ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03442

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 280 del 06/08/2014
Firmatari
Primo firmatario: IORI VANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/08/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERLINGHIERI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
BRUNO BOSSIO VINCENZA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
CASATI EZIO PRIMO PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
COVELLO STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
DISTASO ANTONIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/08/2014
FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
FOSSATI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
GALLI CARLO PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
GANDOLFI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
GASPARINI DANIELA MATILDE MARIA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
GIGLI GIAN LUIGI PER L'ITALIA 06/08/2014
GIULIANI FABRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
GUERRA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
LATRONICO COSIMO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/08/2014
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
MALPEZZI SIMONA FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
MARANTELLI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
MARTELLI GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
MARZANO MICHELA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
RAMPI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
SCUVERA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
TARTAGLIONE ASSUNTA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
TIDEI MARIETTA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
ZAMPA SANDRA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
VALENTE VALERIA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
FARAONE DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
DE MICHELI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014
BENI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2014


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 06/08/2014
Stato iter:
11/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/09/2014
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 11/09/2014
Resoconto IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/08/2014

DISCUSSIONE IL 11/09/2014

SVOLTO IL 11/09/2014

CONCLUSO IL 11/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03442
presentato da
IORI Vanna
testo di
Mercoledì 6 agosto 2014, seduta n. 280

