ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03065

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 251 del 24/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: MORETTO SARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 24/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/06/2014
Stato iter:
25/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/06/2014
Resoconto MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 25/06/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/06/2014
Resoconto MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/06/2014

SVOLTO IL 25/06/2014

CONCLUSO IL 25/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03065
presentato da
MORETTO Sara
testo di
Martedì 24 giugno 2014, seduta n. 251

   MORETTO e CAUSI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede la possibilità, per i contribuenti che si trovino per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, di accedere, per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, in aggiunta alla forma ordinaria di rateazione che prevede un massimo di 72 rate mensili, ad una rateazione straordinaria fino ad un massimo di 120 rate mensili;
   con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2013, in attuazione del richiamato articolo 52, sono stati individuati quattro tipi di piani di rateizzatone: ordinario (fino a 72 rate), in proroga ordinario (ulteriori 72 rate), straordinario (fino a 120 rate) e in proroga straordinario (ulteriori 120 rate);
   il medesimo decreto ha stabilito, all'articolo 3, le condizioni per la richiesta del piano di rateazione straordinario, che consistono nell'accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e, congiuntamente, nella solvibilità dello stesso debitore;
   tali condizioni sussistono, sempre secondo quanto disposto dal medesimo articolo 3 del decreto attuativo, quando, per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, il rapporto tra la rata e il reddito mensile, rilevabile dalla certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è superiore al 20 per cento; mentre per gli altri soggetti, ovvero le imprese, il rapporto tra rata e valore della produzione è superiore al 10 per cento e l'indice di liquidità dell'impresa (dato dalla somma della liquidità differita più la liquidità corrente diviso il passivo corrente) è compreso tra 0,50 e 1;
   il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione secondo le tabelle A e B allegate al citato decreto;
   secondo quanto riportato dalle citate tabelle, per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, solo allorquando la percentuale superi il 38,80 per cento sarà possibile beneficiare della rateazione decennale in 120 rate, mentre gli altri soggetti potranno vedersi accordare una rateazione a 10 anni nel caso in cui il rapporto rata/valore della produzione sia superiore al 19,40 per cento; si tratta di valori evidentemente elevati che rendono difficile l'accesso al piano straordinario;
   facendo un esempio, un'azienda che ha un debito tributario di 72.000 euro ed ha ottenuto una rateazione ordinaria con 72 rate mensili pari a circa 1.000 euro, qualora intenda accedere ad una rateazione straordinaria in 120 rate dovrebbe dimostrare lo stato di difficoltà presentando un fatturato mensile inferiore ad euro 5.000; un fatturato evidentemente troppo basso, con il quale l'impresa dovrebbe coprire sia i costi di produzione e di gestione sia la rata mensile Equitalia di 1.000 euro per il debito pregresso;
   la scelta di parametrare la difficoltà finanziaria delle imprese ad indicatori economici appare incongruente, in quanto l'impossibilità di pagare debiti tributari non è causata dalla mancanza di ricavi ma è piuttosto legata, nella maggior parte dei casi, a problemi di natura finanziaria;
   agganciare l'indicatore al valore dei ricavi presenterebbe inoltre effetti distorsivi, quali ad esempio il fatto che un'azienda in momentanea ripresa economica si trovi nell'impossibilità di accedere ad una misura che gli consentirebbe di saldare i debiti pregressi proprio a causa dell'aumento del fatturato;
   l'applicazione del criterio con cui attualmente è concessa la rateazione ordinaria, legato ad un indice Alfa che prevede una proporzione tra debiti complessivi e valore della produzione superiore alle 3 volte, seppure con dei limiti, di fatto ha finora consentito di cogliere in maniera abbastanza diffusa le situazioni di difficoltà delle imprese che hanno così potuto accedere alla rateazione;
   pur nella previsione di un monitoraggio degli effetti previsto ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale, secondo il quale Equitalia spa, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, presenta una relazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine agli effetti sull'andamento delle riscossioni dell'anno precedente derivanti dall'introduzione dei piani di rateazione straordinaria, in questi mesi di applicazione, dalle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese e dagli ordini locali dei commercialisti, perviene il dato di una scarsa accessibilità alla rateazione straordinaria; dato che sembrerebbe vanificare la misura stessa, prevista proprio per agevolare i soggetti intenzionati a regolarizzare la propria posizione verso l'erario –:
   quali siano i dati a disposizione del Ministro in merito all'andamento delle riscossioni derivanti dall'introduzione dei piani di rateazione-straordinaria, e quale valutazione attribuisca a tali dati anche con riguardo alla possibilità di modificare la normativa agendo su una significativa riduzione delle percentuali indicate nelle citate tabelle allegate al decreto ministeriale del 6 novembre 2013, ovvero alla possibilità di introdurre un diverso parametro legato al margine operativo lordo, in grado di cogliere in maniera più precisa le situazioni di difficoltà delle imprese. (5-03065)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 giugno 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03065

