ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02984

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 244 del 12/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: TARICCO MINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 12/06/2014
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 12/06/2014
TARTAGLIONE ASSUNTA PARTITO DEMOCRATICO 12/06/2014
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 12/06/2014
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 12/06/2014
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 12/06/2014
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 12/06/2014
ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 12/06/2014
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 07/08/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 12/06/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/06/2014

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 07/08/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02984
presentato da
TARICCO Mino
testo presentato
Giovedì 12 giugno 2014
modificato
Giovedì 7 agosto 2014, seduta n. 281

   TARICCO, BORGHI, MANFREDI, TARTAGLIONE, VENITTELLI, D'INCECCO, CINZIA MARIA FONTANA, TERROSI, ZANIN, FRANCO BORDO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca con proprio decreto del 24 aprile 1992 ha messo ad ordinamento un corso triennale d'istruzione professionale di Stato per l'acquisizione della qualifica di «Operatore dei servizi sociali» e che tale qualifica è stata successivamente confermata con decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 250;
lo stesso Ministero con proprio decreto del 15 aprile 1994 ha messo ad ordinamento un corso biennale di post-qualifica d'istruzione professionale di Stato per il conseguimento del titolo di «Tecnico dei servizi sociali», corso quest'ultimo il cui accesso è riservato a coloro che in precedenza hanno acquisito la qualifica corrispondente di operatore;
nel profilo professionale, descritto nei decreti ministeriali, relativo alla qualifica di «operatore dei servizi sociali» si legge che «(...) con una specifica formazione professionale di carattere teorico e tecnico-pratico e nell'ambito dei servizi socio-educativo-culturali, svolge la propria attività a sostegno di persone di diversa età, per favorire le loro potenzialità individuali e il loro inserimento e partecipazione sociale. (...) Alla conclusione del ciclo di studi l'Operatore dei Servizi Sociali può lavorare nelle strutture pubbliche e private del territorio a sostegno delle comunità, per salvaguardare l'autonomia personale e sociale dei cittadini con lo scopo di salvaguardare l'autonomia personale e sociale dei cittadini con lo scopo di evitare o ridurre i rischi di isolamento o di emarginazione. (...)»;
negli anni la presenza dei corsi di istruzione professionale di Stato negli indirizzi di operatore e tecnico dei servizi sociali si è andata diffondendo sul territorio nazionale, avviando verso tali qualifiche e titoli di studio migliaia di giovani motivati all'impegno e al lavoro nel settore sociale;
con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che detta le norme per il riordino degli istituti professionali, è previsto nell'ambito degli istituti professionali di Stato, l'indirizzo socio-sanitario, che permette di conseguire il diploma di «Tecnico dei servizi socio-sanitari»;
il curriculum di studi previsto per il «Tecnico dei servizi socio-sanitari» non è sostanzialmente diverso da quello che era previsto per il «Tecnico dei servizi sociali»;
in base alla descrizione del profilo professionale del Tecnico dei servizi socio-sanitario, riportato in predetto decreto, tale figura: «(...) possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. È in grado di: partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l'interazione con soggetti istituzionali e professionali; rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso idonee strutture intervenire nella gestione dell'impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di animazione sociale; applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; organizzare interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana; utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse (...)»;
l'introduzione dell'indirizzo socio-sanitario nell'ambito del riordino dell'istruzione superiore ha determinato un incremento dei corsi su tutto il territorio nazionale; si consideri che in Italia, nell'anno scolastico 2013/2014, si sono iscritti alla classe prima del corso di «Tecnico dei servizi socio-sanitari» più di 9.600 studenti, pari al 1,8 per cento del totale degli iscritti al primo anno della scuola secondaria superiore (dati MIUR). Oggi gli studenti che frequentano i corsi ad esaurimento di «Tecnico dei servizi sociali» e i corsi di «Tecnico dei servizi socio-sanitario» sono circa 50.000;
la normativa vigente relativa al rilascio di qualifiche professionali assegna alle regioni tale competenza e che rispetto al riconoscimento della qualifica di «Operatore dei servizi sociali» e del diploma di «Tecnico dei servizi sociali» le regioni hanno percorso vie differenti: alcune non riconoscono in alcun modo tali titoli come utili all'accesso al lavoro in strutture sociali e socio-sanitarie, determinando confusione e delusione nei giovani e nelle loro famiglie che al termine di un percorso di studi, prevalentemente mirato al lavoro in relazioni di aiuto alle persone, si trovano con un titolo di studio non riconosciuto a tale scopo;
