un prezzo di modesta entità) sia con lo scoraggiare gli acquirenti della rete, i quali – come dimostrato da studi statistici – al momento della conclusione della transazione on-line, nel dover inserire ulteriori informazioni aggiuntive (come il codice fiscale) preferirebbero abbandonare la transazione piuttosto che continuare nell'acquisto;
   l'introduzione dell'obbligo di fatturazione solamente per le vendite rientranti nel cosiddetto commercio elettronico diretto determinerà un evidente aggravio gestionale e contabile per quelle imprese che, trovandosi a svolgere, nella maggior parte dei casi, sia il commercio elettronico diretto sia quello indiretto, saranno costrette ad implementare degli specifici programmi gestionali differenzianti sulla base delle tipologie di operazioni rese con un conseguente aumento dei costi di gestione;
   l'obbligo di fatturazione non troverebbe una valida giustificazione neanche nella esigenza di fornire elementi ulteriori di controllo per il fisco, in quanto gli acquisti «on-line», riferibili sia al commercio elettronico diretto che indiretta sono già tracciati grazie al pagamento che avviene esclusivamente tramite bonifici, carte di credito o di debito;
   l'articolo 22 del Testo unico IVA, prevede, al comma 2, che, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si possa estendere l'esonero dalla fatturazione anche per coloro che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi –:
   se non ritenga utile intervenire eliminando la disparità di trattamento tra il commercio elettronico diretto ed indiretto, con particolare riguardo alle regole di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, a tal fine emanando il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 , n. 633, volto a prevedere l'inclusione del commercio elettronico diretto all'interno delle operazioni esentate dall'obbligo di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi sia per le prestazioni rese tra soggetti passivi IVA (cosiddetti B2B) sia relativamente alle prestazioni intercorse tra soggetti passivi IVA e privati consumatori (cosiddetti B2C), nonché, in un'ottica di semplificazione degli oneri contabili prevista per i prestatori di servizi, eliminando l'obbligo di inserimento del codice fiscale per le vendite on-line rientranti nella categoria cosiddetta del cosiddetto commercio elettronico diretto, al fine di non penalizzare le vendite di prodotti diffusi di modesto importo in Italia ed equiparare così gli oneri previsti per la fatturazione dei servizi a quelli presenti nella maggior parte dei Paesi comunitari. (5-03615)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 settembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03615

  In relazione al documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante chiede di esonerare anche gli operatori del cosiddetto commercio elettronico diretto – alla stregua di quelli del commercio elettronico indiretto – dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, per le prestazioni rese a soggetti passivi IVA e privati consumatori.
  Inoltre, in un'ottica di semplificazione, l'Onorevole chiede che sia eliminato l'obbligo di inserimento del codice fiscale per le vendite on-line rientranti nella categoria del commercio elettronico diretto, al fine di non penalizzare le vendite di prodotti diffusi di modesto importo in Italia ed equiparare, così, gli oneri previsti per la fatturazione dei servizi a quelli presenti nella maggior parte dei Paesi comunitari.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Secondo la normativa attualmente vigente, le operazioni di commercio elettronico diretto territorialmente rilevanti in Italia sono soggette all'obbligo di documentazione mediante fattura, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nei termini di cui all'articolo 6, terzo comma, del medesimo decreto.
  Peraltro, come chiarito con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 274/E del 3 luglio 2008, le stesse operazioni «non sono riconducibili ad alcuno dei casi di esonero dagli obblighi di certificazione previsti dalla normativa IVA, né possono essere considerate operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, mancando le condizioni ivi previste per beneficiare dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura».
  Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, la Direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE – allo stato in fase di recepimento nell'ordinamento interno – ha stabilito che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, il luogo rilevante delle prestazioni rese da soggetti comunitari nei confronti di privati residenti all'interno dell'Unione europea sarà il luogo in cui questi ultimi sono stabiliti o hanno il domicilio o la residenza abituale. Peraltro, a decorrere dal 1o gennaio 2015, entrerà in vigore il cd. «mini sportello unico», ossia un regime che permetterà ai soggetti passivi di uno stato membro dell'Unione europea di assolvere l'imposta relativa ai servizi elettronici resi nei confronti di soggetti privati residenti in altri Paesi membri attraverso un portale Web.
  Al fine di semplificare gli adempimenti posti in capo agli operatori economici, la Commissione europea nel «Report from the Commission to the Council on Article 6 of Council Directive 2008/8/EC» ha raccomandato agli Stati Membri di esonerare dall'obbligo di emissione della fattura le prestazioni di servizi relative al commercio elettronico diretto rientranti nell'ambito di applicazione del «mini sportello unico».
  Ciò posto, si fa presente che è in via di definizione lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva del Consiglio 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE.
  Tuttavia, l'Agenzia precisa che non è possibile prevedere un esonero nei rapporti tra soggetti passivi IVA ove il debitore d'imposta è il committente ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come si evince dallo stesso articolo 220-bis della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE che espressamente esclude la possibilità di emettere la fattura semplificata ogniqualvolta il debitore d'imposta è il committente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

commercio elettronico

prestazione di servizi

fatturazione