ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03545

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 290 del 15/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: CRIPPA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/09/2014


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 15/09/2014
Stato iter:
20/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/11/2014
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 20/11/2014
Resoconto CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/09/2014

DISCUSSIONE IL 20/11/2014

SVOLTO IL 20/11/2014

CONCLUSO IL 20/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03545
presentato da
CRIPPA Davide
testo di
Lunedì 15 settembre 2014, seduta n. 290

   CRIPPA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto interministeriale 20 luglio 2004, decreto con cui sono stati introdotti nella normativa vigente i titoli di efficienza energetica (TEE) meglio conosciuti come certificati bianchi, alcuni soggetti operanti all'interno del mercato energetico sarebbero tenuti a ideare e divulgare campagne informative con lo scopo di mettere al corrente o aggiornare l'utenza sul tema dell'efficienza e risparmio energetico;
   è quantomeno opinabile la scelta di aver attribuito l'affidamento delle sopracitate campagne informative a soggetti distributori di energia, il cui obiettivo principale è quello di guadagnare sulla quantità di energia distribuita;
   il 10 luglio 2014 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) pubblica la deliberazione n. 338/2014/R/EFR intitolata «Disposizione alla cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di erogazioni di somme connesse all'attuazione del programma di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali»;
   al suo interno, è riportato che «[...] la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle Attività Produttive ha comunicato ai soggetti interessati la ripartizione del 50 per cento della somma di 17.014.030,73 euro destinato alla copertura dei costi del programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali tra i distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi, tendendo conto della quota dell'obiettivo di risparmio energetico negli usi finali loro assegnata, con la deliberazione 213/04, per l'anno d'obbligo 2005 [...]. Con la medesima comunicazione ha altresì invitato tali distributori a esaminare la possibilità di sottoporre ai Ministeri competenti una proposta unitaria di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali, fornendo loro al contempo alcune indicazioni per la loro predisposizione; [...] sulla base delle comunicazioni di cui ai precedenti punti, le risorse complessivamente disponibili e destinate alla copertura dei costi del programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali tra i distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi ammontano, per la società Enel Distribuzione S.p.a., a 6.873.500,46 euro»;
   la cifra destinata alle campagne e diretta a Enel e agli altri grossi operatori del settore arriverebbe dalle sanzioni erogate per eccessivo prelievo di energia reattiva;
   sembrerebbe essere stato erogato a favore dei soggetti distributori un contributo «a pioggia» del 30 per cento quale anticipo agli operatori soggetti di cui all'articolo 13 pur in assenza di effettivi riscontri circa la volontà o meno di realizzare campagne informative, come richiesto dalla deliberazione dell'Agenzia per l'energia elettrica e il gas 235/05;
   la delibera riporta infatti che «[...] entro 30 giorni dall'invio del documento previsto al comma 1, Cassa conguaglio per il settore elettrico effettui l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma pari al 30 per cento del totale delle risorse complessivamente disponibili per il settore interessato [...] i distributori interessati, a termine delle campagne di informazione e sensibilizzazione, trasmettano ai Ministeri competenti, a Cassa conguaglio per il settore elettrico e all'Autorità una relazione sull'attività svolta e che tale relazione contenga almeno alcune informazioni minime, ivi specificate [...] entro 30 giorni dal ricevimento della relazione [...], Cassa conguaglio per il settore elettrico effettui una valutazione di congruità delle spese sostenute dai distributori e verifichi il rispetto di criteri dettati dai Ministeri competenti (ivi riportati), trasmettendone i risultati agli stessi Ministeri e all'Autorità [...]»;
