ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03173

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 258 del 07/07/2014
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/00614
Firmatari
Primo firmatario: L'ABBATE GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2014
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2014
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2014
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2014
ZACCAGNINI ADRIANO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 07/07/2014
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2014
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2014
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2014
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2014
FURNARI ALESSANDRO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 07/07/2014
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2014
CARIELLO FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2014
LABRIOLA VINCENZA MISTO-LIBERTA' E DIRITTI - SOCIALISTI EUROPEI (LED) 07/07/2014
D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 07/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 07/07/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 07/07/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 16/07/2014
Stato iter:
25/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/09/2014
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 25/09/2014
Resoconto L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

SOLLECITO IL 07/07/2014

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/07/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 16/07/2014

DISCUSSIONE IL 25/09/2014

SVOLTO IL 25/09/2014

CONCLUSO IL 25/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03173
presentato da
L'ABBATE Giuseppe
testo di
Lunedì 7 luglio 2014, seduta n. 258

   L'ABBATE, GAGNARLI, PARENTELA, GALLINELLA, BRESCIA, ZACCAGNINI, MASSIMILIANO BERNINI, LUPO, DE LORENZIS, BENEDETTI, FURNARI, SCAGLIUSI, CARIELLO, LABRIOLA e D'AMBROSIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   il divieto di abbattimento degli alberi di olivo è sancito sin dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, che sancisce limiti, autorizzazioni e sanzioni per gli inadempienti nonostante la situazione post-bellica in cui si trovava l'Italia;
   la legge 14 febbraio 1951, n. 144, ha reso ancor più stringente la materia, affidando al prefetto il controllo e l’iter autorizzativo concernente il divieto di abbattimento degli alberi di ulivo, modificando gli articoli 1 e 2 del già citato decreto legislativo luogotenenziale;
   la Convenzione europea del paesaggio, adottata dal Comitato dei ministri della cultura e dell'ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, ufficialmente sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e firmata dai 27 Stati della Comunità europea e ratificata da 10, tra cui l'Italia nel 2006 con la legge 14, stabilisce al capitolo 1, articolo 1, lettera a) che: «Il “Paesaggio” è il territorio, così come è percepito dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». Inoltre, all'articolo 1, lettera d), delibera che «La “Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano». All'articolo 5 «Ogni Parte si impegna a: riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità; stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, tramite l'adozione di misure specifiche; avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche; integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio»;
   lo stemma della regione Puglia è sancito dalla legge 8 settembre 1988, n. 28, che all'articolo 2, comma 1, stabilisce che «è costituito da uno scudo sannitico e da una corona d'oro speciale. Lo scudo presenta l'albero d'olivo in campo argento racchiuso dall'ottagono di rosso vestito di azzurro»;
   la legge regionale della Puglia 4 giugno 2007, n. 14, «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia» prevede, all'articolo 1, comma 1, che «La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale». La legge definisce il «carattere di monumentalità»  (articolo 2) e dà avvio alla predisposizione e relativo aggiornamento annuale de «l'elenco degli ulivi monumentali della Regione Puglia e determina le risorse finanziarie destinate alla loro tutela e valorizzazione» (articolo 5) istituendo presso «l'Assessorato regionale dell'ecologia l'albo» (articolo 18, comma 1). È istituita, inoltre, con l'articolo 7, la «menzione speciale “Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia”, che può essere utilizzata da tutti i produttori di olio extravergine ottenuto da drupe provenienti da ulivi e uliveti monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5». Infine con l'articolo 8, comma 3, «Nell'ambito dell'applicazione della politica agricola comunitaria e in particolare del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e successive modifiche e integrazioni, la regione Puglia promuove azioni nei confronti del Ministero delle politiche agricole e forestali e della stessa Unione europea volte a intraprendere operazioni collettive di mantenimento in produzione degli ulivi monumentali ad alto valore storico-culturale-ambientale e/o rischio di abbandono»;
   la legge regionale n. 14 del 2007 della Puglia diviene una legge pilota imitata anche in altri Stati del bacino Mediterraneo per la sua lungimiranza;
