ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03219

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 264 del 15/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/07/2014
Stato iter:
16/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 16/07/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 16/07/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/07/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/07/2014

SVOLTO IL 16/07/2014

CONCLUSO IL 16/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03219
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Martedì 15 luglio 2014, seduta n. 264

   CAUSI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:
   i commi 177 e 178 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2014 di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, recano norme in materia di transfer pricing per le società operanti nella raccolta di pubblicità on line;
   in particolare si prevede che, ferme restando le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR – in materia di stabile organizzazione di cui all'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on line e nei servizi ad essa ausiliari, nella determinazione delle componenti di reddito derivanti dalle cosiddette operazioni intercompany con società non residenti (ai sensi dell'articolo 110 del richiamato TUIR) devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività;
   le citate disposizioni fanno salvo il ricorso alla procedura del cosiddetto ruling di standard internazionale che, per le imprese con attività internazionale, consente con la sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione finanziaria di fare riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties;
   ai sensi del comma 178 è previsto inoltre, per rendere tracciabili le operazioni relative all'acquisto di servizi di pubblicità on line e di servizi a essa ausiliari, che il pagamento di tali operazioni deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario;
   il medesimo comma affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, il compito di stabilire le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli —:
   a che punto sia la consultazione delle associazioni di categoria e quali siano i tempi di emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate per l'effettuazione dei controlli necessario a rendere cogenti le norme sulla tracciabilità delle operazioni relative all'acquisto di servizi di pubblicità on line, a tal fine anche specificando quali azioni siano state intraprese o siano in corso per l'applicazione della nuova normativa relativa al transfer pricing e se si preveda di aprire apposite procedure di ruling internazionale per la sottoscrizione di accordi con gli operatori operanti nel mercato della raccolta di pubblicità on line. (5-03219)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE

EUROVOC :

Internet

pubblicita'

tracciabilita'

imposta sul reddito