   IORI, MORANI, FARAONE, VERINI, DE MICHELI, LENZI, ALBANELLA, ARLOTTI, BENI, BERLINGHIERI, BRUNO BOSSIO, CAPONE, CARNEVALI, CARRA, CASATI, COVELLO, D'INCECCO, DISTASO, FABBRI, FOSSATI, GADDA, CARLO GALLI, GANDOLFI, GASPARINI, GIGLI, GIULIANI, GUERRA, LATRONICO, LODOLINI, MAESTRI, MALPEZZI, MANZI, MARANTELLI, MARTELLI, MARZANO, MIOTTO, PATRIARCA, PETITTI, RAMPI, ROCCHI, ROTTA, SCUVERA, TARTAGLIONE, TIDEI, ZAMPA e VALERIA VALENTE. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   poter vivere la paternità e la maternità è un diritto, così come è un diritto per i bambini conservare i legami genitoriali essenziali per la loro crescita e lo sviluppo. Ma la presenza di bambini dietro le sbarre non è degna di un Paese civile. E coltivare un rapporto educativo ed affettivo con i figli durante la carcerazione, esercitando la genitorialità in condizione di reclusione, esige alcune condizioni materiali che consentano innanzitutto di mantenere una frequentazione reciproca e non disperdano i legami familiari;
   il rapporto dell'associazione «Antigone», presentato il 20 dicembre 2013, specifica che in Italia vi sono 16 asili nido penitenziari in cui sono recluse 51 madri con 52 bambini, ma secondo i dati del Ministero della giustizia, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'associazione Bambinisenzasbarre Onlus, firmatari della «Carta dei figli dei genitori detenuti» del 21 marzo 2014, sono ben centomila, fra bambini ed adolescenti, i minori che entrano in carcere per incontrare i genitori;
   è di tutta evidenza pedagogica e psicologica che le necessarie esigenze di sicurezza che presiedono le strutture carcerarie e ne regolano l'organizzazione non possono in alcun modo corrispondere allo sviluppo sereno dei bambini ed alle adeguate cure materne né permettere una continuità del rapporto educativo e genitoriale;
   la tutela della maternità e dell'infanzia (sancita dall'articolo 31 della Costituzione) impone di sottrarre i bambini all'esperienza di crescere in una struttura carceraria. La legge n. 40 del 2001 introduceva misure alternative alla detenzione finalizzate a tutelare la cura del rapporto tra detenute e figli minori, misure che permangono ampiamente disattese. La genitorialità per i padri e le madri detenuti è normata da indicazioni su come devono essere preservate e protette le relazioni con i figli e i familiari. La legge n. 354 del 1975, all'articolo 28, afferma che «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie» e, all'articolo 45, ribadisce che «il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale»;
   questa normativa appare oggi disattesa e quasi utopica, a fronte del personale sottodimensionato e dell'impossibilità di soddisfare le richieste di contatti con le famiglie. Per le detenute e i detenuti stranieri ciò è ancora più difficile e possono trascorrere mesi o anni prima che essi riescano ad attivare contatti con le famiglie;
   alla genitorialità in carcere è negato il riconoscimento di quelli che Erving Goffman definisce «diritti sottili», ossia quelli, a rischio di invisibilità, come appunto i legami affettivi che coinvolgono i familiari e soprattutto i figli;
   l'associazione Eurochips (European Committee for Children of Imprisoned Parents) indica che il 30 per cento dei bambini figli di detenuti sviluppa comportamenti devianti per mancanza di interventi e risposte corretti. Eurochips afferma, inoltre che la possibilità per i genitori detenuti di vedere con regolarità i figli, e mantenere rapporti significativi con loro, abbassa del 40 per cento il rischio di provvedimenti disciplinari in carcere;
   il Ministero della giustizia, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'associazione Bambinisenzasbarre Onlus, quali firmatari della «Carta dei figli dei genitori detenuti» del 21 marzo 2014, condividendo le medesime preoccupazioni, hanno convenuto, all'articolo 1, di detto atto l'opportunità di «tenere in considerazione i diritti e le esigenze dei figli di minore età della persona arrestata o fermata che conservi la responsabilità genitoriale, nel momento della decisione dell'eventuale misura cautelare cui sottoporla, dando priorità, laddove possibile, a misure alternative alla custodia cautelare in carcere» e, all'articolo 3, la necessità di individuare, nei confronti di genitori con figli di minore età, misure di attuazione della pena che tengano conto anche del superiore interesse di questi ultimi;
   nello specifico caso di minorenni con madri detenute, la tutela dell'interesse superiore del fanciullo può essere al meglio attuata, compatibilmente con l'esigenza di sicurezza sociale, tramite lo strumento delle case-famiglia protette, strutture che devono essere realizzate all'esterno degli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che tengano conto in modo adeguato delle esigenze psicofisiche di crescita armonica dei bambini, ispirate a criteri prioritariamente desunti dalla prospettiva educativa;
   il momento e le modalità del colloquio sono poi aspetti particolarmente urgenti e drammatici stante il particolare significato sul piano degli affetti e delle relazioni che questo comporta. A volte atteso per settimane o mesi, avviene poi in ambienti che sono ben lontani da quei «locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati», stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 230 del 2000, articolo 37. È noto infatti che i colloqui avvengono generalmente nella confusione di un parlare, spesso urlante, di pianti, in presenza di altri detenuti sconosciuti, dove anche un abbraccio tra padri/madri e figli diventa difficile o imbarazzante per entrambi;
   inoltre, l'allontanamento improvviso dei figli dai genitori è traumatico per entrambi, così come la chiusura forzata dei figli piccoli che, incolpevoli, crescono nei luoghi di pena;
   la responsabilità genitoriale, che non deve interrompersi durante la detenzione, deve essere incentivata rispondendo a criteri psicopedagogici, salvaguardando le modalità di realizzazione degli incontri attraverso un accompagnamento educativo e la predisposizione di spazi aventi finalità socio-educativa nei quali sia garantita, tramite operatori specializzati, ospitalità alle famiglie, circostanza per un'attesa dignitosa, nonché aree di socializzazione e di gioco per i bambini (quale, ad esempio, lo «spazio giallo» come denominato da Bambinisenzasbarre Onlus, già realtà nell'esperienza pilota di San Vittore e di Bollate);
   i colloqui dei figli con madri e padri detenuti devono svolgersi in locali idonei, al fine di evitare la permanenza di bambini e ragazzi in ambienti caotici, sovraffollati e promiscui. Per ridurre l'impatto del carcere sui bambini sono indispensabili luoghi che rispettino la sensibilità dei minorenni, senza mezzi divisori e possibilmente anche all'aperto, consentendo al detenuto di svolgere attività educative e ludiche con il proprio figlio;
   è poi auspicabile un potenziamento della normativa già prevista all'articolo 30 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 relativamente ai permessi di visita al minorenne infermo. L'esigenza di tutela del fanciullo rende importante attribuire alla madre detenuta il diritto ad assistere il proprio figlio nei momenti più importanti della vita. Vi sono invece momenti, come la malattia grave o il ricovero ospedaliero, in cui il contatto viene reso indispensabile. La vicinanza ai figli è decisiva per alleviare il senso di solitudine nella struttura ospedaliera e le ansie legate alla malattia o al pericolo di perdere la vita. Per questo occorrerebbe consentire alla madre di bambini di età minore di dieci anni, in pericolo di vita, inviati al pronto soccorso o ricoverati in ospedale, di prestare assistenza, accompagnandoli e permanendo presso la struttura per l'intera durata del ricovero, essendo disumano ed inimmaginabile che il bambino possa affrontare tali situazioni senza l'assistenza della propria madre;
   è infine necessario preservare il minorenne da ogni sanzione che indirettamente possa colpirlo pregiudicandone la serenità emotiva ed il corretto sviluppo psicofisico, anche permettendo la revocabilità del decreto di espulsione disposta in corso o a fine pena, nonché come misura alternativa o sostitutiva della stessa, nei confronti della madre con figli minori di anni dieci -:

