Legislatura: 17Seduta di annuncio: 255 del 02/07/2014
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 02/07/2014 MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 29/10/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 02/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 29/10/2014 Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) REPLICA 29/10/2014 Resoconto MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/07/2014
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/10/2014
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/10/2014
DISCUSSIONE IL 29/10/2014
SVOLTO IL 29/10/2014
CONCLUSO IL 29/10/2014
GHIZZONI e BENAMATI. —
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
in questi giorni, come già accaduto nel 2012, molte imprese stanno ricevendo da parte della Rai l’«invito» al pagamento del canone speciale in virtù delle vigenti disposizioni normative, che impongono il pagamento di un abbonamento speciale a chiunque detenga, fuori dall'ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili – quindi muniti di sintonizzatore – alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive;
il 22 febbraio 2012, il Ministero dello sviluppo economico con una nota del dipartimento delle comunicazioni ha chiarito che un apparecchio si intende «atto» a ricevere le radio audizioni se e solo se include fin dall'origine gli stadi di un radioricevitore completo, mentre si intende «adattabile» a ricevere le radiodiffusioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo. Pertanto, non va pagato alcun canone TV per un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione, in quanto non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni;
ne deriva, quindi, che gli abituali strumenti di lavoro per professionisti e imprese, quali personal computer, tablet e smartphone, non debbano essere sottoposti al pagamento del canone, poiché consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare;
nonostante i chiarimenti espressi dalla citata nota del Ministero dello sviluppo economico, la Rai reitera la richiesta di pagamento del canone speciale a migliaia di utenti possessori di computer, tablet, smartphone e di sistemi di videosorveglianza: la cifra richiesta varia secondo la tipologia dell'impresa e va da un minimo di 200 ad un massimo di 6.000 euro all'anno –:
quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo affinché non sia più richiesto illegittimamente il pagamento del canone speciale Rai a professionisti e imprese che possiedono strumenti di studio e lavoro (quali computer, tablet, smartphone, sistemi di videosorveglianza) sprovvisti di sintonizzatore. (5-03132)
Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in esame trattando le stesse il medesimo argomento.
Come è noto, il Ministero con nota del 2012 ha individuato le apparecchiature atte o adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938, la cui detenzione, a prescindere dall'uso che se ne fa, comporta l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento RAI.
Nella medesima nota è stato, infatti, evidenziato che sono da ritenersi tali, quindi soggetti a canone, le apparecchiature effettivamente dotate di sintonizzatori radio. Ne deriva, quindi, che solo gli apparecchi privi di sintonizzatori radio, operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione (ad esempio: PC senza sintonizzatore, i monitor per computer, e quanto altro) sono da ritenersi né atti, né adattabili alla ricezione, non sono, pertanto, assoggettati.
Ciò posto, sulla base della normativa vigente, le società e le imprese, come individuate dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che utilizzano apparecchi dotati di sintonizzatori, pur se non utilizzati per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, sono pertanto, in base alla formulazione della norma, assoggettate al pagamento del canone, il cui importo viene determinato con decreto, distinguendo fra cinque diverse tipologie di utenti cui corrispondono differenti importi.
Per quanto concerne in particolare la possibilità di esentare dal pagamento del canone televisivo il Museo interattivo delle migrazioni di Belluno (MiM), si segnala che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 8 gennaio 1998 n. 54, sono esentate dall'obbligo del pagamento del canone alcune categorie vale a dire gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle Province. Pertanto, nel caso in cui la struttura in questione ricada nelle predette fattispecie, può richiedere l'esonero dal pagamento del canone presentando agli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico la relativa domanda corredata dalla documentazione comprovante la natura dell'ente.
Ciò detto, come è noto il Governo ha intenzione di rivedere la normativa urgente in materia alla scopo di introdurre maggiore equità, certezza delle risorse, certezza dell'individuazione della platea e il superamento totale dell'evasione.
SIGLA O DENOMINAZIONE:RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
EUROVOC :parafiscalita'
lavoro autonomo
apparecchio radio
radiotrasmissioni