   per quanto riguarda le azioni di verifica in capo a Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), nella delibera si specifica che «[...] in relazione al medesimo programma di campagne di informazioni e di sensibilizzazione degli utenti finali ai sensi dell'articolo 13 del decreto interministeriale 20 luglio 2004, dare disposizioni a Cassa conguaglio per il settore elettrico affinché:
    verifichi l'eventuale avvenuta erogazione dell'acconto pari al 30 per cento del totale delle risorse complessivamente disponibili per i restanti distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi che abbiano fatto pervenire il progetto operativo di cui all'articolo 2, comma 1, della deliberazione 235/05;
    per quanto riguarda i distributori di cui sopra, verifichi che essi abbiano fatto seguire all'acconto di cui al precedente alinea l'invio della relazione sull'attività svolta e di aver effettuato, con esito positivo, la valutazione di congruità delle spese sostenute e del rispetto dei criteri dettati dai Ministeri competenti, come previsto dai commi 3 e 4 della deliberazione 235/05;
    proceda, previa informativa all'Autorità, con il recupero delle somme indebitamente percepite ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della deliberazione 235/05 nei confronti dei distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi che abbiano eventualmente percepito l'acconto pari al 30 per cento del totale delle risorse complessivamente disponibili e che non abbiano fatto seguire la relazione sull'attività svolta o per i quali la valutazione di congruità di cui al precedente alinea non abbia avuto esito positivo [...]»;
   dal 2008, è stata istituita la componente UC7, per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica –:
   considerando l'estrema difficoltà di reperire il materiale informativo prodotto per tali campagne, come possano essere spiegati tali costi per operazioni comunicative di fatto poco visibili all'utenza e quali siano stati gli accorgimenti posti in essere per rendere immediatamente identificabili le attività di promozione del risparmio energetico rispetto ad una semplice campagna di marketing del distributore;
   alla luce del probabile contributo «a pioggia» citato nelle premesse, quanti e quali distributori abbiano percepito acconti e quanti e quali abbiano effettivamente realizzato le campagne informative;
   secondo quali criteri la Cassa conguaglio per il settore elettrico ha attuato le valutazioni pregresse all'erogazione dei contributi di cui in premessa;
   se ad oggi tale meccanismo risulti ancora erogato con modalità «a pioggia» e, nel caso di risposta affermativa, se lo si consideri uno strumento efficace ed efficiente;
   come si spieghi che ci sono voluti 7 anni perché la Cassa conguaglio per il settore elettrico abbia avuto la valutazione di congruità preliminare per una campagna che si sarebbe dovuta svolgere nel periodo 2004/2005 e a chi siano imputabili tali ritardi;
   quali aspettative nutrano i Ministri interrogati riguardo alle risorse che la Cassa conguaglio per il settore elettrico possa riuscire a recuperare da quanto erogato «a pioggia» negli ultimi anni e mai effettivamente investito nelle campagne informative, considerando l'ipotesi che alcuni dei soggetti beneficiari non siano più operativi nel settore;
   se si intendano fornire dettagliati elementi sui programmi e sulle attività svolte, oggetto della rendicontazione progettuale della Cassa conguaglio per il settore elettrico;
   quale sia stata l'evoluzione fino ad oggi della componente UC7 e quali siano ad oggi le sue modalità di utilizzo ed assegnazione dei fondi;
   come si possano spiegare tempi estremamente dilatati e contributi «a pioggia» in un momento in cui il grave peso delle componenti tariffarie della bolletta energetica risulta essere uno degli argomenti al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nazionale. (5-03545)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-03545

