ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03122

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 254 del 01/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 01/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/07/2014
Stato iter:
02/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 02/07/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 02/07/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 02/07/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/07/2014

SVOLTO IL 02/07/2014

CONCLUSO IL 02/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03122
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 1 luglio 2014, seduta n. 254

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il nuovo regime di spending review al quale sono sottoposti anche gli enti locali rappresenta per gli stessi una condizione per verificare se sia possibile ridurre i costi di eventuali mutui già contratti adeguandoli alle attuali condizioni offerte dal mercato anche al fine di rendere meno gravosa l'incidenza dell'indebitamento sul proprio bilancio;
   il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, (meglio noto come decreto «Bersani») all'articolo 8 consente al debitore di sostituire più facilmente l'istituto erogante con uno nuovo, senza necessità di consenso del primo, eventualmente a condizioni più favorevoli, allo scopo di accrescere il grado di concorrenza nel mercato dei mutui bancari, attraverso il ricorso all'istituto giuridico della surrogazione del creditore come disciplinata dagli articoli 1201 a 1205 del codice civile, previo estinzione del debito;
   alcuni enti locali, che hanno precedentemente contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti, non si trovano nella condizione di poter esercitare liberamente la suddetta facoltà, dovendo, in caso di recesso anticipato dal contratto stesso, corrispondere alla Cassa una penale contrattuale per estinzione anticipata;
   il citato decreto Bersani, afferma, all'articolo 8, comma 3, il principio per cui è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile, (rubricato «surrogazione per volontà del debitore»): quindi, qualsiasi clausola che l'istituto di credito intendesse invocare sarebbe qualificabile, ove realmente ostativa alla surroga, nulla di diritto;
   gli stessi enti locali, pur avendo in sede di consiglio comunale deliberato di procedere all'estinzione del mutuo a tasso fisso contratto con la Cassa depositi e prestiti, ed ottenuto a tal fine da altri istituti di credito privati la disponibilità ad anticipare la provvista necessaria ad estinguere il contratto di mutuo e ad accenderne di nuovi, a condizioni migliorative, trovano un limite nella normativa attuale derivante dalla natura giuridica della stessa Cassa depositi e prestiti che, in quanto società per azioni che possiede la configurazione giuridica di intermediario finanziario non bancario, è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario;
   è indubbio che alla suddetta fattispecie si applicabile la disciplina di cui all'articolo 120-quater del  Testo unico bancario tra l'altro confermata anche dalle «Disposizioni della Banca d'Italia su trasparenza e correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e per le quali: alla sezione III, prevedono che «per i contratti disciplinati dal presente provvedimento si richiamano inoltre gli articoli 120, commi 01, 1 e 3 (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi), 120-ter (Estinzione anticipata dei mutui immobiliari) e 120-quater (Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità) del T.U.»; agli articoli 3 e 4 dispongono che tra i «destinatari» di questa disciplina della Banca d'Italia, cui si applicano «le sezioni da I a V e X della stessa» (compresa dunque la predetta sezione III) vi sono anche «gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T. U.», e quindi anche CDP;
   per quanto premesso, il mutuo contratto da un ente locale sarebbe «portabile» senza oneri per l'ente stesso e trasferibile per surrogazione agli istituti bancari già disposti a subentrarvi a condizioni migliorative, semplicemente pagando a CDP il residuo debito dovuto, senza che nessuna penale possa essere pretesa da CDP, a condizione che l'operazione sia impostata e negoziata come una surrogazione e non come un'estinzione anticipata –:
   se non ritenga di dover assumere un'iniziativa normativa al fine di chiarire definitivamente il regime giuridico da applicare agli enti locali che vogliono avvalersi della facoltà accordata dall'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (cosiddetto decreto Bersani). (5-03122)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 2 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03122

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Paglia chiede se non si ritenga di dover adottare una norma al fine di chiarire definitivamente il regime giuridico da applicare agli Enti locali che vogliono avvalersi della facoltà accordata dall'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 (cosiddetto decreto Bersani).
  Al riguardo, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, si fa presente che i commi da 1 a 4 dell'articolo 8 del citato decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito nella legge n. 40 del 2007, volti ad eliminare l'onerosità per i debitori della surrogazione del creditore prevista dall'articolo 1202 del codice civile, sono stati abrogati nel 2011.
  Disposizioni analoghe a quelle abrogate sono state trasfuse nell'articolo 120 quater del Testo unico bancario (decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385), il quale, sebbene abbia confermato le norme agevolative della surrogazione, tuttavia ha introdotto una modifica sostanziale riguardante i soggetti coinvolti. In particolare, le predette disposizioni agevolative sono attualmente applicabili esclusivamente ai contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese.
  Alla luce di quanto sopra esposto, Cassa Depositi e Prestiti ritiene che ad oggi la disciplina concernente la surrogazione, originariamente introdotta dall'articolo 8 del cosiddetto Decreto Bersani-bis, non sia applicabile ai finanziamenti concessi dalla medesima in favore degli Enti locali nell'ambito della propria gestione separata.
  Peraltro, nel periodo di vigenza del citato articolo 8 del cosiddetto Decreto Bersani-bis, non risulta che siano state rivolte a Cassa Depositi richieste di surrogazione da parte di enti mutuatari. Inoltre, le clausole concernenti il pagamento di un indennizzo contenute nei contratti stipulati da CDP si riferiscono all'ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, istituto diverso dalla surrogazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disavanzo di bilancio

contratto

banca