ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Abbinamenti
Atto 5/02298 abbinato in data 12/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 17/06/2014
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 17/06/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 10/09/2014
Stato iter:
12/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/11/2014
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 12/11/2014
Resoconto CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/06/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 10/09/2014

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/11/2014

DISCUSSIONE IL 12/11/2014

SVOLTO IL 12/11/2014

CONCLUSO IL 12/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03002
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Martedì 17 giugno 2014, seduta n. 247

   CARRESCIA, ARLOTTI, MARCO DI MAIO e MARIANI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   nel 2009 tra il Ministro pro tempore dello sviluppo economico, Claudio Scajola, e il Ministro dell'energia della Repubblica della Serbia, furono sottoscritti due protocolli d'intesa per cooperare alla costruzione e alla concessione di impianti idroelettrici, termici, reti di interconnessione tra Italia, Serbia ed i Paesi confinanti, oltre che allo sviluppo di fonti rinnovabili, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali per il calcolo della quota di emissioni stabilita dall'Unione europea;
   il Piano di azione nazionale presentato dall'Italia alla Commissione europea nel luglio 2010, prevedeva, infatti, l'importazione dall'area dei Balcani di 6 TWh (terawattora) all'anno, attraverso un cavo sottomarino di interconnessione con la rete montenegrina;
   il primo protocollo ha, appunto, ad oggetto la realizzazione dell'interconnessione fisica tra Italia e Serbia attraverso la posa, tra il Montenegro e l'Italia, di un cavo sottomarino di 390 chilometri di lunghezza, in corrente continua, con portata fino a un GW (giga watt), per un costo di 1 miliardo di euro a carico di Terna, ovvero a carico delle bollette elettriche italiane;
   lo stato di avanzamento dei lavori di quest'opera nel 2012, secondo l'Amministratore delegato di Terna, era del 3 per cento che corrisponde alla realizzazione delle opere propedeutiche alla costruzione dell'elettrodotto in prossimità di Villanova (Pescara);
   il secondo protocollo prevedeva:
    a) il ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti da fonte rinnovabile realizzati in Serbia da parte del GSE (gestore servizi energetici) a prezzo fisso per chilowattora;
    b) la costruzione degli impianti realizzati in Serbia da parte di una società mista, al 51 per cento di proprietà della società italiana Seci Energia (Gruppo Maccaferri) e al 49 per cento di proprietà della società statale serba Eps (Elektroprivreda Srbije) per investimenti previsti pari a circa 800 milioni di euro per la costruzione delle centrali sui fiumi Ibar e Drina che si aggiungono agli oltre 775 milioni già previsti per l'interconnessione Italia-Montenegro;
   il 25 ottobre 2011 il Ministro pro tempore Paolo Romani, ha firmato un nuovo accordo, che ha aggiornato quelli firmati nel 2009 ed ha stabilito le condizioni, anche tariffarie, in base alle quali dovevano essere costruiti gli impianti idroelettrici allora individuati, la cui realizzazione, dopo il recepimento della direttiva europea sulle fonti rinnovabili, è stata inquadrata nell'ambito di un «progetto comune» tra Italia e Serbia;
   secondo informazioni risalenti al 2011, l'Italia in conseguenza dell'accordo, oltre al costo del collegamento sottomarino, potrebbe sborsare circa 12 miliardi di euro in 15 anni, per importare l'elettricità balcanica, di cui la metà o più come sovrapprezzo rispetto ai costi di mercato con il rischio evidente di un ulteriore rialzo del costo della bolletta elettrica;
   gli accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico sono stati oggetto di un'inchiesta giornalistica pubblicata il 6 febbraio 2014 sul sito della rivista on line Qualenergia;
   nell'articolo si fa rilevare come, mentre per i serbi permane l'interesse ad andare avanti, l'Italia ha praticamente già conseguito l'obiettivo 2020 grazie all'esplosione di produzione solare, eolica e biomasse autoctone;
   i serbi stimano, inoltre, che il costo totale del progetto, oltre 2 miliardi di euro, sarà largamente recuperato dalla società serba e dai soci privati italiani, grazie alla disponibilità dell'allora Governo Berlusconi di pagare l'elettricità importata ben 155 euro/megawattora, a fronte di un costo medio dell'elettricità italiana quotata dalla Borsa Elettrica, di 63 euro/megawattora nel 2013;
