ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 17/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/06/2014
Stato iter:
25/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/06/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 25/06/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/06/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/06/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 25/06/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/06/2014

DISCUSSIONE IL 25/06/2014

SVOLTO IL 25/06/2014

CONCLUSO IL 25/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03008
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 17 giugno 2014, seduta n. 247

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto nell'ordinamento una norma denominata ACE (acronimo di auto alla crescita economica) finalizzata al riequilibrio fiscale delle forme di finanziamento delle imprese. La norma, nel prendere atto dello squilibrio esistente fra un finanziamento con capitale di debito e con capitale proprio, introduce un beneficio che si sostanzia in una deduzione dal reddito imponibile del rendimento figurativo degli apporti di capitale: si tratta pertanto di un incentivo, di natura fiscale, riservato ai soli titolari di reddito di impresa, al fine di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita, agevolando le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale mediante una riduzione della imposizione sui redditi;
   secondo l'allora Governo Monti, che l'ha introdotta per la prima volta, grazie alla norma ed agli effetti di capitalizzazione che ne conseguono, le imprese italiane avrebbero potuto anche pianificare con certezza e maggiore convenienza la distribuzione o meno di dividendi e/o di riserve, nonché eventuali aumenti cash di patrimonio netto;
   la finalità della norma era chiaramente espressa nella relazione illustrativa del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, di attuazione della nuova disciplina, in cui si legge testualmente: «l'obiettivo perseguito con l'ACE, tenendo conto delle esigenze di rafforzamento dell'apparato produttivo del sistema Paese, è quello di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio. Si tratta di una misura di riequilibrio, nel senso che l'ACE intende migliorare il trattamento di sfavore del capitale di rischio rispetto al capitale di terzi»;
   nell'ambito dei chiarimenti forniti sulle modalità di applicazione della disciplina antielusiva prevista dall'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2012, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 12/E/2014, ha precisato che hanno diritto all'agevolazione fiscale cosiddetta ACE le imprese estere che hanno trasferito la propria residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta in cui assumono la qualifica di soggetto residente;
   con la legge di stabilità per il 2014, mentre era in carica il Governo Letta, è stato prorogato il suddetto regime di aiuto per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, ma senza impatto sugli acconti;
   l'obiettivo della disciplina è di favorire ed incentivare il finanziamento delle piccole e medie imprese mediante capitale proprio, con una agevolazione che permette di portare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, fissato al 3 per cento per i primi tre periodi d'imposta di applicazione della normativa di riferimento, cioè 2012, 2013 e 2014; successivamente l'articolo 1, comma 137, lettere a) e b), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) stabilisce che: «per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento»;
   secondo l'Istat, con una nota sugli effetti dei provvedimenti fiscali sulle imprese del 6 marzo scorso, nel 2014 le imprese avranno un risparmio dell'imposta sui redditi del 9,8 per cento pari a 2,6 miliardi di euro, per effetto dei tre principali provvedimenti in materia di tassazione dei redditi delle imprese adottati a partire dal 2011, quali la nuova disciplina sul riporto delle perdite, la deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro e la detassazione dal reddito di impresa del rendimento figurativo del capitale proprio, il cosiddetto ACE per l'appunto;
   nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha preannunciato la sua intenzione di rafforzare il suddetto strumento di detassazione –:
   quali risultati abbiano comportato i precedenti due interventi in termini di maggiore capitalizzazione delle imprese, con particolare riferimento agli effetti disaggregati per territorio, dimensione e settore di attività. (5-03008)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 giugno 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03008

