ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03518

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 287 del 10/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAON ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 10/09/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE 10/09/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 10/09/2014
Stato iter:
11/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 11/09/2014
Resoconto GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 11/09/2014
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 11/09/2014
Resoconto GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/09/2014

SVOLTO IL 11/09/2014

CONCLUSO IL 11/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03518
presentato da
CAON Roberto
testo di
Mercoledì 10 settembre 2014, seduta n. 287

   CAON e GUIDESI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   sono ormai noti i problemi causati dalla proliferazione incontrollata di alcune specie animali quali la nutria, nelle aree rurali e fluviali, inoltre, le nutrie provocano danni economici localmente elevati per il prelievo operato, a fini alimentari, sulle coltivazioni agrarie, quali soprattutto la barbabietola da zucchero, il riso e il mais;
   la nutria è stata introdotta nel nostro Paese per la produzione commerciale di pellicce e, grazie alla mancanza di predatori naturali, al clima mite, alla possibilità di reperire cibo, nonché alle potenzialità riproduttive e all'adattabilità ad ambienti e a condizioni climatiche diversi, ha raggiunto densità anche molto elevate, determinando pesanti situazioni di impatto sui biotipi che, in taluni casi, possono risultare particolarmente pesanti. In Italia non si dispone di sufficienti informazioni per definire, neanche a un livello di dettaglio macroscopico, la consistenza di questa specie alloctona;
   il comma 12-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 prevede una modifica all'articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, includendo la nutria tra le specie nei confronti delle quali non si applicano le disposizioni della suddetta legge n. 157/92, in quanto non ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 18 della citata legge, al pari delle talpe, ratti, topi propriamente detti e delle arvicole;
   inoltre, il citato decreto-legge introduce sempre all'articolo 2 della legge n. 157/92 il comma 2-bis, il quale stabilisce che la gestione e la tutela delle specie alloctone, come la nutria, effettuata dalle regioni o province autonome, è finalizzata sempre all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni, fatta eccezione per le specie alloctone che saranno individuate con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e sentito l'ISPRA;
   conseguenza imprevista della modifica apportata alla legge n. 157 del 1992 sembrerebbe essere quella che la nutria non sia più oggetto del controllo riduttivo da parte delle Regioni, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, e che i danni da esse causati non possano essere più indennizzati dalle stesse regioni;
   il controllo previsto dal suddetto articolo 19 non può ritenersi caccia in quanto può avere ad oggetto anche specie non cacciabili e può essere effettuato anche in giorni e orari diversi da quelli previsti dal calendario venatorio;
   non solo le regioni ad oggi sembra siano impossibilitate a emanare atti sul tema, ma anche le amministrazioni provinciali non potranno più portare avanti alcuna politica di contenimento degli animali né tantomeno potranno indennizzare gli agricoltori per i danni subiti;
   sembra che la provincia di Lodi, così come alcune province della regione Veneto, abbiano sospeso l'attività di controllo. La preoccupazione delle province è dovuta soprattutto al rischio di denuncia per l'utilizzo illegittimo di armi, che è di competenza statale e limitato alle forze armate, difesa personale, poligono di tiro e caccia –:
   se non ritenga opportuno adottare iniziative, anche di carattere normativo, per chiarire la situazione che si è venuta a creare e in via transitoria, per consentire agli enti locali di muoversi nella certezza e continuità del loro operato finora posto in essere, assicurando agli agricoltori il diritto di ottenere il giusto ristoro ai danni subiti e un miglior livello di sicurezza per le comunità locali e i cittadini. (5-03518)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 settembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-03518

Come è noto, la nutria, roditore di grande taglia originario del sud America e quindi alloctono per il nostro Paese, risulta presente su estese porzioni dell'Italia settentrionale e centrale e la sua crescente presenza determina problemi di diversa natura, di cui il più preoccupante è quello inerente la compromissione della tenuta delle arginature fuori terra dei canali di irrigazione e di scolo con conseguente rischio di allagamento delle zone adiacenti in occasione di ondate di piena, stante l'abitudine della specie di scavare cunicoli e camere ipogee anche di notevole estensione.
  Peraltro, si segnala che la nutria è considerata una specie selvatica invasiva e che la attuale normativa comunitaria, tuttora in fase di approvazione, indirizza – in via generale – i Paesi membri alla eradicazione di tutte le specie alloctone che rappresentino una minaccia per l'economia e la biodiversità dell'Europa.
  Pertanto, per il controllo di tale specie, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha approvato la modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevede l'equiparazione della specie ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole, ai quali non viene accordata alcuna forma di tutela.
  Tale innovazione comporta la mancata applicazione delle sanzioni amministrative o penali di cui agli articoli 30 e 31 della citata legge n. 157 del 1992, nei casi di abbattimento della specie da parte di cacciatori o di proprietari di fondi agricoli. Da ciò deriva la possibilità di attuare piani di controllo anche finalizzati all'eradicazione della specie.
  Alla luce della modifica normativa, appare allo stato necessario affrontare le varie problematiche relative, tra l'altro, allo smaltimento delle carcasse, per la quale si ritiene auspicabile l'emanazione di norme in materia di polizia veterinaria, anche alla luce delle Linee guida per la gestione della specie in parola emanate dall'istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA).
  Non di meno, in relazione alla delicatezza della materia trattata e alla coeva esistenza di contrapposte modalità di tutela, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le altre amministrazioni interessate, non esclude la possibilità di attivare, fin da ora, una fase di monitoraggio e approfondimento.
  Detta attività sarà volta a promuovere l'adozione, nell'ambito di una produttiva dialettica parlamentare, di atti normativi, anche di carattere secondario, che si dovessero rendere necessari, al fine di affrontare le problematiche emerse a livello territoriale e dal confronto con gli enti locali preposti, tra cui il ristoro dei danni subiti, il ricordato smaltimento delle carcasse e la prevenzione di possibili rischi igienico sanitari per l'uomo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

protezione della fauna

pellicceria