   si aggiunga che in Italia, nel frattempo, si è manifestato un eccesso di capacità produttiva nel settore elettrico che dovrebbe protrarsi fino al 2020 e che rende difficilmente comprensibili le motivazioni di un accordo per l'importazione di ulteriore energia;
   non appare chiaro, in definitiva, perché in un momento in cui molte centrali a ciclo combinato presenti sul territorio nazionale, in grado di produrre energia a prezzi inferiori a 155 euro al megawattora restano ferme per eccesso di capacità produttiva, l'Italia debba pagare, a prezzi molto alti, ulteriori importazioni di energia;
   tale situazione, d'altra parte, ha spinto il legislatore ad individuare forme di sostegno per il settore, tramite l'introduzione del meccanismo del capacity payment;
   i protocolli sottoscritti tra Italia e Serbia discendono dalla normativa contenuta nell'articolo 36 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che, ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali, fissa i criteri in base ai quali è incentivata l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da Paesi extra Unione europea sulla base di accordi internazionali;
   in particolare, al comma 1, si prevede che gli accordi di importazione debbano conformarsi a criteri delineati dalle lettere a), b) e c), quali il riconoscimento, sull'energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo di pari durata e di entità inferiore rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie di impianti da cui l'elettricità viene prodotta nel paese terzo, in misura fissata negli accordi tenendo conto della maggiore producibilità ed efficienza degli impianti nei Paesi terzi e del valore medio di incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia; modalità di produzione e importazione volte ad assicurare che l'elettricità importata contribuisca al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili; le necessarie misure che assicurino il monitoraggio dell'elettricità importata;
   il comma 2 dell'articolo 36, consente, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si possa stabilire un valore dell'incentivo diverso da quello previsto al comma 1, lettera a), salvaguardando gli accordi già stipulati e contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell'incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non risulta ancora emanato;
   alla luce di quanto sopra esposto i contenuti dell'accordo del 2011 appaiono in contrasto con l'articolo 36 laddove:
    a) i criteri di attribuzione degli incentivi all'elettricità prodotta da fonti rinnovabili in Paesi extra Unione europea previsti al comma 1, lettera a), prevedono per l'energia elettrica importata dalla Serbia un incentivo di entità maggiore rispetto a quello riconosciuto alla produzione di energia elettrica da fonte idraulica in Italia;
   b) per quanto riguarda la lettera b), gli obiettivi di produzione italiani da fonte rinnovabile grazie al contributo degli impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici realizzati in Italia sono già stati raggiunti e non dovrebbero potersi prevedere incentivi a fonti rinnovabili all'estero;
    c) in presenza di un incentivo più elevato rispetto a quello riconosciuto in Italia, sarebbe stato necessario procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, per definire un diverso valore dell'incentivo da attribuire;
   nel corso dell'audizione avvenuta il 31 marzo 2014 nell'ambito dell’«Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia», l'Amministratore delegato di Terna Spa, ha dichiarato che il più volte citato accordo non è stato una scelta di Terna ma del Ministero dello sviluppo economico ed ha ammesso che esiste una controindicazione riguardante l'accordo, in termini di aggravamento del costo in bolletta per l'Italia «visto che a un paese limitrofo, la Serbia, si destinano incentivi legati ai certificati verdi» –:
   se, ed entro quali termini, il Governo, intenda emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, al fine di stabilire che il valore dell'incentivo per l'energia elettrica prodotta dagli impianti in Serbia sia conforme ai dettami di cui al comma 1 di tale norma, ovvero adottare altri atti che evitino rialzi nelle bollette a carico dei cittadini e delle imprese;
   se, in particolare, il Ministro sia al corrente dello stato di avanzamento dei lavori, quale parte degli investimenti sia già stata realizzata e quante siano le risorse impegnate fino ad oggi, anche al fine di ridiscutere l'accordo di cui in premessa per evitare ulteriori danni alle realtà produttive nazionali. (5-03002)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-03002