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver illustrato la disciplina dell'incentivo fiscale denominato «Aiuto di crescita economica», introdotta ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e poi prorogata, per i periodi di imposta 2014, 2015, e 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, chiede di conoscere i risultati determinati dal beneficio in esame in termini di maggiore ricapitalizzazione delle nostre imprese, proponendo una disaggregazione dei relativi effetti in base al territorio in cui l'impresa opera, alla dimensione dell'impresa e al settore di attività.
  Al riguardo è opportuno richiamare un recente studio interno effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze teso a comprendere come tale agevolazione abbia influito sulla capitalizzazione delle società di capitali.
  Detto studio utilizza l'indicatore leverage, definito come totale impieghi su capitale proprio, un elevato indice di leverage corrisponde ad un basso livello di capitalizzazione. Lo studio si sofferma sulle società di capitali in quanto sono le principali beneficiarie dell'ACE e sono le uniche per le quali è possibile reperire i dati di bilancio necessari alla costruzione dell'indicatore leverage.
  I risultati sono esposti nelle tre tabelle che seguono.
  La Tabella 1 mostra l'entità dell'ACE spettante in base alle sezioni di attività economica. I dati statistici sono estratti da Unico 2012 – Società di capitali (anno d'imposta 2011), ultima annualità completa disponibile. I settori che hanno avuto un beneficio maggiore dall'ACE sono risultati il settore finanziario (30 per cento del totale ACE spettante) ed il settore manifatturiero (26 per cento del totale ACE spettante).
  Ai fini dell'analisi della capitalizzazione, dalle dichiarazioni Unico 2012 – Società di capitali (anno d'imposta 2011), sono state estratte le società che hanno diritto alla deduzione fiscale ACE (aiuto alla crescita economica), risultate più di 205.000, e sono state abbinate con i rispettivi bilanci dell'esercizio 2010 e 2011 da fonte Banca dati Bureau van Dijk – Camere di Commercio.
  Risultano abbinate con i bilanci di entrambi gli anni 189.796 società, da queste sono state escluse quelle operanti nel settore finanziario che hanno uno schema di bilancio differenziato (banche, assicurazioni, finanziarie, Sim, società di gestione del risparmio, complessivamente 1.113 soggetti).
  L'analisi si sofferma pertanto su un universo di 188.683 società, nelle quali il settore finanziario è rappresentato solo parzialmente.
  È stato calcolato l'indicatore di leva finanziaria (leverage): totale impieghi/capitale proprio.
  L'indicatore di leva finanziaria esprime la capacità dell'impresa di finanziare i propri investimenti prevalentemente con capitale proprio.
  In generale l'indicatore è tanto più soddisfacente quanto più è basso il suo valore; si possono evidenziare tre scenari:
   leverage uguale a 1: esprime una situazione in cui tutti gli investimenti sono finanziati con capitale proprio;
   leverage compreso tra 1 e 2: esprime una situazione positiva in cui il ricorso al capitale di terzi come forma di indebitamento si mantiene al di sotto del 50 per cento;
   Leverage maggiore di 2: segnala una situazione di indebitamento che diventa più onerosa al crescere di tale indice.

  Sono state prodotte tavole statistiche riguardanti:
   confronto dell'indicatore leverage per gli anni 2010 e 2011 per sezione di attività (Tabella 2);
   la distribuzione per classi di indice leverage delle società di capitali con diritto all'ACE per gli anni 2010 e 2011 (Tabella 3).

  Dalla Tabella 2 si evince che l'indice di leverage complessivamente passa da 2,74 del 2010 a 2,61 del 2011 evidenziando un lieve miglioramento della struttura finanziaria delle società; in particolare, tale riduzione si riscontra maggiormente nelle sezioni «attività manifatturiere» e «attività immobiliari» che rappresentano il 36 per cento della platea considerata.
  Dalla Tabella 3, invece, si evidenzia una crescita dei soggetti nelle classi di leverage da 1 a 3, mentre nella classe «maggiore di 3» (che indica una situazione di squilibrio finanziario) si assiste ad una contrazione del -2,75 per cento, sono apprezzabili pertanto effetti positivi sulla capitalizzazione delle imprese.
  Infine, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria riferiscono che, data la ristrettezza dei tempi, non è stato possibile elaborare la disaggregazione degli effetti del beneficio in argomento in base al territorio in cui le imprese operano.

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Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0201

EUROVOC :

imposta sul reddito

reddito imponibile

sviluppo industriale

finanziamento dell'impresa

regime di aiuto

piccole e medie imprese