Legislatura: 17Seduta di annuncio: 265 del 16/07/2014
Primo firmatario: BERNINI MASSIMILIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2014 BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2014 GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2014 L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2014 LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2014 PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2014
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 16/07/2014
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/07/2014
SOLLECITO IL 16/07/2015
MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, BENEDETTI, GALLINELLA, L'ABBATE, LUPO e PARENTELA. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
. — Per sapere – premesso che:
ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, i produttori agricoli possono applicare diversi regimi IVA, ciascuno dei quali caratterizzato da uno specifico modo di calcolare l'imposta da versare;
i regimi vengono così definiti: regime speciale, regime semplificato, regime di esonero e regime ordinario;
il regime speciale IVA consiste in un regime di detrazione forfettaria dell'imposta detto anche di detrazione forfettizzata dell'imposta, nel quale l'IVA in detrazione non viene calcolata sugli acquisti, ma mediante l'applicazione di percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale, sull'ammontare delle vendite;
le fatture di vendita vengono emesse applicando le aliquote IVA ordinarie del 4 per cento, del 10 per cento e del 22 per cento da ottobre 2013 (articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98 del 2011);
al fisco viene versata la differenza fra l'aliquota ordinaria e quella di compensazione, che è più bassa o al massimo uguale a quella ordinaria;
per le seguenti tipologie prodotti agricoli, sono previste le seguenti aliquote ordinarie e percentuali di compensazione: bovini 10 e 7 per cento, suini 10 e 7,30 per cento, polli 10 e 7,50 per cento, barbabietole 10 e 4 per cento, cereali 4 e 4 per cento, ortaggi 4 e 4 per cento, uva da vino 10 e 4 per cento, vino 22 e 12,30 per cento, latte, uova e miele, 10 e 8,80 per cento;
nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, parte II e parte III, è riportato l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota rispettivamente del 4 e del 10 per cento;
la patata, cioè il tubero commestibile ottenuto dalle piante della specie Solanum tuberosum, utilizzato a scopo alimentare, rientra nel punto 5) parte II (beni soggetti all'aliquota del 4 per cento), quindi tra gli ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (codice doganale ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);
le patate fritte (chiamate comunemente patatine o patatine fritte), cioè l'alimento a base di Solanum tuberosum tagliato a fette di forma allungata e fritto, rientrano nella parte II della suddetta tabella, quindi tra i soggetti con l'aliquota al 4 per cento, di cui al punto 6): ortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati (codice doganale ex 07.02);
nella parte III della tabella A, cioè tra i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, di cui al punto 21), si annoverano gli ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (codice doganale ex 07.04 - 07.06);
la patata dolce di cui al punto precedente non è la comune Solanum tuberosum, bensì la Convolvulacea Ipomoea batatas (nome comune «Batata») che nulla ha a che vedere con la specie precedente, trattandosi di un rizotubero originario delle aree tropicali delle Americhe e limitatamente coltivato in Italia;
la patata dolce possiede importanti caratteristiche nutrizionali essendo ricca di fibre, calcio, fosforo, vitamina A, vitamina C oltre a possedere proprietà antiossidanti, emollienti e lenitive, al punto da suscitare l'interesse di alcuni ricercatori del CNR di Padova che tra l'altro hanno riconosciuto nel cajapo, sostanza contenuta nella buccia, la capacità di riduzione della glicemia basale, del colesterolo e dell'emoglobina glicata su persone affette da diabete mellito di tipo II;
le elevate qualità nutrizionali della patata dolce sono state riconosciute anche dal «Diabetes Care», giornale ufficiale della American diabetes association, che la colloca al primo posto tra i vegetali con elevati benefici per la salute umana –:
se sia a conoscenza del fatto che la definizione di «patata dolce» nella tabella A, parte III, di cui al punto 21), ingenera confusione tra gli agricoltori e i consulenti degli stessi che devono applicare i diversi regimi IVA, confondendola di fatto con le varietà di patata comune, e quali provvedimenti intenda adottare per dirimere questo aspetto;
se sia a conoscenza del criterio adottato per l'inclusione della patata dolce tra i beni soggetti all'iva del 10 per cento, visto che, a differenza delle patate che subiscono la cottura in olio ed il successivo surgelamento, presenta indubbi benefici per la salute umana, e che quindi andrebbe incentivata includendola ad esempio tra i beni della parte II della tabella A.
(5-03225)
SIGLA O DENOMINAZIONE:DPR 1972 0633
EUROVOC :formalita' di dogana
IVA
prodotto agricolo
patata
nutrizione
sanita' pubblica