ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03575

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 292 del 17/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: VALLASCAS ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/09/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PINNA PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 17/09/2014
PRODANI ARIS MOVIMENTO 5 STELLE 17/09/2014


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 17/09/2014
Stato iter:
06/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/11/2014
Resoconto BARRACCIU FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 06/11/2014
Resoconto VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/09/2014

DISCUSSIONE IL 06/11/2014

SVOLTO IL 06/11/2014

CONCLUSO IL 06/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03575
presentato da
VALLASCAS Andrea
testo di
Mercoledì 17 settembre 2014, seduta n. 292

   VALLASCAS, PINNA e PRODANI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   la legge quadro 2 gennaio 1989, n. 6, disciplina la professione della guida alpina, individua i principi fondamentali per la legislazione regionale, come gli ambiti di competenza, i requisiti di accesso, l’iter formativo, e istituisce il Collegio nazionale delle guide alpine, la cui vigilanza è esercitata dal Ministro del turismo;
   la normativa si ispira a una concezione ormai superata di fruibilità a fini turistici e sportivi del patrimonio naturalistico e ambientale del nostro Paese, richiedendo abilità e requisiti professionali che sono propri e che si possono acquisire unicamente in regioni alpine o in territori ad esse assimilabili per caratteristiche climatiche e orografiche;
   secondo la legge quadro, infatti, la guida alpina deve avere acquisito abilitazioni su un'ampia gamma di tecniche alpinistiche, sci-alpinistiche e sciistiche che gli consentano di esercitare l'attività su roccia, su ghiaccio e su neve, tutte condizioni che caratterizzano i percorsi alpini;
   in questo modo la previsione di legge circoscrive lo sviluppo del turismo e degli sport legati alla montagna e al territorio, nonché la formazione stessa delle figure professionali, unicamente a poche regioni d'Italia, escludendone altre dove peraltro sono presenti siti di grande interesse e attrazione per sportivi ed escursionisti;
   la Sardegna sta puntando sullo sviluppo di un modello di turismo integrato, in grado di valorizzare, oltre alle coste, il grande patrimonio culturale, le tradizioni enogastronomiche e la grande ricchezza paesaggistica e naturalistica dell'isola;
   l'obiettivo è destagionalizzare il settore e realizzare un sistema virtuoso che arricchisca l'offerta, a beneficio del benessere del turista, e nel contempo rappresenti un'opportunità di sviluppo economico per le zone interne;
   la particolarità del territorio della Sardegna, dove sono presenti numerosi luoghi di grande pregio naturalistico, richiamano nell'isola un crescente numero di appassionati e cultori dell'ambiente e degli sport legati alla montagna, incrementando in questo modo la ricettività e la domanda di servizi a supporto dell'attività escursionistica;
   di fatto il quadro normativo di riferimento non consente la formazione e, soprattutto, l'abilitazione in Sardegna di professionalità che possano svolgere l'attività di guida montana;
   i diversi interventi normativi regionali si sono dovuti scontrare con i principi fondamentali della legge quadro che prefigura un percorso formativo delle guide particolarmente selettivo e in uno scenario estraneo non solo alla Sardegna, ma alla totalità delle regioni mediterranee;
   l'isola è caratterizzata infatti dalla presenza di paesaggi rocciosi e luoghi impervi, di pareti e canyon, tutti elementi di grande complessità e criticità che richiedono una conoscenza specialistica del territorio e l'acquisizione di specifiche tecniche di arrampicata ben diverse da quelle previste dalla legge quadro;
   un passo in tal senso sembrerebbe essere stato compiuto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 30/29 dell'11 luglio 2012 che, nell'integrare le Direttive e le linee guida per l'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica e di guida turistico sportiva ai sensi della legge regionale n. 20 del 2006, istituisce la figura professionale di Guida montana – Maestro di Arrampicata, quale specializzazione nell'ambito delle Guide turistico-sportive;
   tra le altre cose, il provvedimento stabilisce che requisiti tecnici, prove attitudinali, nonché durata e contenuti del corso di formazione necessari per l'accesso al registro regionale delle Guide turistico – sportive – Specializzazione «Guida Montana – Maestro d'Arrampicata» saranno stilati in stretta collaborazione e dietro stipula di apposita convenzione con il collegio regionale o, in sua assenza, ed è il caso della Sardegna, con il Collegio nazionale delle guide alpine;
   sembrerebbe che dopo una prima fase, si sia interrotta la collaborazione tra regione Sardegna e Collegio nazionale delle guide alpine;
   questa situazione di incertezza comporta ulteriori ritardi nel riconoscimento di una figura professionale di fondamentale rilievo in un modello di turismo volto alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, con ripercussioni negative sulla sicurezza dei percorsi naturalistici, sul piano occupazionale e, nel complesso, sullo sviluppo di un comparto strategico per l'economia della Sardegna –:
   quali iniziative intenda adottare per garantire alla Sardegna lo sviluppo di un modello integrato di turismo in grado di valorizzare, contestualmente al turismo costiero e al patrimonio delle tradizioni e della cultura, il ricco patrimonio ambientale e naturale, anche dando indicazioni chiare sulla formazione di operatori specializzati come le Guide montane e i maestri d'arrampicata;
   se non ritenga opportuno verificare, nell'ambito delle competenze di vigilanza sul Collegio nazionale delle guide alpine, di cui all'articolo 15 della legge n. 6 del 1989, se vi siano state delle interlocuzioni tra Collegio nazionale e regione Sardegna volte a definire congiuntamente i requisiti tecnici, le prove attitudinali, nonché la durata e contenuti dei corsi di formazione necessari per l'accesso al registro regionale delle guide turistico-sportive;
   se non ritenga opportuno attivarsi affinché il Collegio nazionale delle guide alpine, in ottemperanza all'articolo 16 della legge 6 del 1989, lettera h), collabori con la regione Sardegna nella definizione dei requisiti tecnici, delle prove attitudinali, nonché della durata e contenuti dei corsi di formazione necessari al conseguimento delle abilitazioni necessarie all'esercizio della professione di Guida montana e maestro d'arrampicata. (5-03575)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-03575

