ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03114

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 254 del 01/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: COCCIA LAURA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 30/06/2014
Stato iter:
23/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/07/2014
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 23/07/2014
Resoconto COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/07/2014

DISCUSSIONE IL 23/07/2014

SVOLTO IL 23/07/2014

CONCLUSO IL 23/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03114
presentato da
COCCIA Laura
testo di
Martedì 1 luglio 2014, seduta n. 254

   COCCIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   secondo fonti di stampa le classi differenziali per i disabili si stanno illegittimamente riaffacciando nella scuola italiana;
   oggi, infatti, nella classe terza sezione A dell'istituto comprensivo De Ruggiero di Brusciano in provincia di Napoli risultano iscritti quattro alunni disabili su un totale di ventidue. Per uno di essi la disabilità motoria è aggravata anche dall'assenza di un ascensore funzionante nella scuola;
   quando venne immaginata la scuola dell'inclusione per i disabili si riteneva che essa fosse realizzabile con classi formate al massimo da un alunno con disabilità su venti;
   la dirigente scolastica ha provato, invano, con gli strumenti a sua disposizione, a chiedere lo sdoppiamento della classe. Il CSA di Napoli non ha ritenuto di dovere procedere in tal senso e quindi, con tutta evidenza, da settembre a Brusciano partirà un'esperienza che si pone in netto contrasto con i principi e la legislazione che nel nostro Paese hanno sancito l'integrazione scolastica;
   dal prossimo mese di settembre, dunque, in una classe di 22 alunni di cui 4 disabili ci sarà un unico insegnante di sostegno e uno spazio «separato» nel quale i quattro bambini disabili trascorreranno il tempo scuola;
   attualmente l'Italia è l'unico paese in Europa che prevede l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado. Tale diritto è sancito dalla Costituzione della Repubblica italiana e la sua attuazione è iniziata sul finire degli anni sessanta grazie alle sollecitazioni che pervenivano dalle famiglie degli alunni disabili;
   le tappe più importanti di questo percorso dal punto di vista normativo sono state:
    a) con il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1971 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili è stato introdotto per la prima volta il principio secondo il quale per alcune tipologie di alunni in situazione di handicap «l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica». Inoltre essa prevede una forte limitazione di norme particolaristiche di tutela per tipologia di handicap che determinano la dispersione delle risorse;
    b) la circolare ministeriale 227/75 con in allegato la relazione conclusiva della Commissione presieduta dalla senatrice Franca Falcucci. Le indicazioni contenute nella relazione hanno dato origine alle scelte normative che hanno consentito la diffusione dell'integrazione scolastica nel nostro paese. Essa afferma che «il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di concepire la scuola e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni bambino e ogni adolescente per favorire lo sviluppo personale, precisando per altro che la frequenza di scuole comuni da parte di bambini handicappati non implica il raggiungimento di mete minime comuni»;
    c) la legge n. 517 del 1977 recante «Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico» con cui è stato possibile procedere all'abolizione delle classi differenziali per gli alunni svantaggiati. È stato consentito a tutti gli alunni in situazione di handicap di accedere alle scuole elementari e alle scuole medie inferiori. Inoltre si è proceduto ad attivare gli strumenti necessari per adempiere a tale obbligo: insegnanti di sostegno specializzati, numeri di alunni per classe non superiore a venti, interventi specialistici dello Stato e degli Enti Locali;
    d) la sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 rappresenta un passo fondamentale per l'integrazione scolastica nella scuola secondaria superiore, in quanto assicura la frequenza in questo ordine di scuola agli alunni in situazione di handicap, indipendentemente dalla tipologia e dalla gravità del deficit, perché tale frequenza è «un essenziale fattore di recupero e di superamento dell'emarginazione»;
    e) la legge n. 104 del 1992 recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», sancisce il diritto all'istruzione e all'educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte le persone in situazione handicap precisando che «l'esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap» –:
   se non ritenga di dover intervenire per verificare la legittimità di un atto che si pone in evidente contraddizione con la legislazione vigente in materia di integrazione scolastica degli alunni con handicap e con le norme di buon senso e civiltà che stabiliscono che ogni bambino ha il diritto di esprimere e sviluppare al meglio le proprie potenzialità, soprattutto, nell'ambito delle esperienze scolastiche dove l'integrazione deve essere realizzata sul duplice versante degli apprendimenti e della socializzazione. (5-03114)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-03114

   È stato più volte sottolineata, anche in sede di risposta ad atti di sindacato ispettivo, la fondamentale valenza che assume per il nostro Paese il tema dell'assistenza e dell'integrazione degli alunni con disabilità, e la stessa interrogazione cui si risponde riepiloga i principali atti normativi che hanno stabilito i principi fondamentali affermatisi in materia.
  Al conseguimento di tali principi è costantemente indirizzata l'azione degli organi dell'Amministrazione, che predispone i mezzi e le strutture atti a garantire a tutti gli allievi, a prescindere dalle loro diversità funzionali, di realizzare la piena inclusione sociale. Per l'argomento che qui interessa, ricordo che le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno sono definite dall'articolo 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria n. 244 del 2007, che prevede una dotazione di posti pari al 70 per cento di quelli attivati nell'anno scolastico 2006/2007 Fermo restando che la Corte Costituzionale con sentenza n.80/2010 è intervenuta sull'illegittimità di fissare un limite massimo al numero di posti degli insegnanti di sostegno.
  Il legislatore è successivamente intervenuto mediante la norma introdotta dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, il quale ha ridefinito la citata percentuale per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 in misura pari rispettivamente al 75 e al 90 per cento e, a decorrere dall'anno 2015/2016, al 100 per cento. Tale misura, a regime, comporterà una dotazione di organico di diritto pari a 90.032 unità.
  Per quanto riguarda, invece, le classi che accolgono alunni con disabilità, i criteri per la costituzione delle stesse sono quelli indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.
  Tutto ciò premesso, per il caso specifico segnalato dall'Onorevole interrogante è stato sentito l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, il quale ha comunicato che l'Istituto comprensivo «De Ruggiero» di Brusciano si compone di un unico plesso di scuola primaria, con un solo corso dalla prima alla quinta classe. Per l'anno scolastico 2013/2014 la classe terza è stata costituita da 23 alunni di cui 2 alunni con disabilità; in vista del prossimo anno scolastico 2014/2015, invece, la futura classe quarta è prevista con 22 alunni, di cui 4 disabili.
  Da parte dell'Ufficio è stata, comunque, data assicurazione che, anche per il prossimo anno scolastico, gli alunni interessati saranno seguiti da più insegnanti di sostegno con un rapporto minimo di 1 a 2, secondo le disposizioni dell'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale rapporto potrà essere incrementato con un numero maggiore di ore, in caso di segnalata gravità da parte dell'istituzione scolastica.
  In considerazione di quanto sopra specificato, non potrà verificarsi che i quattro alunni con disabilità presenti nella quarta classe dell'Istituto comprensivo di Brusciano siano affidati ad unico docente di sostegno.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

integrazione dei disabili

reinserimento scolastico

ritardo scolastico