ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03282

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 269 del 22/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: BORDO FRANCO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 22/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 22/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 22/07/2014
Stato iter:
23/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/07/2014
Resoconto BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 23/07/2014
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 23/07/2014
Resoconto BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/07/2014

SVOLTO IL 23/07/2014

CONCLUSO IL 23/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03282
presentato da
BORDO Franco
testo di
Martedì 22 luglio 2014, seduta n. 269

   FRANCO BORDO e PALAZZOTTO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la Commissione europea ha stigmatizzato che il sistema ordinamentale italiano dimostri, da lungo tempo, un'intrinseca inefficacia a garantire il recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei «prelievi» sulle eccedenze di produzione delle «quote latte» (cosiddetti «prelievi supplementari»);
   i regolamenti comunitari n. 804/68, n. 856/84 e n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) assegnano, a ciascuno Stato membro, dei massimali di produzione del latte e di prodotti lattieri che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato membro, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica;
   lo sforamento di tale tetto massimo, da parte del singolo produttore, impone al medesimo di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato cui appartiene, un importo di denaro qualificato come «prelievo supplementare»;
   l'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, ha prorogato il sistema delle «quote latte» fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il regime delle quote cesserà il 31 marzo 2015;
   il mancato pagamento dei «prelievi», da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione già promosse dalla Commissione europea fra il 1994 e il 1998, poi archiviate a seguito del ripetuto intervento del legislatore italiano, con una serie di provvedimenti ritenuti dalla Commissione adeguati a soddisfare le proprie richieste;
   con decisione 2003/530/CE del 16 luglio 2003, la Commissione europea ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti da quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Un certo numero di produttori aderì a detti piani di rateizzazione;
   la Commissione europea in data 20 giugno 2013 ha inviato all'Italia, la messa in mora. Di fatto, la Commissione europea ha posto l'Italia sotto procedura di infrazione (n. 2013/2092 – articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) per il mancato recupero alle casse dello Stato, a tutt'oggi, di prelievi per un importo di 1,423 miliardi di euro. Questa cifra corrisponde al debito, fino ad oggi e per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009, dei produttori lattieri che non hanno aderito ai programmi di rateizzazione (per scelta o in quanto esclusi dalla «copertura» di cui alla citata decisione), calcolato al netto di 158 milioni di euro non più recuperabili;
   la paralisi di tali pagamenti è imputabile, secondo la Commissione, a vari livelli del sistema ordinamentale italiano:
    a) la stessa normativa nazionale sarebbe divenuta deficitaria, dopo che la legge n. 44 del 2012 ha permesso, ai soggetti debitori di enti pubblici che versino in condizioni di «oggettiva difficoltà economica» (ivi compresi i debitori di prelievi sulle eccedenze lattiere) di dilazionare i pagamenti (anche al di fuori dell'adesione ai piani di rateizzazione);
    b) gli «accertamenti» delle somme dovute, da parte dell'amministrazione italiana, sarebbero resi alquanto difficoltosi dalla confusione delle regole circa la quantificazione delle quote latte spettanti ai singoli produttori;
    c) dopo l'accertamento, la riscossione del prelievo dovuto è stata messa in forse, principalmente, dal fatto che le aziende, destinatarie degli ordini di pagamento emessi dalla pubblica amministrazione, hanno spesso impugnato gli stessi di fronte ai giudici nazionali ottenendo sovente una sospensiva cautelare dell'esecutività dell'ingiunzione stessa, prima della definizione della vertenza. Allo stato, tali procedimenti giudiziari sono ancora pendenti e, per quanto può ragionevolmente prevedersi, lontani dalla relativa decisione;
   la Commissione europea ha messo sotto accusa la gestione degli arretrati di quella fascia di produttori che non ha aderito ad alcuna rateizzazione (ne sono state fatte due concordate in sede Ecofin) e che dunque risulta totalmente inadempiente. Per la Commissione l'assenza di progressi significativi del recupero delle multe dopo tanti richiami e campanelli d'allarme, non poteva che concretizzarsi in una procedura di infrazione;
   due anni fa la Corte dei conti aveva denunciato, con una relazione circostanziata, il rischio dell'apertura di una falla nel bilancio dello Stato e, precisamente, «... questo modo di procedere consente di mantenere sommerso un debito a carico del bilancio statale ...» sottolineando la «... pericolosità finanziaria delle ingenti anticipazioni di tesoreria, ...»;
   lo Stato italiano per far fronte agli impegni con la Commissione europea, che altrimenti si sarebbe rivalsa sui contributi agli agricoltori, è ricorso alle anticipazioni di tesoreria statale, il tutto per sanare un buco di complessivi 4,4 miliardi di euro;
   il recupero delle somme dovute riguardano le pendenze di circa duemila produttori di cui seicento di loro devono pagare somme superiori a 300 mila euro. Il comportamento di questi soggetti produce una distorsione delle regole del mercato, nonché una concorrenza sleale nei confronti della stragrande maggioranza dei trentotto mila allevatori che si sono messi in regola e hanno rispettato le norme negli anni, acquistando o affittando quote per un valore complessivo di 2,42 miliardi di euro;
   in merito alla vicenda suddescritta in data 6 giugno 2014, la Commissione europea ha inviato al Consiglio dell'Unione europea una relazione (COM(2014) 334) relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 a norma dell'articolo 3 della decisione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003 del Consiglio. La relazione costituisce la valutazione della Commissione sui progressi comunicati dalle autorità italiane, con riferimento al 2012, nel recupero del prelievo supplementare sia nei periodi contemplati dalla decisione del Consiglio che in quelli non contemplati dalla citata decisione –:
   quali interventi urgenti il Ministro intenda porre in essere per dirimere la vicenda illustrata in premessa. (5-03282)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-03282