   se si intendano adottare iniziative immediate, normative o di altra natura, affinché quanto contenuto nella «Carta dei figli dei genitori detenuti» del 21 marzo 2014 trovi concreta realizzazione e applicazione;
   se si intenda seguire l'obiettivo del definitivo superamento del dramma dei bambini cresciuti in carcere tramite lo strumento delle case famiglia protette, anche attraverso le risorse e le opportunità offerte dal privato sociale, assumendo iniziative per l'estensione del beneficio dell'esecuzione della custodia cautelare e della detenzione in casa famiglia protetta, già previsto dalla legge n. 62 del 2011, alla madre di prole fino a dieci anni di età, con possibilità per il giudice di estendere l'applicazione anche oltre i dieci anni;
   quali iniziative si intendano assumere per realizzare, all'esterno degli istituti penitenziari, case famiglia protette con struttura ed organizzazione idonee alle particolari esigenze psicofisiche dell'infanzia, fornite di sistemi di controllo non visibili o percepibili del minorenne e dotate, in prevalenza, di personale in possesso di competenze pedagogiche ed educative per l'infanzia con specifico riferimento alle realtà detentive;
    se si intendano assumere iniziative per consentire alla madre detenuta di essere presente nei momenti più importanti della vita dei figli ed in caso di estremo bisogno degli stessi e in particolare, nel caso di ricovero di figlio minore di anni dieci, garantire alla madre internata o detenuta, tramite un provvedimento adottato d'urgenza, la possibilità di accompagnare il bambino presso la struttura ospedaliera e soggiornarvi per tutto il periodo del ricovero;
   se, conformemente a quanto previsto dalla «Carta dei figli dei genitori detenuti» del 21 marzo 2014, si intendano assumere iniziative per tutelare la genitorialità e l'affettività negli istituti di pena nonché per permettere un contatto diretto di madri e padri detenuti o internati con i figli minorenni già dalla prima settimana dopo l'arresto, nonché per garantire la regolarità e la qualità dei colloqui attraverso appositi spazi con finalità socio-educative dove i bambini possano sentirsi accolti e riconosciuti e nei quali sia garantita la presenza di almeno un educatore con funzioni di presa in carico della famiglia, realizzazione di attività di attesa e ludiche per i bambini, preparazione al colloquio nonché osservazione delle dinamiche comportamentali al fine di fornire risposte educative;
   se si intendano assumere iniziative per permettere lo svolgimento di colloqui personali e telefonici, fra genitori detenuti e figli, anche fuori dai limiti temporali stabiliti dagli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in orari o luoghi diversi da quelli comunemente utilizzati per gli incontri fra soggetti maggiorenni nonché in locali tali da rispettare la sensibilità dei minorenni, senza mezzi divisori o all'aperto;
   se, nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e contro ogni discriminazione nei confronti del minorenne straniero, figlio di chi ha commesso un reato, si intendano adottare le opportune iniziative normative o di altra natura al fine di permettere la revocabilità del decreto di espulsione nell'ipotesi in cui quest'ultima sia disposta o debba essere eseguita nel corso o al termine dell'espiazione di una pena detentiva, o come misura alternativa o sostitutiva della pena, nei confronti di madre con figli minori di anni dieci il cui corretto sviluppo psicofisico verrebbe pregiudicato dall'allontanamento dal territorio italiano e dal tessuto sociale di riferimento.
(5-03442)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 settembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-03442

