ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03273

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 269 del 22/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: SBERNA MARIO
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 22/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BINETTI PAOLA PER L'ITALIA 22/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/07/2014
Stato iter:
23/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/07/2014
Resoconto BINETTI PAOLA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 23/07/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/07/2014
Resoconto BINETTI PAOLA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/07/2014

SVOLTO IL 23/07/2014

CONCLUSO IL 23/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03273
presentato da
SBERNA Mario
testo di
Martedì 22 luglio 2014, seduta n. 269

   SBERNA e BINETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'Europa chiede nuove regole sul gioco d'azzardo per un efficace contrasto alla ludopatia e in questo senso detta nuove indicazioni a tutela dei consumatori, che – almeno in teoria – sono già norme vigenti in Italia, dove sono già previste sanzioni in caso di violazione;
   la legge n. 88 del 2009 – legge comunitaria 2008 – per quanto riguarda i giochi on line, all'articolo 24, comma 17, prevede che i concessionari adottino accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario (lettera e); la successiva lettera h), attraverso il cosiddetto «conto di gioco» crea una sorta di autolimitazione obbligatoria per il giocatore, in quanto al momento dell'apertura del conto stabilisce i propri limiti di spesa settimanale o mensile, con conseguente inibizione dell'accesso al sistema in caso di raggiungimento della soglia predefinita; attraverso l'anagrafe dei conti di gioco, viene monitorata l'attività di ciascun giocatore, in quanto all'apertura del conto il giocatore deve fornire il proprio codice fiscale, che viene incrociato con la banca dati SOGEI per verificarne l'effettiva esistenza, e il sistema di controllo permette di tracciare e memorizzare in modo nominativo tutte le transazioni di gioco dei giocatori italiani;
   alcune disposizioni in tema di tutela dei minori erano originariamente contenute all'articolo 110, commi 8 e 8-bis, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931); l'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, oltre a ribadire, al comma 20, il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni, ai commi 21 e 22 inasprisce le sanzioni e porta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro (in precedenza da 500 a 1.000 euro); la reiterazione della violazione è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da 10 fino a 30 giorni (in precedenza fino a 15 giorni);
   la legge di stabilità 2011 – legge n. 220 del 2010 –, all'articolo 1, comma 70, primo periodo, ha previsto che con decreto interdirigenziale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli e del Ministero della salute fossero adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo;
   l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 158 del 2012 prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (video lottery) e nei punti vendita in cui si esercita, come attività principale, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta;
   l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 158 del 2012 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro;
   l'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge n. 158 del 2012 reca una disposizione di indirizzo, ai sensi della quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo; da ultimo, l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012 prevede l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita);
   l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 158 del 2012 dispone che dal 1o gennaio 2013, al fine di contenere la diffusione delle dipendenze dalla pratica di gioco con vincite in denaro, sono vietati messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e nelle rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani; sono peraltro vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, ovvero che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco; il comma 4-bis prevede che la pubblicità riporti in modo visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato; se tale percentuale non è definibile, deve essere indicata la percentuale storica per giochi similari;
   l'agenzia delle dogane e dei monopoli non promuove la pubblicità dei prodotti dei giochi pubblici: essa viene effettuata direttamente dai concessionari; i messaggi istituzionali utilizzati dall'Amministrazione sono diretti unicamente alla sensibilizzazione sul gioco responsabile, legale, sulla tutela dei giovani ed, in particolare, sul divieto di gioco ai minori;
   per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; in caso di utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco (slot machine, videolottery), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, e conseguentemente i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore;
   la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), all'articolo 1, comma 391, ha prorogato il termine per l'emanazione del decreto al 30 giugno 2013 che detta le linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo; ha inoltre disposto che, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, l'agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvii, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici;
   la Conferenza delle regioni ha approvato una relazione sul gioco d'azzardo patologico in cui fa notare che non esiste un quadro normativo di riferimento che definisca il gioco d'azzardo patologico come un problema di salute e ne stabilisca la responsabilità della cura; di conseguenza le iniziative di prevenzione, cura e assistenza alle persone con problemi di gioco d'azzardo patologico (Gap) e dei loro familiari, non essendo inserite nei livelli essenziali di assistenza, sono state lasciate alla sensibilità di alcuni amministratori regionali e di professionisti del settore, sia appartenenti alle aziende sanitarie locali che al privato sociale –:
   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per sanzionare puntualmente la sistematica trasgressione delle norme e dei criteri relativi al gioco d'azzardo chiaramente fissati in leggi già approvate dal Parlamento (legge n. 88 del 2009; decreto-legge n. 98 del 2011; legge n. 220 del 2010; legge di stabilità 2011; decreto-legge n. 158 del 2012; legge n. 228 del 2012, legge di stabilità 2013), attualmente riproposte anche in sede europea.
(5-03273)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03273

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo di adottare iniziative volte a sanzionare puntualmente le sistematiche trasgressioni delle recenti norme che hanno fissato criteri e limiti relativi al gioco d'azzardo in maniera tale da assicurare un efficace contrasto al fenomeno della ludopatia conseguente a gioco compulsivo.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si riferisce quanto segue.
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge una costante e continua attività di controllo e repressione nel settore dei giochi.
  Nel corso del 2013 sono stati effettuati oltre 38.000 controlli mentre nel 2014 i controlli sinora svolti superano i 20.000.
  Per quanto attiene ai controlli nei confronti dei minori si riportano nei due prospetti che si allegano i controlli eseguiti a tutela delle norme sul divieto di gioco minorile, negli anni 2013 e 2014.
  Per quanto attiene, invece, ai controlli e alle sanzioni applicate in relazione alle norme sulla pubblicità, giova osservare che tali tipi di controlli vengono svolti nel corso dell'ordinaria attività istituzionale dell'Agenzia in relazione all'osservanza delle disposizioni in materia di gioco, ivi comprese quelle sulla pubblicità.
  Infine, si sottolinea che indubbiamente, in sede di attuazione dei principi di delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014 n. 23, che reca, tra l'altro anche criteri per la revisione del sistema sanzionatorio, potrà trovare attuazione una revisione organica della materia, anche orientata al recepimento delle indicazioni fornite dai servizi della Commissione europea con la recente raccomandazione del 14 luglio 2014.

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Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2012 0228

EUROVOC :

gioco d'azzardo

monopolio

protezione del consumatore

programma audiovisivo

minore eta' civile

protezione dell'infanzia