ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03529

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 288 del 11/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/09/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2014
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2014
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 11/09/2014
BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 11/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/09/2014
Stato iter:
11/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/12/2014
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 11/12/2014
Resoconto BIANCHI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/09/2014

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

DISCUSSIONE IL 11/12/2014

SVOLTO IL 11/12/2014

CONCLUSO IL 11/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03529
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Giovedì 11 settembre 2014, seduta n. 288

   SPESSOTTO, TOFALO, COZZOLINO e DE LORENZIS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   sulla tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi – Calalzo di Cadore, recentemente riaperta al pubblico dopo mesi di interruzione a seguito di gravi danni causati alla linea dal maltempo, è stato disposto il divieto di trasporto di biciclette al seguito dei viaggiatori;
   come denunciato dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta-Fiab Veneto, dal 1o agosto, data di riapertura della ferrovia, il trasporto delle due ruote non è più consentito a causa dell'impiego su questa tratta di treni in cui non c’è spazio sufficiente, nei singoli vagoni, per il trasporto delle biciclette;  
   la decisione di destinare la linea ferroviaria Ponte nelle Alpi – Calalzo di Cadore unicamente al trasporto di passeggeri, utilizzando treni sprovvisti degli appositi scomparti per le biciclette, appare, ad avviso degli interroganti, oltremodo contestabile, se si tiene conto che Calalzo costituisce il punto di partenza della pista ciclopedonale «Lunga Via delle Dolomiti» e che la tratta ferroviaria in questione rappresenta un segmento essenziale dei percorsi cicloturistici che collegano la Pusteria alla pianura e alla laguna veneta;
   in aggiunta, lungo la valle della Piave, nei comuni di Pieve di Cadore e Castellavazzo, sono in corso i lavori per la realizzazione di due importanti piste ciclabili, finalizzate ad evitare due tratti stradali pericolosi nel percorso tra il Cadore e il Bellunese;
   la decisione assunta da Trenitalia Veneto, si porrebbe inoltre in contrasto con La normativa nazionale ed europea in materia di trasporto di biciclette e, più in particolare, con il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario», entrato in vigore il 21 maggio 2014;
   in particolare, l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 70 del 2014, riguarda il trasporto delle biciclette a bordo dei treni, disciplinato anche dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1371/2007, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese ferroviarie, nel caso in cui non venga rispettato il diritto dei passeggeri di portare sul treno biciclette facilmente maneggiabili –:
   se e quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda promuovere nei confronti di Trenitalia, affinché sia consentito, attraverso la dotazione sui treni di spazi sufficienti, il trasporto delle biciclette nella tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi – Calalzo di Cadore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1371/2007, anche al fine di incentivare la mobilità ciclistica e il cicloturismo, nonché l'integrazione di queste attività con il trasporto su rotaia.
(5-03529)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 dicembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-03529

  Con riferimento ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti circa il trasporto delle biciclette sui treni in servizio sulla tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi-Calalzo di Cadore sono state assunte precise informazioni presso Ferrovie dello Stato italiane.
  Al riguardo, occorre premettere che, secondo quanto disposto dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 422 del 1997 e riforma del titolo V della Costituzione), le funzioni e i compiti di amministrazione e programmazione dei servizi regionali rientrano nelle competenze delle singole regioni – nel caso specifico della regione Veneto – i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle stesse regioni.
  Ciò premesso, FS riferisce che, con l'orario del 2014, la regione Veneto – nell'ambito delle proprie competenze – ha dato corso a un progetto di riorganizzazione complessiva del servizio ferroviario regionale sull'intero territorio che, adottando un'offerta di tipo cadenzato, ha anche previsto l'utilizzo di materiale rotabile dedicato per ogni singola linea/relazione; la tipologia del materiale impiegato su ciascuna linea, peraltro, è coerente con il volume di passeggeri rilevato sulla stessa.
  In particolare, il servizio programmato sulla linea tra Belluno e Calalzo di Cadore (a binario unico non elettrificato) viene svolto, anche in relazione alle frequentazioni riscontrate, con vetture del tipo ALn 668 (circa centoquaranta posti tra Belluno e Calalzo), che, in ogni caso, consentono il trasporto di biciclette, purché le stesse vengano smontate e custodite in una sacca ovvero siano del tipo pieghevole e opportunamente chiuse, così come previsto dalle Condizioni generali di trasporto – Parte III – Trasporto Regionale – Articolo 11 Bici al seguito.
  Inoltre, FS fa presente che, circa la conformità all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, lo stesso dispone che le imprese ferroviarie consentono ai passeggeri di portare sul treno, se del caso dietro pagamento, le biciclette se sono facili da maneggiare, se ciò non pregiudica il servizio ferroviario specifico e se il materiale rotabile lo consente.
  Aggiungo, infine, che i servizi ferroviari in parola sono oggetto di un processo di razionalizzazione ed efficientamento, come previsto dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, così come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 301, della legge di stabilità 2013. Tale processo sarà oggetto di verifica da parte del MIT, anche per il tramite dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, a che le medesime regioni procedano – sulla base dei suddetti criteri – alla riprogrammazione dei servizi per ovviare le criticità riscontrate dall'utenza e, nel caso specifico, anche il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in applicazione del menzionato regolamento comunitario.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto ferroviario

trasporto viaggiatori

rete ferroviaria