ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03507

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 286 del 09/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 09/09/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/09/2014
Stato iter:
10/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/09/2014
Resoconto PAGANO ALESSANDRO NUOVO CENTRODESTRA
 
RISPOSTA GOVERNO 10/09/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/09/2014
Resoconto PAGANO ALESSANDRO NUOVO CENTRODESTRA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/09/2014

SVOLTO IL 10/09/2014

CONCLUSO IL 10/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03507
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Martedì 9 settembre 2014, seduta n. 286

   PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il 10 maggio 2013 è stato pubblicato l'elenco, previsto dall'articolo 112, comma 7, secondo periodo, del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2012, degli enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica entro il 1o gennaio 1993, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, che possono continuare ad operare alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di settore senza l'obbligo di iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia;
   tali organismi finanziari, che associano i lavoratori, prevalentemente pubblici, e incentivano forme di risparmio e previdenza complementare, sono sorti in Italia nei primi anni del ’900; in particolare, questi enti e cooperative finanziarie accolgono tra i loro soci i dipendenti di diversi istituzioni e enti pubblici e svolgono anche attività mutualistiche elargendo sussidi in caso di malattie, morte o infortunio, nonché borse di studio per gli studenti meritevoli; nel 1995 il Ministero del tesoro, con i decreti ministeriali 29 marzo 1995, 10 maggio 1995 e 11 dicembre 1995, ha riconosciuto tali enti e cooperative, regolamentando la loro iscrizione tra gli enti finanziari previsti dall'articolo 106 del TUB e definendone l'ambito operativo consentendo loro la raccolta di risparmio;
   i predetti organismi costituiscono Tunica forma di cooperativa non bancaria che è autorizzata a ricevere e gestire i risparmi dei suoi soli membri e fornire loro fonti di credito;
   essi hanno come naturale vocazione la raccolta del risparmio sotto forma di prestito sociale, al fine di fornire ai soci stessi fonti di credito in caso di necessità;
   i finanziamenti corrisposti dai soci sono stati inquadrati, ai fini delle imposte dirette, tra quelli previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, al fine di consentire alle cooperative di poter godere di agevolazioni fiscali;
   la disposizione di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge n. 95 «del 1974, prevedeva l'applicazione della ritenuta, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nella misura del 12,50 per cento, a titolo di imposta, su interessi e redditi di capitale corrisposti ai soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative e loro consorzi: tale ritenuta del 12,50 per cento, è stata abrogata, con decorrenza dal 1o gennaio 2012, dall'articolo 2, comma 25, del decreto-legge n. 138 del 2011: pertanto i suddetti interessi sono sottoposti alla ritenuta ordinaria, incrementata dal 20 per cento al 26 per cento dal decreto-legge n. 66 del 2014;
   occorre anche tenere conto che, in virtù dell'esistenza di tali agevolazioni sulle ritenute, a norma dell'articolo 1, comma 465, della legge n. 311 del 2004, gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolate con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento, a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003;
   in seguito all'evoluzione normativa appena descritta, gli interessi che vengono corrisposti ai soci scontano una doppia tassazione: in capo al socio ricevente si applica una tassazione del 26 per cento a titolo d'imposta; in capo alla cooperativa si applica una tassazione sotto forma d'indeducibilità degli interessi con aliquota ordinaria IRES e IRAP, con evidente sperequazione rispetto ad altre forme di remunerazione del risparmio –:
   quali iniziative intenda assumere per fare in modo che ai suddetti organismi facenti parte dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 7, del TUB, non si applichi l'articolo 1, comma 465, della legge n. 311 del 2004, consentendo in tal modo che gli interessi sulle somme versate dai soci persone fisiche, alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 siano interamente deducibili, abolendo il limite di deducibilità relativo alla parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento. (5-03507)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 settembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03507

  Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro dell'economia e delle finanze intenda assumere per fare in modo che agli organismi facenti parte dell'elenco di cui all'articolo 112 comma 7, del Testo Unico Bancario, non si applichi l'articolo 1, comma 465, della legge n. 311 del 2004, consentendo in tal modo che gli interessi sulle somme versate dai soci persone fisiche alle società cooperative e loro consorzi, alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, siano interamente deducibili con conseguente abolizione del previsto limite di deducibilità.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'elenco di cui al richiamato articolo 112, comma 7, del TUB, comprende gli enti e le società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica entro il 1° gennaio 1993, che possono continuare ad operare alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di settore senza l'obbligo di iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.
  La stessa Agenzia evidenzia che l'istituto del prestito, dal punto di vista tributario, è stato da sempre disciplinato da norme di carattere agevolativo, e finalizzato a favorire alcune categorie di soggetti istituzionali che svolgono essenzialmente attività mutualistiche.
  Tale regime fiscale va esaminato sia dal lato del percettore, chiarendo la tassazione prevista in capo al socio, sia con riferimento al soggetto erogante, al fine di appurare la deducibilità di tale componente negativo per l'ente.
  Sotto il primo profilo, la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi e redditi di capitale erogati ai soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative e loro consorzi è pari al 26 per cento così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  Per ciò che concerne il trattamento fiscale di detti interessi in capo all'erogante, la legge finanziaria per il 2005, all'articolo 1 comma 465, ha previsto che «gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento».
  Tale limite, imposto dal legislatore, ha la finalità di distinguere l'istituto del prestito in questione da quello del conferimento che invece, costituisce un apporto di capitale di rischio e dal prestito obbligazionario, sottoscrivibile anche da soggetti non soci e rimborsabile a medio-lungo termine.
  La disciplina favorisce ed incentiva tali forme di prestito da parte dei soci, consentendo di portare in deduzione dal reddito complessivo della cooperativa gli interessi passivi fino ad una soglia massima che il legislatore considera fisiologica. Allo stesso tempo, però, la norma, con finalità di carattere antielusivo, pone un limite alla deducibilità degli interessi passivi in capo al soggetto erogante. Tale limite è volto a contrastare gli arbitraggi che possono derivare dalla circostanza che, convivendo in capo allo stesso soggetto la figura di socio e quella di finanziatore, si verifichi una distribuzione di utili (indeducibili) sotto forma di erogazione di interessi passivi (deducibili).
  Alla luce di quanto riferito, tenuto conto che l'impianto normativo risulta coerente con le finalità delineate dal legislatore, si ritiene di poter condividere le osservazioni dell'Agenzia delle entrate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infortunio sul lavoro

doppia imposizione

retribuzione del lavoro