ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03268

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 268 del 21/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 21/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 21/07/2014
Stato iter:
25/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/09/2014
Resoconto BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 25/09/2014
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/07/2014

DISCUSSIONE IL 25/09/2014

SVOLTO IL 25/09/2014

CONCLUSO IL 25/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03268
presentato da
PISANO Girolamo
testo di
Lunedì 21 luglio 2014, seduta n. 268

   PISANO e LUIGI GALLO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   nel 2008 fu avviato – nella zona litoranea compresa tra il mare ed il centro storico della città di Salerno – un impressionante intervento edificatorio che già oggi consta di uno smisurato edificio privato (denominato «Crescent» per la sua forma semicircolare) e di un enorme parcheggio fuori terra, con sovrastante spazio pubblico, (cosiddetta «Piazza della Libertà»);
   l'area interessata dal deprecabile intervento è sottoposta a tutte le disposizioni della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), per effetto dell'articolo 142, comma 1, lettera a), in quanto compresa nei 300 metri dalla battigia e lettera c), perché ricadente nella fascia di 150 metri dal torrente Fusandola, classificato come «acqua pubblica» con regio decreto 7 maggio 1899;
   l'oggettivo impatto determinato dalle costruzioni (peraltro accertato anche dalla competente direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici), l'irreversibile alterazione dello skyline urbano, la perdita di elementi identitari della città e delle visuali di pubblico godimento, fanno ritenere che ci si sia posti in chiara violazione dei principi di tutela del paesaggio sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, integrando, tra l'altro, la fattispecie prevista e punita dall'articolo 734 del codice penale;
   le devastanti opere edili, pubbliche e private, sono state sottoposte a sequestro giudiziario penale, sia per i gravissimi dissesti verificatisi nel corso della costruzione della piazza che per le ipotesi di reato attinenti ai vari atti di assenso, tra cui le autorizzazioni paesaggistiche nn. 20 del 2008 e 164 del 2008, formatesi in circostanze inquietanti, anche per silentium, con il concorso degli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   a seguito di complesse indagini – supportate da approfondita c.t.u. – la procura della Repubblica ha chiesto – per una pluralità di ipotesi di reato – il rinvio a giudizio di 31 indagati (tra cui, oltre al sindaco De Luca e a numerosi dirigenti del comune di Salerno, anche funzionari ed ex dirigenti della locale soprintendenza) e il giudice per le indagini preliminari ha fissato la relativa udienza preliminare per il 9 ottobre 2014;
   la VI sezione del Consiglio di Stato, accogliendo l'appello proposto da Italia Nostra ONLUS – ha disposto – con sentenza n. 6223 del 15 ottobre 2013 – l'annullamento delle anomale autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal comune di Salerno chiarendo che «le nuove eventuali autorizzazioni dovranno... essere oggetto di rinnovate valutazioni da parte dei competenti uffici e, in particolare, della Soprintendenza»;
   con successiva sentenza n. 1472/2014, la medesima Sezione del Consiglio di Stato – adita dal privato ex articolo 112, comma 5, del codice di procedura amministrativa – ha chiarito che «la fase di rinnovazione degli atti di autorizzazione paesaggistica è ammissibile e che la stessa deve svolgersi nel rispetto delle norme sul procedimento e sulla competenza contenute nell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)»;
   in ottemperanza al giudicato amministrativo, il comune di Salerno ha chiesto alla Soprintendenza i pareri finalizzati al rilascio di «nuove» autorizzazioni paesaggistiche, inerenti tanto al piano urbanistico attuativo dell'intera area che alle opere da esso previste e, in parte, già realizzate;
   nel mese di giugno 2014, il Soprintendente di Salerno, ingegner Miccio, ha riscontrato le istanze con preavvisi di diniego ex articolo 10-bis, della legge n. 241 del 1990 e, illustrando i motivi ostativi all'accoglimento delle stesse, ha dato atto delle valutazioni contrarie all'intervento già formulate da vari uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (tra cui la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania) cui ha aggiunto le proprie;
   nelle stesse note, il Soprintendente:
    a) riferisce di numerose, inquietanti e non meglio precisate «interlocuzioni» che – avvenute tra il sindaco De Luca e gli uffici del Ministero – avrebbero determinato la formazione e la conferma degli atti autorizzativi poi riconosciuti illegittimi dal Consiglio di Stato e, dunque, annullati;
    b) propone – su conforme parere del segretario generale del Ministero, architetto Antonia Pasqua Recchia – la costituzione di «un tavolo tecnico in grado di superare i motivi ostativi qui rappresentati... come auspicato nella comunicazione del Segretario Generale del 19 giugno 2014»;
   al riguardo, si osserva che, nella vigente normativa, il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche avviene a seguito di un procedimento complesso, conseguente all'attività coordinata degli enti locali (regioni o comuni delegati) e delle soprintendenze;
   in tale articolata procedura, analiticamente definita dalla legge:
    a) il sindaco non è titolare di alcun potere che, viceversa, è affidato – per gli aspetti di stretta competenza comunale – alla commissione locale per il paesaggio ed al dirigente al ramo;
    b) l'unico organo ministeriale deputato per legge ad esprimere il parere – obbligatorio e vincolante – di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146, è il soprintendente, restando esclusi da tale incombenza tutti gli altri uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ancorché a lui sovraordinati;
   dal carteggio di cui si è potuto prendere visione, si è appreso con sconcerto che:
    le cosiddette «interlocuzioni» del sindaco De Luca con organi ministeriali impropri, iniziate nel 2008, sarebbero tuttora in corso con gli alti dirigenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, architetto Antonia Pasqua Recchia, architetto Roberto Banchini, dottor Giampaolo D'Andrea, e altri, nessuno di essi a quanto risulta agli interroganti deputato all'adozione di provvedimenti inerenti alla questione in argomento;
    i suddetti dirigenti avrebbero addirittura ipotizzato la costituzione di un anomalo «tavolo tecnico», non previsto dalla legge, e finalizzato al superamento dei «motivi ostativi» che – inerenti ai danni paesaggistici già prodotti e paventati – sono già stati accertati –:
   se sia al corrente di tali anomale interlocuzioni, specificando in quali atti, provvedimenti e/o accordi si siano concretizzate;
   se non ritenga irrituale sospendere una procedura tipizzata e calendarizzata per legge, al fine di insediare un non meglio definito «tavolo tecnico in grado di superare i motivi ostativi», questi ultimi attinenti palesemente ai rilevantissimi danni causati ai beni protetti;
   acclarato che il parere previsto dall'articolo 146 del codice dei beni culturali è esclusivamente del soprintendente, con quale autorità, in virtù di quale normativa ed a seguito di quali «interlocuzioni» il segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo abbia ipotizzato una procedura che agli interroganti appare contra legem;
   se sia al corrente che il sindaco di Salerno dottor Vincenzo De Luca, che dovrebbe partecipare al Tavolo Tecnico è indagato dalla procura della Repubblica di Salerno anche per le attività svolte in relazione al rilascio, nel 2008, delle autorizzazioni paesaggistiche poi annullate dal Consiglio di Stato;
   se e quali iniziative intenda porre in essere per garantire la tutela dei beni istituzionalmente affidata al suo dicastero e assicurare che le procedure di cui si è detto si svolgano nell'alveo della legalità. (5-03268)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 settembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-03268