   il consiglio regionale pugliese con delibera n. 146, del 3 aprile 2013, approva la modifica dell'articolo 11 della legge regionale 14 del 2007 aggiunge al comma 1 le parole «ovvero per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ubicati nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per aree di completamento (zona B del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), ricadenti nei centri abitati delimitati ai sensi del Codice della strada, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali ultimi interventi non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 6»; al comma 3 le parole: «di tutte le piante delle quali si prevede l'espianto. Il reimpianto deve essere realizzato nelle aree libere delle stesse unità edilizie o urbanistiche d'intervento e, qualora ne sia dimostrata l'impossibilità, in altre aree idonee di proprietà pubblica o privata precisamente individuate e preferibilmente contermini»; è approvata altresì la modifica dell'articolo 12, comma 6, aggiungendo il comma 6-bis che stabilisce: «È obbligatoria la presentazione di apposite garanzie fidejussorie a favore dell'Amministrazione regionale idonee ad assicurare, in caso di mancato attecchimento della pianta, il risarcimento del danno prodottosi a carico dei profili di interesse generale di cui al comma 1 dell'articolo 1. Le modalità per la presentazione di tali fidejussioni, anche sotto il profilo della quantificazione economica della garanzia, sono definite con atto del dirigente del Servizio regionale ecologia»;
   con DGR n. 1 dell'11 gennaio 2010 «Approvazione della proposta di Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR)», la giunta regionale ha dato avvio al procedimento di adozione del nuovo piano paesaggistico adeguato al codice, iter giunto oramai in fase avanzata, allo scopo di conseguire lo specifico accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali previsto dal codice e per garantire la partecipazione pubblica prevista dal procedimento di valutazione ambientale strategica;
   la legge regionale 6 luglio 2011, n. 15, «Istituzione degli ecomusei di Puglia», ha permesso e sostenuto la creazione di diversi ecomusei, tra cui quello della Valle d'Itria, il SESA in Salento, il Valle del Carapelle; numerosi sono in fase di costituzione come l'Ecomuseo Urbano del Nord Barese;
   la legge 14 gennaio 2013, n. 10, denominata «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» all'articolo 7 «Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale» stabilisce che «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi sono gli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo Forestale dello Stato» (comma 3); al comma 4 si sancisce che «Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo Forestale dello Stato»;
   lo strumento di perequazione urbanistica (articolo 35 della legge urbanistica regionale n. 11 del 2004) è ritenuto la modalità ordinaria per l'attuazione delle scelte operative del piano e, in particolare, per l'acquisizione delle aree necessarie per la collettività, come sostenuto anche dall'Istituto nazionale di urbanistica all'articolo 13 nella proposta di legge per il governo del territorio dallo stesso istituto elaborata –:
   sarebbe opportuno che fosse verificata l'effettiva congruenza delle modifiche apportate dalla delibera regionale n. 146 del 3 aprile 2013 alla legge regionale n. 14 del 2007 con il piano paesaggistico territoriale della regione Puglia il cui iter attuativo, iniziato con il DGR n. 1 dell'11 gennaio 2010, è giunto quasi a conclusione –:
   se i Ministri interrogati intendano, nell'ambito delle proprie funzioni, farsi promotori di iniziative e normative nazionali volte a tutelare il «paesaggio» come da convenzione ratificata nel 2006;
   se il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali intenda assumere iniziative normative per dare valore alla menzione speciale «Olio extravergine degli ulivi secolari» al fine di dare un sostegno quantomeno sul versante del marketing agli agricoltori detentori di ulivi plurisecolari e monumentali, come già disposto dalla regione Puglia;
   se il Governo intenda valutare se sussistono i presupposti per impugnare, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, la legge della regione Puglia n. 12 del 2013 (approvata con la delibera del Consiglio regionale n. 146 del 2013);
   se i Ministri interrogati intendano, nell'ambito delle proprie funzioni, farsi promotori di iniziative e normative nazionali che sostengano la creazione di network imprenditoriali che, puntando su cultura, ambiente, alimentazione e paesaggio, trasformino gli ulivi plurisecolari e monumentali in vera e propria risorsa per gli agricoltori ed i proprietari, in modo che divengano attrazione di turisti e cittadini ed il fulcro attorno a cui sviluppare nuove tipologie di imprese volte al turismo sostenibile, come esempi già presenti sul territorio dimostrano;
   se il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali intenda intercedere presso gli organi competenti dell'Unione Europea per dare maggiore sostegno agli agricoltori ed ai proprietari di ulivi plurisecolari e monumentali anche attraverso lo strumento della Politica agricola comunitaria;
   se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda intercedere presso il Commissario europeo all'ambiente affinché la regione Puglia possa essere sostenuta nelle scelte di vera valorizzazione del paesaggio a beneficio comune di tutti i cittadini;
   se i Ministri interrogati intendano, nell'ambito delle proprie funzioni, sostenere la visione «eco museale» per la valorizzazione del territorio in funzione del turismo sostenibile;
   se i Ministri interrogati intendano, nell'ambito delle proprie funzioni, allargare il concetto di «interesse pubblico» contemplando la questione di tutela paesaggistica in quanto è essa stessa parimenti tale;
   se i Ministri interrogati intendano, nell'ambito delle proprie funzioni, attraverso gli organi competenti, vigilare sull'effettiva applicazione in Puglia di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 10 del 2013 così da evitare ulteriori ed inutili esborsi prima del termine ultimo stabilito dalla medesima legge. (5-03173)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 settembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-03173

