ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03276

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 269 del 22/07/2014
Abbinamenti
Atto 5/03275 abbinato in data 23/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 22/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/07/2014
Stato iter:
23/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 23/07/2014
Resoconto PAGANO ALESSANDRO NUOVO CENTRODESTRA
 
RISPOSTA GOVERNO 23/07/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/07/2014
Resoconto PAGANO ALESSANDRO NUOVO CENTRODESTRA
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 23/07/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/07/2014

DISCUSSIONE IL 23/07/2014

SVOLTO IL 23/07/2014

CONCLUSO IL 23/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03276
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Martedì 22 luglio 2014, seduta n. 269

   PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   a numerosi contribuenti sono stati notificati negli ultimi mesi provvedimenti esecutivi, da parte dell'Agenzia delle entrate e dell'agente di riscossione, per l'esazione di obblighi fiscali non assolti a causa della condotta fraudolenta da parte di consulenti fiscali e tributari fiduciariamente delegati;
   in alcuni casi, a fronte del versamento, a favore dei consulenti fiscali, degli importi necessari all'assolvimento degli obblighi tributari, sono stati riprodotti modelli di versamento contraffatti comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte che hanno permesso ai professionisti di appropriarsi illecitamente di ingenti somme di denaro;
   i numerosi contribuenti truffati si sono visti così notificare cartelle esattoriali con importi ingenti relativi a debiti di imposte e contributi comprensivi di interessi e mora per milioni di euro;
   molti commercianti e imprenditori si trovano ad affrontare una grave difficoltà finanziaria, in quanto impossibilitati a far fronte alle richieste erariali, pur avendo operato in buona fede e nonostante abbiano denunciato l'operato del consulente all'autorità giudiziaria –:
   quali iniziative intenda adottare al fine di evitare che i contribuenti truffati debbano incorrere nel pagamento di sanzioni, interessi ed aggi su tributi erariali che hanno omesso di pagare in buona fede, a tal fine anche prevedendo la possibilità di sospendere gli obblighi fiscali derivanti dagli accertamenti esecutivi e dalle cartelle esattoriali notificate fino alla data di conclusione dei procedimenti penali e civili, evitando così che molte aziende di piccole dimensioni siano costrette a chiudere le proprie attività.
(5-03276)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03276

  Con le interrogazioni in oggetto, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali misure si intenda adottare in relazione alla situazione di quei contribuenti (commercianti, imprenditori, eccetera), oggetto di provvedimenti esecutivi da parte dell'Agenzia delle entrate e dell'agente della riscossione per obblighi fiscali non assolti causa condotta fraudolenta da parte dei consulenti fiscali e tributari cui si erano affidati.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  Il nostro ordinamento ha previsto specifiche norme per tutelare quei contribuenti in buona fede che, a causa della condotta illecita esclusivamente riconducibile a soggetti terzi, siano stati destinatari di provvedimenti impositivi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, del 1997, «Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi».
  La norma sopra citata, pertanto, nell'ipotesi di omesso pagamento del tributo determinato da fatto illecito altrui, esclude la punibilità del contribuente, sostituto o responsabile d'imposta, ossia l'applicabilità in capo a quest'ultimo delle relative sanzioni, secondo il principio generale della personalità della responsabilità per le sanzioni amministrative (articolo 5 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997).
  Si evidenzia che l'esimente in questione non presuppone la condanna del terzo, bensì la sola denuncia del fatto illecito a lui esclusivamente addebitabile. Inoltre, come precisato con circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, tale causa di non punibilità opera anche quando il fatto illecito sia addebitabile a soggetti diversi da professionisti qualificati iscritti in appositi albi.
  In questo caso, tuttavia, il contribuente è responsabile per le sanzioni quando abbia conferito il mandato per l'esecuzione del pagamento a soggetto non affidabile secondo criteri di ordinaria diligenza, vi sia stata, cioè, una sua culpa in eligendo. Alla medesima conclusione deve giungersi quando vi sia stata culpa in vigilando del contribuente circa l'assolvimento effettivo dell'obbligo tributario.
  L'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, inoltre, come affermato dalla citata circolare n. 180 del 1998 e da consolidata giurisprudenza, non ha peraltro abrogato l'articolo 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, che disciplina il procedimento di sospensione della riscossione delle sanzioni per omesso versamento su istanza del contribuente fino al giudizio di condanna definitiva del terzo, e la procedura di eventuale commutazione e sgravio delle somme sospese.
  In particolare, ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 2, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, «la sospensione è disposta dal responsabile della direzione regionale delle entrate territorialmente competente, che provvede su istanza del contribuente o del sostituto d'imposta, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, dopo il pagamento dell'imposta ancora dovuta, e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente».
  Tale procedura, quindi, riguarda esclusivamente le sanzioni pecuniarie e non anche l'imposta dovuta, il cui versamento, anzi, costituisce uno dei presupposti per ottenere il beneficio della sospensione delle sanzioni.
  Dopo che la sentenza di condanna sia divenuta definitiva, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha irrogato le sanzioni commuta l'atto di irrogazione a carico del professionista e ne dispone lo sgravio in favore del contribuente.
  Nel caso in cui intervenga una sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente potrà continuare ad avvalersi della sospensione del pagamento delle sanzioni «a condizione che promuova azione civile entro tre mesi dalla sentenza, fornendone prova all'Ufficio tributario competente».
  In tale ipotesi, lo sgravio del pagamento delle sanzioni a favore del contribuente è disposto «qualora il professionista sia condannato nel giudizio civile con sentenza irrevocabile». Invece, nel caso in cui l'azione penale nei confronti del professionista si concluda con una sentenza assolutoria, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate revoca il provvedimento di sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente con una maggiorazione pari al 50 per cento delle stesse. Per tutta la durata del giudizio penale a carico del professionista i termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni sono sospesi (cfr. articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge n. 423 del 1995).
  Da ultimo, giova ricordare che il legislatore, al comma 6-bis del sopra citato articolo 1 della legge n. 423 del 1995, ha previsto la possibilità per il contribuente che versi in «comprovate difficoltà di ordine economico», di ottenere la sospensione – per i due anni successivi alla scadenza del pagamento – anche del tributo (e dei relativi interessi) in caso di violazione per omesso versamento addebitabile esclusivamente al fatto illecito del terzo, previa presentazione della relativa istanza e denuncia del professionista da parte del contribuente che dimostri di aver provvisto quest'ultimo delle somme necessarie ad effettuare il versamento. La sospensione del tributo, tuttavia, è disposta a seguito di rilascio, da parte del contribuente, di apposita garanzia nelle forme previste per i rimborsi IVA, ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa.
  In tal caso, sono dovuti gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, a decorrere dal 1o ottobre 2009, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 21 maggio 2009.
  Infine, dopo che è decorso il biennio, in caso di «temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente», quest'ultimo potrà in ogni caso attivare la disciplina generale della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE

EUROVOC :

imposta

debito