  Con l'interrogazione indicata in oggetto si chiede articolatamente di conoscere dal Ministro della Giustizia quali iniziative intenda assumere per garantire la piena attuazione dei principi sanciti dalla «Carta dei figli di genitori detenuti», sottoscritta il 21 marzo 2014.
  Le tematiche investite dal quesito involgono valori e toccano punti di massimo interesse per l'azione del Ministero, sicché appare doveroso – in premessa – rivolgere un particolare ringraziamento agli Onorevoli interroganti che, con la loro richiesta, offrono l'occasione per operare una ricognizione tanto degli strumenti normativi, che della concreta attuazione che si registra in materia.
  Il sistema penale appresta una particolare tutela ai primari interessi del minore al corretto sviluppo psico-fisico ed alla continuità del legame affettivo con il genitore detenuto, e proprio la consapevolezza della inadeguatezza degli spazi negli Istituti Penitenziari alla piena ed effettiva tutela dei predetti valori ha condotto all'introduzione della legge 21 aprile 2011 n. 62, che ha previsto – a decorrere dal 1o gennaio 2014 – l'istituzione di strutture nuove, appositamente dedicate all'accoglienza di genitori in esecuzione penale con prole al seguito, all'interno delle quali realizzare un trattamento comunitario ispirato a quello familiare e teso alla valorizzazione della genitorialità. Faccio riferimento agli istituti a custodia attenuata per madri detenute (c.d. ICAM) ed alle case-famiglia protette.
  Tali nuove strutture si differenziano tra loro sia per il relativo status, sia per la posizione giuridica dei soggetti che sono destinate ad accogliere: gli ICAM sono, infatti, istituti penitenziari previsti a beneficio delle donne indagate o imputate sottoposte alla misura della custodia cautelare che siano incinte o madri di prole di età non superiore a 6 anni, nonché per i condannati genitori di bambini sino ai 10 anni di età che stiano scontando la pena in attesa di maturare i requisiti per accedere alla detenzione domiciliare; le case-famiglia protette sono, invece, strutture di accoglienza collocate al di fuori del circuito penitenziario, e destinate a genitori nei cui confronti è stata disposta la misura degli arresti domiciliari ed a genitori ammessi alla detenzione domiciliare ex articolo 47-ter od alla detenzione speciale ex articolo 47-quinquies dell'Ordinamento Penitenziario.
  Con decreto del Ministro della giustizia in data 8 marzo 2013, adottato in attuazione della legge citata, sono state definite le caratteristiche delle case-famiglia protette ed è stata prevista la possibilità che il Ministro della Giustizia stipuli convenzioni con gli enti locali, volte ad individuare le strutture residenziali da utilizzare a tal fine.
  In attuazione della prevalente finalità di tutelare gli interessi ed i diritti dei minori ed agevolare lo svolgersi dei loro rapporti familiari, il decreto indica la collocazione delle case-famiglia protette in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, sociosanitari ed ospedalieri, sì da garantire la fruizione di una rete integrata a sostegno dei soggetti coinvolti.
  Nella stessa direzione muove la Carta dei figli dei genitori detenuti, sottoscritta il 21 marzo 2014 dal Ministro della Giustizia, dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza e dal Presidente dell'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, riconoscendo formalmente il diritto dei minorenni alla continuità del legame affettivo con il genitore detenuto e, nel contempo, ribadendo il pieno diritto all'esercizio della genitorialità.
  Siffatto Protocollo d'intesa – che ha validità di due anni – rappresenta una assoluta novità nell'ambito dell'Unione Europea a tutela dei diritti dei 100 mila bambini e adolescenti che fanno ingresso nelle carceri italiane.
  Il Protocollo d'intesa trova applicazione non solo per i minorenni in visita negli Istituti penitenziari (per maggiorenni), ma anche per i figli di genitori detenuti negli Istituti penali minorili.
  Il codice di procedura penale, peraltro, all'articolo 275, comma IV, limita la possibilità di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di indagato genitore di figli di età non superiore a sei anni conviventi ad ipotesi di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, mentre la legge n. 62 del 2011 prevede le particolari modalità di esecuzione delle misure cautelari personali consistenti negli arresti domiciliari presso «una casa famiglia protetta» e nella «custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri».
