ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03192

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 260 del 09/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: CERA ANGELO
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 09/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 09/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03192
presentato da
CERA Angelo
testo di
Mercoledì 9 luglio 2014, seduta n. 260

   CERA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della giustizia, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 13, comma 2, della legge n. 181 del 2011, in forza della raccomandazione del Commissione europea 2003/261/CE del 6 maggio 2003, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, prevede la corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante direttamente ai subappaltatori; 
   il potere di scelta conferito alla stazione appaltante è sancito dall'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo 163 del 2006, e confermato dall'articolo 15 della legge n. 181 del 2011, secondo le limitazioni di cui all'articolo 37, comma 11, del codice degli appalti, così come modificato dal decreto legislativo 152 del 2008, con l'ulteriore rafforzamento a tutela delle piccole e medie imprese, quindi dei subappaltatori, con l'inserimento del nuovo comma 3-bis nell'articolo 118 ad opera del decreto cosiddetto «Destinazione Italia», convertito dalla legge n. 9 del 2014;
   detto novellato articolo 118, comma 3-bis, del decreto legislativo 163 del 2006, prevede che, in caso di richiesta di concordato preventivo ad opera dell'impresa affidataria, la stazione appaltante, possa provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dai subappaltatori, «... secondo le determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura...», con effetto anche retroattivo rispetto alla stipula e all'esecuzione dei contratti;
   qualora sia pendente una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, si ritiene sia sempre consentito alla stazione appaltante provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite da eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, tra cui i subappaltatori, in quanto sarebbe una contraddizione in termini attrarre nella procedura concorsuale eventuali crediti trattenuti dalla stazione appaltante e vantati dai subappaltatori autorizzati; soprattutto quando i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e ritualmente certificati e quindi i crediti maturati completamente e legittimamente esigibili;
   la sentenza della Cassazione n. 3402 del 2012 riconosce alla stazione appaltante di estinguere il credito con i subappaltatori direttamente, senza alcun intervento dell'impresa affidataria, qualora sia per essa pendente una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, quando i subappalti, essendo autorizzati, vantano incondizionatamente crediti in prededuzione rispetto alla stessa procedura concorsuale;
   la relazione tecnica al cosiddetto decreto «Destinazione Italia», prevede che la stazione appaltante versi i corrispettivi dovuti per l'appalto distintamente all'appaltatore principale rispetto ai subappaltatori onde in tal senso sarebbe superfluo il passaggio del pagamento attraverso la procedura di concordato, altrimenti non si potrebbe parlare di «pagamento diretto ai subappaltatori», con svincolo automatico delle garanzie ex articolo 237-bis; volendo quindi evitare che la procedura di concordato congelasse la situazione dell'impresa affidataria impedendogli di far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori –:
   se il governo intenda assumere iniziative per chiarire:
    a) se il periodo compreso nel comma 3-bis dell'articolo 118 del novellato decreto legislativo 163 del 2006 «... secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura...» si debba interpretare con la esclusione delle imprese subappaltatrici autorizzate, con conseguente pagamento automatico e diretto delle somme trattenute da parte della stazione appaltante;
    b) se, invece, il suddetto periodo compreso nel comma 3-bis dell'articolo 118 del novellato decreto legislativo 163 del 2006 ricomprenda anche le imprese subappaltatrici, ancorché autorizzate, con conseguente rilascio del nulla osta o altro provvedimento ad hoc alla stazione appaltante ovviamente a seguito di un sub procedimento autonomo e separato dalla procedura concorsuale, ovvero incidentale ad essa, con carattere sommario ed urgente, previa esibizione dei documenti attestanti l'esigibilità e legittimità del credito vantato. (5-03192)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2006 0163

EUROVOC :

appalto pubblico

pagamento

piccole e medie imprese

credito