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Pisano, chiede quali iniziative il Ministero intenda intraprendere per garantire la tutela paesaggistica dei luoghi interessati dall'edificazione dell'edificio denominato Crescent.
  Al riguardo, posso rassicurare l'On.le interrogante sul fatto che l'amministrazione, attraverso i suoi competenti organi periferici, è impegnata a dare piena e corretta esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato citate nell'interrogazione, mediante rifacimento del parere di compatibilità paesaggistica annullato dal Giudice amministrativo.
  Ed è nell'ambito di questo procedimento, che si sta svolgendo nel pieno rispetto della legislazione di settore e dei principi generali dell'azione amministrativa, come consacrati nella legge n. 241 del 1990, che si colloca, del tutto coerentemente e legittimamente, il «tavolo tecnico» criticamente evocato dall'On.le interrogante.
  Al riguardo giova precisare che, al di là della denominazione di «tavolo tecnico» adoperata per indicare l'instaurazione di un confronto con il soggetto proponente, esso costituisce una modalità di svolgimento del contraddittorio procedimentale del tutto fisiologico e appropriato, nel quadro dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
  Ed infatti la discussione del merito dei motivi ostativi e delle correlative controdeduzioni della parte che ha proposto l'autorizzazione paesaggistica (il Comune di Salerno) rientra appieno nelle finalità proprie e tipiche dell'istituto del preavviso di diniego, introdotto nella legge n. 241 del 1990 (articolo 10-bis) dalla legge n. 15 del 2005 (e ciò tanto più nel caso in esame, in cui la parte istante è costituita da un ente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di tutela del paesaggio, coerenti in linea teorica con quelle dell'amministrazione statale, a termini dell'articolo 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Questo istituto, infatti, è stato introdotto proprio per rafforzare il confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del procedimento. Esso, inoltre, è appena il caso di specificarlo, in quanto istituto generale essenziale per il buon funzionamento dei procedimenti amministrativi, si applica in tutte le procedure, anche, quindi, in quella relativa all'autorizzazione paesaggistica (peraltro l'articolo 10-bis è pure espressamente richiamato nell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio).
  Non c’è dunque nessuna delle illegittimità paventate nell'interrogazione in esame.
  Il procedimento, inoltre, si sta svolgendo nel pieno rispetto delle competenze gestionali degli uffici tecnici, sia di quelli periferici ministeriali, sia di quelli comunali (non vi è stata invero alcuna interlocuzione formale tra questa amministrazione e il Sindaco di Salerno; gli atti comunali intercorsi provengono tutti dai competenti uffici burocratici).
  Del tutto infondata è altresì l'asserzione relativa a una presunta interferenza del Segretario generale. Il Segretario generale, infatti, come è incontestabile in base agli atti, si è limitato a svolgere le sue funzioni (doverose) di coordinamento (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007), essendo stato peraltro chiamato in causa proprio per iniziativa dell'ufficio periferico, che aveva fisiologicamente chiesto chiarimenti procedurali (solo procedurali, deve sottolinearsi, e giammai di merito) sullo svolgimento della propria attività istituzionale.
  Alla stessa stregua, con riguardo alla lamentata sospensione dei termini del procedimento, basta ricordare che tale sospensione è prevista dalla già citata legge generale sul procedimento.
  Quanto alla richiesta dell'interrogante circa la conoscenza, da parte di questa Amministrazione, della posizione giudiziaria del Sindaco di Salerno si evidenzia come su tale vicenda sia stata numerose volte riportata dagli organi di informazione.

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