  L'ordinamento penitenziario inoltre – come noto – prevede gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale (articoli 47-ter e 47-quinquies) finalizzati a garantire la cura e l'assistenza dei figli minori, consentendo alle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni di scontare la pena residua fino a quattro anni, oppure il residuo di maggior pena al di fuori del circuito penitenziario.
  La citata legge 62/2011 prevede anche, in tema di assistenza e visita dei genitori detenuti ai figli infermi, che, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minorenne, il genitore detenuto ha diritto di recarsi a visitare il figlio previo provvedimento del magistrato di sorveglianza o, nei casi d'urgenza, anche del direttore del carcere. E tale diritto di assistenza al figlio minorenne infermo è esteso, nei casi di figli di età inferiore a 10 anni, anche all'accompagnamento alle visite mediche specialistiche relative a gravi condizioni di salute.
  Più di recente, è da segnalare, sul piano delle iniziative di riforma della normativa vigente, che il Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014 ha approvato un disegno di legge, proposto dal Ministro della Giustizia, recante «Modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale, e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena», che contiene la delega al Governo per la modifica della disciplina vigente (nel termine di un anno): in tema di riforma dell'ordinamento penitenziario, tra i principi e criteri direttivi a cui ci si dovrà attenere nell'attuare la delega legislativa, vengono valorizzati le relazioni familiari dei soggetti detenuti ed il riconoscimento del diritto all'affettività.
  Per quanto attiene all'interesse fondamentale del minore residente in Italia a mantenere la convivenza con il genitore cittadino straniero condannato, si ricorda come l'articolo 19, comma 2, lettera c) del TU in materia di immigrazione preveda il divieto di espulsione per lo straniero che sia convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; tale divieto è esteso anche ai casi di espulsione disposta a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, stante l'espresso richiamo contenuto nel comma 9 dell'articolo 16. Inoltre, il predetto Testo Unico prevede anche, al comma 3 dell'articolo 31, che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni di tale testo unico.
  Se questo è l'ambito normativo di riferimento, le informazioni assunte presso le competenti articolazioni ministeriali offrono il quadro della concreta applicazione degli istituti finalizzati alla tutela dei beni-interessi predetti.
  Sono state chieste informazioni al competente Dipartimento per la Giustizia Minorile, nonché all'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza ed all'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, con le quali il Ministero della Giustizia ha sottoscritto il citato Protocollo d'intesa.
  Al riguardo l'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus ha evidenziato «la necessità che all'interno dell'atteso piano di riforma della giustizia vengano destinate risorse finanziarie a sostegno di progetti pilota che realizzino concretamente il Protocollo d'intesa e i lavori di monitoraggio della sua effettiva applicazione» ed ha allegato alcuni dati «della seconda edizione della ricerca europea di Bambinisenzasbarre Cope (children of Imprisoned Parents) che fotografa la situazione carceraria italiana rispetto al tema dei “bambini e carcere”»; dati che la Associazione riferisce di avere già rappresentato in sede parlamentare – specificatamente in data 23 luglio 2013 – in occasione di una audizione presso la Commissione Diritti umani del Senato.
  La Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, assunte informazioni dai 18 Istituti penali minorili presso cui vengono ristretti i minori autori di reato, ha riferito come, negli Istituti penali per minorenni (IPM), la tutela dei diritti dei minori con genitori detenuti e quella dei genitori detenuti sia ampiamente soddisfatta in quanto viene offerta ampia possibilità di coltivare il legame affettivo tra genitori – madri e padri – e figli a prescindere dalla condizione di detenzione dei genitori ed a prescindere dal genere.
  Dalla ulteriore documentazione pervenuta si evince, inoltre, che viene sempre assicurata tempestivamente – e comunque entro una settimana dall'arresto – la possibilità di svolgere colloqui visivi e telefonici tra genitori detenuti e figli e, nella maggior parte dei casi, oltre i limiti temporali stabiliti dagli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 230/00; che i colloqui visivi si svolgono sempre in spazi idonei, anche all'aperto, nel rispetto della privacy dei figli e dei genitori detenuti; che i colloqui non comportano praticamente tempi di attesa; che viene assicurato il supporto del personale educativo e di altri operatori interni ed esterni agli IPM, con modalità appropriate all'età dei bambini in visita e, talvolta, offrendo attività ludiche, nonché agevolando i genitori detenuti – ove giuridicamente consentito – nell'usufruire di permessi premio all'esterno al fine di mantenere e coltivare il legame affettivo con i figli. Inoltre, è stata sempre assicurata la possibilità ai genitori detenuti di assistere i figli nei casi di ricovero ospedaliero che si sono verificati.
