ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03374

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 275 del 30/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: MORETTO SARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 30/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/07/2014
Stato iter:
31/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 31/07/2014
Resoconto MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 31/07/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 31/07/2014
Resoconto MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 31/07/2014

SVOLTO IL 31/07/2014

CONCLUSO IL 31/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03374
presentato da
MORETTO Sara
testo di
Mercoledì 30 luglio 2014, seduta n. 275

   MORETTO, CAUSI. — Al Ministro dell’economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2006, per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito;
   il Fondo è alimentato, previo versamento al bilancio dello Stato, dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
   con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007, n. 116, è stato emanato il regolamento di attuazione, con il quale si stabiliscono i criteri per la definizione dei conti cosiddetti dormienti e le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti;
   a seguito di ulteriore modifica alla disciplina di riferimento, l'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, ha previsto che nel fondo di garanzia per le vittime di frodi finanziarie sopra citato, confluiscano, oltre ai rapporti definiti come dormienti, anche gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione, gli importi delle polizze assicurative prescritte e gli importi dovuti ai beneficiari di buoni postali fruttiferi, emessi dopo il 14 aprile 2001 e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto;
   una parte di tali rapporti è ancora a disposizione degli aventi diritto, poiché non ancora prescritta, mentre un'altra parte è costituita da rapporti prescritti sin dal momento in cui sono divenuti «dormienti» ed anche da rapporti «dormienti» successivamente prescritti in quanto decorso il termine utile per reclamarli;
   il Fondo destinato al risarcimento delle vittime di frodi finanziarie è stato negli ultimi anni utilizzato per scopi estranei alla originaria finalità quali, ad esempio, il finanziamento della cosiddetta social card, la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione e il finanziamento del fondo esuberi di Alitalia;
   ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è istituito presso la Consob il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, destinato all'indennizzo dei danni patrimoniali causati ai clienti a seguito dei dissesti degli intermediari cui si sono rivolti;
   detto fondo, a distanza di anni dalla sua istituzione, non è ancora operativo a causa della insufficiente dotazione finanziaria, essendo il fondo finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme che disciplinano le attività degli intermediari;
   per migliorare il coordinamento e la gestione dei due citati fondi sarebbe auspicabile rafforzare il fondo di garanzia istituito presso la Consob, consentendone finalmente l'attivazione, anche prevedendo la possibilità di far confluire nel fondo di garanzia le disponibilità dei «rapporti dormienti» e ampliandone l'operatività al fine di indennizzare anche i risparmiatori vittime di frodi finanziarie –:
   a quanto ammontino complessivamente le risorse provenienti dai conti «dormienti» versate dagli intermediari al Ministero dell'economia e delle finanze e quante risorse del fondo siano attualmente disponibili, nonché quali iniziative, anche normative, intenda adottare per migliorare il coordinamento e la gestione dei due citati fondi, a tal fine prevedendo una adeguata integrazione delle dotazioni finanziarie necessaria al funzionamento, ovvero l'accorpamento dei due fondi, in modo da poter disporre concretamente delle risorse necessarie agli scopi previsti dalla legge. (5-03374)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 31 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03374

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Moretto e Causi chiedono a quanto ammontino le risorse provenienti dai conti dormienti versate dagli intermediari al Ministero dell'economia e delle finanze e quali iniziative, anche di natura normativa, si intendano porre in essere per migliorare il coordinamento e la gestione con il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, istituito presso la Consob.
  Al riguardo, si fa presente che l'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 ha istituito un Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito, alimentato dagli importi dei rapporti definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario.
  Giova precisare che la definizione dei presupposti, delle procedure e dei criteri per il riconoscimento degli indennizzi ai risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, è subordinata al previo accertamento delle risorse del Fondo conti dormienti, il cui ammontare è soggetto alla decurtazione degli importi da rimborsare agli aventi diritto dei conti dormienti, che ne abbiano fatto richiesta entro i termini della prescrizione legale di durata decennale. Le procedure di rimborso sono attualmente in corso e non è possibile al momento prevederne l'esito.
  Per quanto riguarda, poi, la possibilità di integrare il citato fondo con il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, istituito presso la Consob dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 179 del 2007, si fa presente che le condizioni di intervento dei predetti Fondi non sono assimilabili e, pertanto, si ritiene che le difficoltà operative dei sistemi di indennizzo non possano essere superate con il coordinamento o l'accorpamento dei fondi in questione.
  Per quanto concerne, infine, l'ammontare delle risorse, si fa presente che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito, ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito nella legge n. 33 del 2009 il capitolo di spesa n. 2176 «Somma da versare ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinata agli interventi previsti in favore delle vittime di frodi finanziarie, dei titolari dei conti correnti e dei conti bancari dormienti, dei beneficiari della carta acquisti, nonché per il finanziamento della ricerca scientifica» il quale, al momento, non presenta alcuna disponibilità.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA ( CONSOB ), DECRETO LEGGE 2008 0134, L 2005 0266

EUROVOC :

frode

danno