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, il paesaggio rurale ha acquisito una sempre maggiore importanza nell'ambito delle politiche di Sviluppo Rurale, quale luogo di collegamento di valori estetici, economici, culturali e ambientali.
  Già nella fase di programmazione 2007-2013, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale, abbiamo definito la cornice entro cui le regioni italiane hanno varato misure dedicate alla sua salvaguardia, tutela e valorizzazione.
  Nella nuova PAC 2014-2020 la materia relativa al paesaggio rurale acquisirà sempre maggiore considerazione, anche quale elemento di connotazione di prodotti tipici non riproducibile dalla concorrenza internazionale.
  Ricordo che nel novembre 2012 è stato istituito un Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, i cui obiettivi sono finalizzati a elaborare principi generali, strategie e azioni tese alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale, nonché a censire, in un apposito registro nazionale, i siti rurali ritenuti idonei.
  Con riferimento alla eventuale sussistenza dei presupposti per impugnare la legge della regione Puglia n. 12 del 2013, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, ricordo che il termine entro cui il Governo avrebbe potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale in via principale è scaduto il 16 giugno 2013, poiché la stessa era stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il 14 aprile 2013. In proposito faccio presente che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2013 ha deliberato di non impugnare la legge regionale in questione.
  Rilevo, comunque, che l'articolo 4 del Regolamento Unione europea n. 29 del 2012 prevede che il nome geografico che si può apporre in etichetta comprende unicamente il riferimento ad uno Stato membro dell'Unione o ad uno Stato terzo, a seconda della provenienza UE o extra UE – articolo 4, comma 2, lettere a) e b) – e che il riferimento ad una regione amministrativa è consentito solo nell'ambito dei prodotti DOP e IGP ai sensi del Regolamento Unione europea n. 510 del 2006.
  In ordine poi alla creazione di network imprenditoriali, richiamati dagli interroganti, faccio presente che nell'ambito dei 21 Programmi dello Sviluppo Rurale Regionali, la Rete Rurale Nazionale (RRN - www.reterurale.it) è un network deputato alla diffusione delle buone pratiche di governance presso gli stakeholders dello sviluppo rurale, in particolare presso gli imprenditori agricoli. La Rete Rurale Nazionale ha già curato la propagazione di iniziative legate ai prodotti tipici ed agli elementi caratteristici del paesaggio italiano, compresi gli olivi monumentali.
  Tali esperienze catalizzano la costituzione di network di imprenditori agricoli, ma anche di imprenditori che operano lungo la filiera, e continueranno a trovare spazio nell'azione dello sviluppo rurale nello scorcio finale della programmazione 2007-2013 ed in tutta la programmazione 2014-2020.
  Per quanto concerne il sostegno agli agricoltori e ai proprietari di ulivi plurisecolari, ricordo che trattasi di iniziativa già inclusa nella passata programmazione della PAC e nella fase di negoziazione della PAC 2014-2020.
  Peraltro la condizionalità, dispositivo della PAC che sancisce le norme agro-ambientali cui soggiace l'ottenimento dei cosiddetti «pagamenti diretti» del primo pilastro prevede, fra le diverse norme da osservare per ottenere gli aiuti diretti, uno standard sul mantenimento degli oliveti in buone condizioni agronomiche ed ambientali, ivi compresi gli uliveti plurisecolari, ed uno standard che impedisce l'abbattimento degli olivi.
  Inoltre, in considerazione della grande importanza che il settore olivicolo riveste per il nostro Paese, la PAC 2014-2020 (settore pagamenti diretti) stabilisce una misura specifica in favore degli oliveti situati nelle Regioni ove tale coltura occupa una superficie pari almeno al 25 per cento della superficie agricola utilizzabile (SAU) regionale.
  Sempre nell'ambito della PAC, ricordo, che con le misure dello sviluppo rurale, è possibile prevedere sostegni aggiuntivi all'olivicoltura di qualità e di particolare interesse paesaggistico.
  Ad ogni buon fine, evidenzio che recentemente, il legislatore è intervenuto in materia di tutela degli alberi monumentali, con la legge n. 10 del 14 gennaio 2013.
  In particolare, l'articolo 7 della citata legge citata definisce l'albero monumentale e stabilisce sanzioni amministrative per l'eventuale abbattimento o danneggiamento dei medesimi.
  Preciso, al riguardo che al fine di individuare i principi e criteri direttivi per l'istituzione del c.d. «elenco degli alberi monumentali d'Italia», il citato articolo 7 prevede, al comma 2, l'emanazione di un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare.
  Il Corpo forestale dello Stato è stato individuato quale ente gestore dell'elenco nazionale degli alberi monumentali.
  Il citato decreto, già sottoscritto dal Ministro Martina, è in fase di emanazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

politica agricola comune

disboscamento

sostegno agricolo

reato

regione mediterranea CE

urbanistica

oleicoltura