  Alla data del 28 agosto 2014, risultavano essere presenti negli Istituti Penitenziari Minorili n. 325 detenuti, di cui n. 31 genitori detenuti con figli minorenni, 27 maschi e 4 femmine. I dati citati circoscrivono, dunque, la modesta incidenza di siffatte situazioni nel contesto della Giustizia Minorile.
  Significative peraltro sono alcune delle iniziative locali a cui il ministero guarda con attenzione, tra le quali, a titolo di esempio, va menzionata quella che a breve sarà attivata dall'Istituto di Potenza per favorire il mantenimento di legami affettivi tra i detenuti ed i loro familiari: il progetto, denominato «Housing» e promosso dalla Cooperativa Walden Two di Potenza in collaborazione con il volontariato locale, prevede la possibilità – per le famiglie di detenuti che risiedono in luoghi distanti dal capoluogo lucano – di usufruire di una struttura abitativa ubicata nei pressi dell'Istituto Penitenziario Minorile dove poter effettuare colloqui con i congiunti ristretti in permesso premio.
  Da una ricognizione effettuata presso tutte le strutture operative è – in buona sostanza – risultato che molte delle strutture presenti sul territorio hanno adottato prassi virtuose. Ed il Ministero è intenzionato a provvedere, all'esito della fase di monitoraggio, ad estendere a tutto il territorio nazionale le prassi migliori.
  Tutto ciò per quanto attiene alla giustizia minorile.
  Quanto ai detenuti maggiorenni ed alle loro attuali possibilità di accesso alle strutture alternative, deve, in linea generale, osservarsi come la loro realizzazione abbia subito rallentamenti e ritardi, imputabili – per gli ICAM – alla necessità di procedere a complesse progettazioni e ristrutturazioni per garantire la conformità delle sedi individuate al dettato della nuova legge; per le case-famiglia protette, si è, invece, registrata una certa difficoltà, da parte degli Enti Locali, alla loro realizzazione, stante la mancanza di finanziamenti stanziati ad hoc.
  Allo stato attuale, gli ICAM funzionanti completamente sono tre, e precisamente: l'I.C.A.M. di Milano (di fatto operativo fin dal 2007 e formalizzato con recente decreto ministeriale del 2 settembre 2013), che ospita – allo stato – 6 mamme con 7 bambini al di sotto dei tre anni di età; l'I.C.A.M. di Venezia – servente anche le esigenze della regione Emilia Romagna – entrato in funzione lo scorso 4 luglio e che può ospitare fino a 12 detenute madri con prole, che vede allo stato presenti 1 madre con 1 bambino di quattro anni e mezzo; l'I.C.A.M. di Senorbì, in Sardegna, istituito con decreto ministeriale del 12 giugno 2014 – in grado di ospitare sei detenute madri e un detenuto padre – che attualmente risulta vuoto.
  Nelle restanti Regioni, sono in corso di realizzazione alcuni rilevanti progetti, tra i quali si segnalano quello della regione Campania, oggetto di protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero volto a destinare la struttura di Lauro ad I.C.A.M per accogliere anche l'utenza delle regioni Abruzzo e Molise.
  Per completezza di informazione, si rappresenta che alla data del 4 settembre 2014 erano presenti negli istituti penitenziari del Paese n. 32 detenute madri con n. 33 bambini al seguito, oltre alle presenze negli ICAM come sopra riportate (complessivamente 7 mamme e 8 bambini).
  Quanto alle Case Famiglia Protette, sono stati ripetutamente sensibilizzati i Provveditorati regionali ad intraprendere ogni utile iniziativa di impulso e di confronto con gli Enti Locali cui è demandato il compito di individuare gli edifici idonei.
  Tra le iniziative attualmente già avviate, meritano segnalazione il «Progetto Nazionale Di Accoglienza Delle Donne Detenute» con figli fino a sei anni predisposto dalla Caritas italiana insieme ai Centri diocesani Migrantes e all'Ispettorato dei Cappellani delle carceri italiane, che assicura una rete di strutture di accoglienza disponibili su tutto il territorio nazionale e cura con grande impegno un piano di intervento che, tenendo conto della posizione giuridica delle detenute madri, predispone percorsi personalizzati in grado di garantire il reinserimento nella società; il PROTOCOLLO D'INTESA «ACCOGLIENZA MADRI DETENUTE», sottoscritto il 18 dicembre 2013 tra il Provveditorato regionale per il Piemonte e la Valle D'Aosta e l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per facilitare