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere, con riguardo all'articolo 52, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, notizie in merito ai dati disponibili in ordine all'andamento delle riscossioni derivanti dall'introduzione dei piani di rateazione straordinari; la valutazione di detti dati con riguardo alla possibilità di modificare le percentuali indicate nelle tabelle allegate al decreto 6 novembre 2013, ovvero, la possibilità di introdurre un parametro legato al margine operativo lordo, al fine di individuare in modo più preciso le situazioni di difficoltà delle imprese.
  Al riguardo, è opportuno rappresentare che la disposizione suindicata consente la rateazione del debito con il Fisco fino a dieci anni, per il debitore che si trovi in comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, alle condizioni fissate dal menzionato decreto 6 novembre 2013 per accedere ai piani di rateazione «straordinari» che prevedono un numero di rate mensili compreso tra 73 e 120.
  In proposito, l'Agenzia delle Entrate d'intesa con Equitalia S.p.A. riferisce quanto segue.
  Per quanto attiene i dati richiesti in ordine ai piani di rateazione, si rinvia alla relazione allegata, concernente i dati di dettaglio dei piani di rateazione straordinari concessi a novembre e dicembre 2013 e nel primo mese del 2014, predisposta da Equitalia S.p.A. (in ossequio all'articolo 5 del citato decreto del 6 novembre 2013).
  Nell'ambito delle valutazioni in merito ai suddetti dati, un'analisi approfondita degli effetti delle nuove misure deve, peraltro, tenere in considerazione, da un lato, il limitato periodo di osservazione e, dall'altro, la circostanza che l'attività coattiva di Equitalia S.p.A. è stata sospesa dal 1o gennaio 2014 in virtù di quanto previsto dalle norme in materia di definizione agevolata delle cartelle di pagamento di cui alla legge n. 147 del 2013 (legge di Stabilità 2014 – articolo 1, commi da 618 a 624), sino al 15 giugno 2014 (ultima proroga ex decreto legge n. 16 del 2014).
  Con riferimento alla evidenziata scarsa accessibilità all'istituto della rateazione, dagli ulteriori dati estratti ed allegati, emerge che sul totale delle rateazioni richieste nell'anno 2014 (circa 370 mila), solo una percentuale molto limitata, inferiore all'un percento, non ha trovato accoglimento.
  Per quanto attiene il quesito degli onorevoli interroganti relativo alla introduzione di un diverso parametro legato al margine operativo lordo, il Dipartimento delle Finanze d'intesa con l'Agenzia delle Entrate osservano che l'utilizzo del MOL, quale parametro per la concessione di rateazioni straordinarie, comporterebbe obbligatoriamente la totale rivisitazione delle attuali soglie di accesso alla dilazione.
  Al riguardo, sono necessarie opportune informazioni statistiche per valutare gli impatti dell'esame di tale parametro rispetto alla platea dei richiedenti che la ristrettezza dei tempi non consente di acquisire.
  Giova, comunque, segnalare che potrebbe verificarsi il rischio di un restringimento del numero dei soggetti in possesso delle condizioni per beneficiare di tale rateazione.
  Infatti, l'utilizzo del MOL porterebbe ad escludere tutti quei soggetti per i quali la somma algebrica tra i ricavi da produzione ed i relativi costi sia negativa, mentre, oggi, tale condizione non si verifica, in quanto il rapporto per verificare la concedibilità di un piano di rate in numero superiore a 72 viene fatta utilizzando «esclusivamente» il valore mensile di produzione e rapportandolo alla ipotetica rata mensile di un piano ordinario. Tale modalità, all'attualità, consente anche a soggetti con un MOL pari a zero o negativo, di accedere al beneficio della rateazione straordinaria.

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Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

debito

politica fiscale

controllo dei prezzi