  In relazione ai quesiti contenuti nell'atto riferisco quanto segue.
  Circa le operazioni comunicative, occorre anzitutto precisare che l'articolo 13, comma 6 del decreto interministeriale 20 luglio 2004 destinava il 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo, alla copertura dei costi per un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali eseguite dai distributori nel periodo 1o gennaio 2004-31 dicembre 2005 (poi prorogato al 31 dicembre 2007 dal decreto Ministeriale 22 dicembre 2006). Dette risorse erano ripartite tra i distributori stessi in relazione all'obiettivo posto in capo a ciascuno di essi. Più precisamente, con deliberazione 13 dicembre 2004, n. 213/04, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determinava gli obiettivi specifici per l'anno 2005 di risparmio di energia primaria per i distributori.
  Con nota del 1o marzo 2005 l'Autorità medesima comunicava che le risorse complessivamente disponibili per le attività di cui all'articolo 13, ammontavano a euro 17.014.030,73 e pertanto la quota destinata al finanziamento delle campagne informative ammontava a complessivi euro 8.507.015,365, che i Ministeri competenti (MiSE Ambiente) provvedevano successivamente a ripartire tra i distributori obbligati tenendo conto dei rispettivi obiettivi di risparmio per l'anno 2005.
  Si precisa che il 10 per cento delle suddette risorse veniva destinato al coordinamento tecnico del programma, anche al fine di assicurare il raccordo e l'armonizzazione con altre misure d'informazione e sensibilizzazione allo studio o avviate nel periodo di riferimento.
  Si rappresenta inoltre, come evidenziato anche nella delibera dell'Autorità richiamata dall'interrogante, che la proposta e successivamente il progetto operativo allora presentati da Enel Distribuzione, vennero valutati positivamente dalle Amministrazioni competenti e la valutazione di congruenza effettuata da Cassa Conguaglio per il settore elettrico (da ora CCSE), ai sensi della deliberazione 235/2005, sulla relazione delle attività svolte dal distributore negli anni 2005 e 2006 e trasmessa all'Autorità e ai Ministeri competenti il 22 giugno 2007, diede anch'essa esito positivo.
  In merito al tema dei contributi di cui al secondo punto, in primis occorre precisare che l'erogazione del contributo, ove avvenuta, è stata effettuata non a «pioggia», ma in base ad una precisa ripartizione delle risorse disponibili tra i distributori in funzione degli obiettivi specifici per l'anno 2005 di risparmio di energia primaria per ciascuno, così come definiti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 20 luglio 2004. Secondo quanto rendicontato da CCSE, l'acconto è stato percepito da ENEL distribuzione, previa positiva valutazione di coerenza del progetto operativo con il progetto originariamente presentato, espresso dai Ministri competenti, nella misura di euro 1.702.200,00. Successivamente, in data 22 luglio 2007 CCSE ha trasmesso all'Autorità la valutazione di congruità delle spese sostenute da ENEL in relazione alle campagne informative attuate.
  A fronte della delibera dell'Autorità 338/2014/R/EFR che ha autorizzato il saldo, CCSE il 30 ottobre scorso, ha disposto l'erogazione, in favore dell'ENEL, dell'importo di conguaglio spettante, pari a euro 4.430.739,30. Per quanto attiene agli altri distributori, la CCSE non ha erogato risorse. Non sussiste, quindi, ad oggi, la necessità di recupero di fondi erogati.
  In riferimento ai criteri adottati per le valutazioni pregresse, si ritiene che la CCSE abbia attuato quanto previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 8 del decreto interministeriale 20 luglio 2004 e tenendo conto, altresì, sia dei criteri forniti dai Ministeri competenti che dall'AEEGSI, in particolare con la deliberazione 235/2005.
  Circa la natura del meccanismo, si ribadisce che, come previsto esplicitamente dall'articolo 13, comma 6 del decreto interministeriale 20 luglio 2004, il programma di informazione sull'efficienza negli usi finali, posto obbligatoriamente in essere dai distributori obbligati, copriva il periodo 1o gennaio 2004-31 dicembre 2007. Si tratta di una misura attivata una tantum e non risultano altre iniziative di tal genere attivate nel periodo successivo o comunque in corso.
  Circa le aspettative del Governo sulla criticità evidenziata, s'informa che non sono stati erogati ulteriori acconti.
  Rispetto ai programmi e sulle attività svolte, oggetto della rendicontazione progettuale della CCSE, è da precisare che la valutazione di congruità effettuata da CCSE ai sensi della citata delibera 235/2005, ha evidenziato che la campagna informativa è stata posta in essere da ENEL Distribuzione negli anni 2005-2006, conformemente con le indicazioni e i criteri fissati dai Ministeri competenti e dall'Autorità.
  Con riferimento poi all'evoluzione della componente uc7 e alle sue modalità di utilizzo e assegnazione dei fondi, c’è da dire quanto segue. La componente UC7 alimenta il «conto oneri derivanti da misure e interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica» utilizzato per il finanziamento d'interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorità nonché: gli oneri sostenuti da per l'attività a supporto della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici; gli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per l'attuazione del programma di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali eseguite dai distributori; gli oneri relativi al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica; gli oneri sostenuti dalla Cassa per l'esecuzione delle attività a essa assegnate in materia, ai sensi del testo integrato delle disposizioni dell'AEEGSI per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Periodo di regolazione 2012-2015).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

campagna di sensibilizzazione

informazione

industria elettrica