e monitorare il futuro inserimento di detenute madri presso le CASE FAMIGLIA gestite da detta associazione nella regione Piemonte e su tutto il territorio nazionale; il progetto, predisposto dal Provveditorato regionale per il Lazio, per il finanziamento e la realizzazione di una casa-famiglia protetta con fondi provenienti da donazioni private, progetto nel quale sono segnalati anche gli enti del privato sociale disponibili alla gestione della struttura; e, da ultimo, va ricordata anche la decisione, adottata nel Lazio dall'Assessorato alla sicurezza, di destinare gli immobili confiscati alla mafia non solo ad I.C.A.M., ma anche a «case famiglia protette» previa concessione degli stessi ai Comuni con precisa destinazione d'uso.
  Riguardo, invece, alla tutela dei minori che accedono al carcere per l'esercizio del diritto di visita, anche negli istituti ordinari è in corso una attenta opera di
sensibilizzazione per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa.
  Al fine di evitare che il protocollo possa rimanere una mera dichiarazione d'intenti, è stata prevista l'istituzione di un Tavolo permanente, composto da rappresentati delle Autorità firmatarie del documento, avente, tra l'altro, lo scopo di svolgere un monitoraggio periodico sulla sua attuazione; tavolo che, riunitosi una prima volta lo scorso mese di luglio, riprenderà i lavori entro il corrente mese. Il DAP ha, comunque, nel frattempo invitato i Provveditori regionali sia a valorizzare presso le singole Direzioni l'alta finalità che si intende raggiungere, sia a divulgare e condividere le iniziative già in atto o in fieri, chiedendo di segnalare eventuali difficoltà che dovessero presentarsi alla piena realizzazione di quanto previsto nel protocollo. È stato, altresì, svolto un monitoraggio inteso ad accertare l'esistenza o la prevista realizzazione di ludoteche per i colloqui (essenziali almeno nelle Case di reclusione) e di «spazi bambini» (qualora i colloqui non avvengano in ambienti appositamente dedicati); la realizzazione di «spazi bambini» nelle sale di attesa (ove non sia operativo il servizio di prenotazione dei colloqui); la previsione di colloqui anche in fasce pomeridiane e nei giorni festivi per non ostacolare la frequenza scolastica; il numero dei minori che accedono al carcere per esercitare il diritto di visita.
  In attesa della completa acquisizione ed elaborazione di tali dati, l'Istituto Superiore di studi Penitenziari – in aderenza a quanto previsto dall'articolo 4 del protocollo di Intesa – ha previsto, nel piano annuale della formazione 2014, corsi di aggiornamento del personale sulla «qualità dell'esecuzione penale» incentrati sul tema dell'affettività in carcere. In particolare, è stata prevista una specifica formazione del personale per assicurare adeguata assistenza ai minorenni ed alle famiglie durante le visite ai congiunti detenuti.
  A conferma di come l'Amministrazione riconosca fondamentale importanza alla tutela dei legami familiari e genitoriali dei reclusi, si osserva, infine, come numerosi siano stati gli interventi finalizzati a sollecitare la revisione delle prassi organizzative e degli spazi comuni (sale colloqui, aree verdi, sale di attesa) frequentati dalle famiglie dei detenuti, con particolare riferimento ai bambini in visita, mediante realizzazione di interventi strutturali di rimozione di barriere e schermature nelle sale colloqui della maggior parte degli Istituti Penitenziari del territorio. Sono state, inoltre, attrezzate aree verdi con giochi per bambini ed allestite ludoteche con presenza di animatori in numerose realtà, con esperienze educative condotte in autonomia o in attuazione di convenzioni con Associazioni (Telefono Azzurro, Bambinisenzasbarre), ed altri organismi attivi nel settore della tutela dell'infanzia; il tutto anche al fine di ottemperare alle prescrizioni CEDU.
  Il complesso degli interventi operati e l'impegno ad ottimizzarne ulteriormente i risultati ci auguriamo che rassicurino gli Onorevoli interroganti riguardo la massima priorità che il Ministro della Giustizia riserva al delicato equilibrio, in termini di minor sacrificio, tra diritti fondamentali della persona e – soprattutto – dei minori ed esigenze di sicurezza della collettività. Ribadisco comunque la piena disponibilità anche a valutare qualsiasi proposta o contributo concreto verrà dalle Forze parlamentari, non solo sul piano delle iniziative normative, ma anche su quello della concreta attuazione della legislazione e dei protocolli, oltre che per il reperimento delle necessarie risorse.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1991 0176

EUROVOC :

detenuto

stabilimento penitenziario

fanciullo

carcerazione

minore eta' civile

espulsione

sostegno di famiglia