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Vallascas chiede quali iniziative il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo intenda porre in essere per verificare se il Collegio nazionale delle guide, previsto dall'articolo 15 della legge n. 6 del 2 gennaio 1989 – Ordinamento della professione di guida alpina, abbia definito, congiuntamente alla Regione Sardegna, i requisiti tecnici, le prove attitudinali nonché la durata e contenuti dei corsi di formazione necessari per l'accesso al registro regionale delle guide turistico sportive.
  Preliminarmente, devo a tale riguardo precisare che non rientra tra le funzioni di vigilanza esercitate da questo Ministero sul Collegio nazionale delle guide, la possibilità di intervenire affinché si intraprenda una collaborazione operativa tra lo stesso Collegio nazionale e la Regione Sardegna.
  Peraltro un intervento in tal senso dello Stato andrebbe in senso contrario allo stesso spirito della legge, che si limita ad enunciare principi generali per dare un doveroso riconoscimento giuridico e un'adeguata disciplina ad una attività, come quella delle guide alpine che, da originario sport a carattere amatoriale, si è trasformata in una vera e propria professione.
  Al fine tuttavia di fornire all'onorevole interrogante un chiarimento in merito ai ritardi nell'auspicato riconoscimento della figura professionale della Guida Montana maestro di arrampicata, si è provveduto a contattare lo stesso Collegio nazionale delle guide alpine.
  Il Collegio Nazionale delle guide alpine – viene comunicato – concorda sul fatto che la disciplina dell’outdoor in Italia richieda una profonda revisione, volta a ridefinire e normare un comparto che ha importanti ricadute sul prodotto turistico nazionale, come ben evidenziato dallo stesso onorevole interrogante; il Collegio ritiene però che le Regioni possono configurare professioni della montagna soltanto a condizione di non sovrapporne le attribuzioni alle attribuzioni proprie delle guide alpine maestri d'alpinismo, così come ora descritte nella ricordata legge n. 6 del 1989, identificate, come tali, nell'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche (articolo 2, comma 2), e nella progressione a mezzo di corda (articolo 21, comma 2). Non si è prodotta pertanto alcuna ingiustificata interruzione della «collaborazione tra Regione Sardegna e Collegio nazionale delle guide alpine». Ma è stato evidenziato che soltanto una modifica dell'attuale normativa nazionale che introduca la figura del Maestro di arrampicata potrebbe fornire legittimità ad una normativa regionale in proposito.
  In questo ambito il Ministero ben potrà assicurare il proprio contributo. Dal canto suo, il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane – comunica – è pronto, sin d'ora, a concorrere alla definizione di una figura professionale che non si sovrapponga all'ambito di competenza della guida alpina maestro di alpinismo, anche mediante forme di convenzionamento che assicurino la formazione e la preparazione comunque necessarie per chiunque intenda svolgere la sua attività professionale in ambiente montano, anche alla luce della recente legge n. 4 del 14 gennaio 2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

turismo

formazione professionale

legge quadro