  In via preliminare, si ritiene utile fornire alcuni elementi di contesto, inerenti il quadro in cui furono redatti gli accordi del 2009 e del 2011 fra Italia e Serbia. In tale periodo il target comunitario del 17 per cento del consumo interno lordo da fonti rinnovabili assegnato all'Italia per il 2020 appariva, alla luce degli scenari allora disponibili, difficile da raggiungere pur sfruttando l'intero potenziale disponibile sul territorio nazionale. L'Italia aveva, dunque, considerato di fare ricorso a partner internazionali al fine di raggiungere gli obbiettivi e non incorrere in sanzioni comunitarie. Tale opzione era chiaramente delineata nel Piano Nazionale per le Energie rinnovabili allora redatto dall'Italia e approvato da Bruxelles.
  Tuttavia, la crescita impetuosa della produzione da fonti rinnovabili e il contemporaneo calo dei consumi registrati negli ultimi anni, ha consentito al nostro Paese di raggiungere una quota da fonti rinnovabili del 13,5 per cento già al 2012, con un conseguente marcato anticipo rispetto alla tabella di marcia individuata dalla UE. Si ipotizza oggi che, al 2020, l'Italia potrà raggiungere e superare l'obiettivo assegnato.
  La crescita della produzione da fonti rinnovabili ha comportato, d'altronde, un significativo incremento degli oneri di incentivazione, il cui costo in bolletta ha oggi quasi pareggiato il prezzo della commodity. Ne è conseguito un significativo incremento dei costi dell'energia per cittadini e imprese, solo parzialmente mitigato dagli effetti positivi indotti sui prezzi dell'energia dall'aumento della produzione da fonti rinnovabili (peak shaving).
  È chiaro che un prezzo dell'energia alto è un elemento particolarmente critico in una fase di stagnazione del PIL in cui si rende vieppiù necessario innescare processi di ripresa dell'economia. Partendo da tale considerazione, declinata in dettaglio nella Strategia Energetica Nazionale (SEN) adottata nel 2013, il Governo è intervento per ridurre il livello degli incentivi alle fonti rinnovabili in Italia, proponendone una razionalizzazione complessiva. Ciò si è reso possibile anche grazie ai positivi segnali sui costi delle tecnologie, in rapida decrescita e sempre più vicine alla così detta «grid parity».
  Oggi, dunque, il valore richiamato dagli On.li Interroganti (155 euro/MWh) può apparire dissonante, specialmente se confrontato con le condizioni attualmente previste nel nostro Paese. Tale valore va però confrontato con le condizioni vigenti all'epoca, ma soprattutto, va ribadito che tale livello di incentivazione era stato previsto dall'Italia al solo fine di non incorrere in sanzioni comunitarie che sarebbero risultate ben più onerose.
  In altri termini, il riferimento per giudicare tale valore deve, in ogni caso, essere la sanzione comunitaria in caso di deficit e non il livello di incentivazione necessario per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.
  Si tratta, peraltro, di un principio stabilito dalla legislazione italiana in materia, sulla base della quale è stato redatto l'accordo del 2011. Infatti, la disposizione di legge richiamata nelle interrogazioni in esame (articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011) prevede la possibilità di riconoscere con DPCM un incentivo più elevato e/o duraturo rispetto a quello nazionale, solo previa comparazione fra gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell'incentivo stesso e gli effetti economici – in termini di sanzioni – correlati al mancato raggiungimento degli obiettivi e solo nel caso in cui tale ultimo onere economico risultasse di entità maggiore del primo. La stessa attuazione dell'accordo del 2011, in effetti, è subordinata all'emanazione di tale decreto.
  Ciò detto, in risposta al quesito relativo all'emanazione del DPCM previsto dall'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, quindi, si può chiarire che il Governo si muoverà sulla linea appena esposta, nel pieno rispetto della normativa di settore, riconoscendo i 155 euro/MWh solo in caso di deficit dell'Italia rispetto agli obbiettivi UE. Nel caso, invece, l'Italia resti in linea con gli obbiettivi assegnati, permarrà l'accordo del 2009 che prevede il servizio di ritiro dedicato da parte del GSE, con conseguente riconoscimento del prezzo medio di mercato.
  In ogni caso, al fine di dissipare ogni dubbio in proposito, si rende noto che sia il DPCM che l'Accordo, inclusivo della lista definitiva degli impianti, saranno comunque notificati alla Commissione Europea per la verifica di compatibilità con le disposizioni comunitarie, ivi incluse quelle previste per gli aiuti di stato.
  Relativamente alla realizzazione del cavo sottomarino Italia-Montenegro, si rappresenta che tale interconnessione si inserisce in un piano generale di collegamento strutturale tra il sistema elettrico italiano ed il sistema elettrico dei Balcani, che consentirà il collegamento con le reti di Romania, Albania, Bosnia Herzegovina, oltre che con la Serbia.
  Il cavo è inserito nel Piano di Sviluppo decennale della Rete di Trasmissione Nazionale approvato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico e dal Ministero dello Sviluppo Economico e fa parte dei Progetti di Interesse Comune (PCI) approvati a Bruxelles nel dicembre 2013 Regolamento N. 1391/2013, per i quali è possibile chiedere anche un finanziamento a livello comunitario.
  La realizzazione del cavo va, quindi, inquadrata in un processo di progressiva interconnessione dei mercati elettrici europei volto alla riduzione del prezzo dell'energia per i cittadini e le imprese.
  Vanno, inoltre, ridimensionate le preoccupazioni espresse sull'uso privato di tale interconnessione, in quanto lo stesso Accordo del 2011 prevede che l'assegnazione della capacità di interconnessione della quota italiana sarà effettuata mediante una procedura pubblica svolta da Terna, se pur con priorità di assegnazione all'energia prodotta da fonti rinnovabili nell'ambito di progetti comuni ai sensi della Direttiva 2009/28/CE. Anche in questo caso nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti e, in particolare, dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 93 del 2011.
  Per quanto riguarda infine lo stato dei lavori, si precisa che per quanto riguarda la costruzione di impianti idroelettrici in Serbia risultano espletati solo alcuni progetti delle opere da parte delle società italiane e serbe interessate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

energia rinnovabile

Serbia

produzione d'energia

trasporto d'energia

impianto idroelettrico

direttiva comunitaria

firma di accordo

pianificazione nazionale

prezzo all'importazione