  In ordine all'interrogazione in oggetto, con cui si chiede al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di conoscere quali interventi intenda porre in essere per dirimere la vicenda legata ai «prelievi» sull'eccedenze di produzione delle «quote latte», faccio presente che, a conclusione della procedura di infrazione n. 2013/2092, la Commissione europea ha emesso un parere motivato nei confronti del nostro Paese per il mancato recupero dei prelievi sul latte.
  Siamo consapevoli che la questione posta dagli interroganti è evidentemente delicata; ritengo, quindi, necessario agire con la massima determinazione per evitare che in futuro possano ripetersi disfunzioni simili a quelle sinora registrate.
  Al riguardo preciso che l'avvio di una procedura d'infrazione a carico dell'Italia si fonda sulla circostanza per la quale il nostro Paese non avrebbe dimostrato di essersi sufficientemente adoperato per recuperare gli importi dovuti dai produttori. Si tenga presente che il prelievo da recuperare ammonta a 1,4 miliardi di euro circa e che nel corso degli anni è già stato versato dall'Italia all'Unione europea sotto forma di trattenute operate sui trasferimenti dall'Unione al nostro Paese.
  In particolare, nel breve periodo saranno messe in campo tutte le azioni necessarie finalizzate al recupero dei crediti esigibili, tenendo sempre in debita considerazione che ne esistono altri che al momento risultano non esigibili.
  Preciso, che a tale intento dovrà essere praticato ogni sforzo per garantire la concreta e rapida applicazione delle procedure stabilite all'articolo 8-quinquies, comma 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che attribuisce all'AGEA il compito di procedere ai recuperi forzosi, avvalendosi di Equitalia per la formazione e stampa dei ruoli e della Guardia di finanza per la consegna delle cartelle esattoriali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

procedura CE d'infrazione

campagna agricola

produzione di latte

quota agricola

eccedenza di produzione

sostegno agricolo

organizzazione comune di mercato

debito

concorrenza