ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03505

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 286 del 09/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/09/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PREZIOSI ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 09/09/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/09/2014
Stato iter:
10/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 10/09/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 10/09/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/09/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/09/2014

SVOLTO IL 10/09/2014

CONCLUSO IL 10/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03505
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Martedì 9 settembre 2014, seduta n. 286

   CAUSI e PREZIOSI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, reca la disciplina del microcredito, stabilendo la categoria di soggetti che possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano determinate caratteristiche tra cui il limite massimo erogabile non superiore a euro 25.000,00 e l'assenza di garanzie reali;
   i medesimi soggetti possono inoltre erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato;
   le disposizioni attuative del citato articolo 111 sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con cui saranno disciplinati: i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; i limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti nonché le informazioni minime da fornire alla clientela; le citate disposizioni attuative non risultano al momento ancora emanate;
   l'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riserva ad interventi di garanzia in favore del microcredito una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   la norma rimanda ad un successivo decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, adottato dopo aver sentito l'Ente nazionale per il microcredito, la definizione di una serie di aspetti specifici quali: la percentuale delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da destinare al microcredito; le tipologie di operazioni ammissibili; le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di questa garanzia;
   nel medesimo provvedimento è demandato all'Ente nazionale per il microcredito il compito di stipulare convenzioni con soggetti e istituzioni nazionali ed europee per accrescere le risorse del Fondo per le piccole e medie imprese da destinare al microcredito per la microimprenditoria;
   l'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, ha provveduto a rafforzare la dotazione del predetto fondo di garanzia, stabilendo che al medesimo fondo possono affluire contributi su base volontaria destinati alla microimprenditorialità, richiamando allo scopo quanto previsto dal citato articolo 39, comma 7-bis; le modalità di attuazione, nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini, sono rimesse al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che avrebbe dovuto essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero entro il 19 novembre 2013;
   i dati emersi dal progetto di monitoraggio e valutazione di tutte le iniziative di microcredito attivate in Italia, realizzato dal 2011 al 2014 dall'Ente nazionale per il microcredito per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, documentano quanto questo genere di finanziamento si stia radicando come strumento economico irrinunciabile, poiché offre concrete possibilità di accesso o reinserimento nel mercato del lavoro, ma anche perché è una valida opportunità per fronteggiare l'emergenza povertà che colpisce strati sempre più ampi di popolazione;
   in un contesto di crisi economica, per una platea di persone o microimprese che non ottengono il credito tradizionale, perché non riescono a fornire adeguate garanzie di disponibilità economica, il microcredito si dimostra capace di fornire una risposta e di rappresentare un'alternativa significativa alla crescente domanda di credito, sia a scopo socio-assistenziale, che per finalità produttive;
   sempre secondo i dati dell'Ente nazionale per il microcredito, nel 2013, in Italia, sono state tenute in osservazione 105 iniziative di microcredito e ne è emerso che si sono distribuiti poco meno di 10.000 microprestiti, per un ammontare complessivo di oltre 100 milioni di euro, riuscendo a soddisfare meno della metà (42,3 per cento) delle richieste sottoposte a valutazione;
   effetti moltiplicativi del microcredito si dimostrano anche sull'occupazione: il microcredito erogato nel 2010 nelle aree più svantaggiate, ha generato non solo occupazione diretta, ma anche indiretta, dimostrandosi uno strumento in grado di moltiplicare la sua insita e rilevante capacità di attivazione del lavoro, quindi di inclusione lavorativa e sociale oltre che finanziaria. Guardando ai dati più recenti, nel 2013 il microcredito ha prodotto circa 9.700 nuove occasioni di lavoro –:
   quali siano, per quanto di competenza, i tempi di emanazione dei decreti attuativi delle norme citate in premessa che disciplinano l'attività di microcredito, al fine di favorire lo sviluppo anche in Italia di questa attività che ad ogni evidenza può fornire un valido ausilio per uscire dalla crisi, venendo incontro alle esigenze di credito dei soggetti cosiddetti «non bancabili», in quanto considerati non idonei a fruire di servizi e/o prodotti del settore finanziario tradizionale.
(5-03505)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 settembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03505

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi ed altri chiedono quali siano i tempi di emanazione dei decreti attuativi che disciplinano l'attività di microcredito.
  Al riguardo, occorre premettere che l'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), prevede che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere, a determinate condizioni, finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.
  Il comma 5, del medesimo articolo 111 demanda l'attuazione della citata previsione ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Banca d'Italia, volto a stabilire, tra l'altro, i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; i limiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei finanziamenti; le informazioni da fornire alla clientela.
  In attuazione della citata normativa, il Ministero dell'economia, in collaborazione con la Banca d'Italia, ha predisposto lo schema di decreto in questione e lo ha trasmesso al Consiglio di Stato per il parere.
  Il Supremo Consesso, nell'Adunanza di sezione dell'8 maggio 2014, ha espresso un parere interlocutorio, in relazione al quale lo schema di decreto è stato modificato e nuovamente trasmesso al Consiglio di Stato.
  Attualmente, si è in attesa di ricevere il parere definitivo del citato Organo Consultivo (che da notizie assunte nelle vie brevi dovrebbe essere imminente) e, ove nulla osti, il citato schema sarà sottoposto alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze per i successivi adempimenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

integrazione sociale

piccole e medie imprese

istituzione dell'Unione europea