in molte regioni l'accesso a mansioni lavorative che prevedono relazioni di aiuto nei servizi sociali e socio-sanitari, è previsto esclusivamente o con diploma di laurea o con la qualifica di operatore socio-sanitario, qualifica che si consegue attraverso corsi di formazione professionale generalmente annuali, il cui requisito d'accesso è dato dall'adempimento dell'obbligo scolastico;
vi sono regioni che riconoscono agli studenti con diploma di Tecnico dei servizi sociali o di operatore dei servizi sociali solo alcuni limitati crediti formativi spendibili nell'ambito dei percorsi di formazione professionale di «Operatore socio-sanitario». Per accedere in alcuni casi è richiesta la partecipazione a prove di selezione (che spesso prevedono esplicitamente una precedenza a favore di persone disoccupate con più di 26 anni, mentre in altri casi sono i contenuti e le modalità dei test che favoriscono le persone disoccupate non più giovani), in altre regioni si richiede il pagamento del corso di formazione;
alcune regioni, tra cui la regione Piemonte, riconoscono la figura del tecnico dei servizi sociali per quanto riguarda l'educazione nel settore dell'assistenza all'infanzia, ma non riconoscono il titolo come idoneo a formare una figura professionale specifica inserita nei servizi sociali e socio-sanitari in quanto «Tecnico dei servizi sociali»;
in particolare in Piemonte in base alla determina dirigenziale del 28 marzo 2011, n. 172 con cui è stato approvato il Manuale per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti, nonché alla determina dirigenziale 21 ottobre 2011, n. 588 che stabilisce le modalità operative per l'attestazione delle competenze in ingresso e in itinere ai percorsi formativi formali, coloro che hanno già un diploma di istruzione superiore come Tecnico dei servizi sociali, coerente con il percorso dell'operatore socio-sanitario, per vedersi riconoscere una qualifica spendibile ai fini dell'inserimento lavorativo è richiesta la partecipazione a test selettivi (il cui contenuto è spesso determinato in funzione di persone adulte) e, in caso di superamento del test selettivo, la frequenza al corso per operatore socio sanitario (O.S.S.) per tutta la sua durata, sia pure ridotto nel numero di ore di frequenza. In tal modo i diplomati quali «Tecnici dei servizi sociali» possono andare ad occupare posti nei corsi della formazione professionale che altrimenti sarebbero disponibili per altri soggetti che mai hanno affrontato quelle tematiche formative;
a differenza di quanto si verifica in Piemonte, in altre regioni la figura del Tecnico dei servizi sociali trova una forma di riconoscimento del titolo ai fini dell'inserimento lavorativo. Ad esempio il caso della Toscana che riconosce il titolo dell'istruzione Professionale di Stato permette di accedere alla professione di «Animatore socioeducativo» (giusto Regolamento Regionale n. 15 del 2008, di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41), mentre per l'accesso alla qualifica di «Operatore socio-sanitario», il titolo di Tecnico dei servizi sociali è equiparato al titolo di Addetto all'assistenza di base, prevedendo un modulo integrativo di 400 ore (giusta delibera della Giunta Regionale toscana n. 551 del 22 giugno 2009);
nell'intesa raggiunta in Conferenza Unificata Stato-regioni il 29 aprile 2010 relativa alle 21 figure professionali dei percorsi di istruzione e formazione professionale nessuna di queste è riconducibile ai percorsi degli istituti professionali nell'indirizzo socio-sanitario, pertanto l'intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-Regioni il 16 dicembre 2010 «riguardante l'adozione delle linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale», non è applicabile all'indirizzo socio-sanitario, facendo in tal modo permanere il problema della spendibilità nel mondo del lavoro del nuovo titolo di studi di «Tecnico-socio-sanitario»;
a mancanza in molte regioni del riconoscimento di cui in premessa pone in essere una incongruenza tra le descrizioni dei profili professionali forniti dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, che classifica tali corsi come «corsi dell'istruzione professionale di Stato utili all'inserimento nel mondo del lavoro» e la normativa regionale –:
se il Ministro interrogato, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, non ritenga opportuno avviare un tavolo di lavoro con le Regioni, in cui si affronti con urgenza il problema del riconoscimento nel settore sociale e socio-sanitario dei titoli conseguiti nell'istruzione professionale di Stato, quale «operatore dei servizi sociali» e quale «Tecnico dei servizi sociali» previsti nell'ordinamento previgente e quello di «Tecnico dei servizi sociosanitari», previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo 2010;
se il Ministro interrogato, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, non ritenga opportuno realizzare un accordo con le Regioni, affinché i giovani con titolo di «Operatore dei servizi sociali» e «tecnico dei servizi sociali» che intendano svolgere la professione di «operatore socio-sanitario», vedano riconosciuto il titolo di «Tecnico dei servizi sociali» come valido per ricoprire la mansione di operatore socio-sanitario, fatto salvo un necessario periodo di prova da realizzare all'interno dell'ente che procede all'assunzione;
se il Ministro interrogato, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, non ritenga urgente procedere ad un accordo con le regioni, sulla base delle esperienze fatte da alcune regioni, quale la Toscana, prevedendo ambiti professionali specifici per il cui accesso sia spendibile il titolo di «Tecnico dei servizi sociali» e di «tecnico dei servizi socio-sanitari» introducendo, eventualmente, una revisione del curriculum del «tecnico dei servizi sociosanitari», se necessario, o l'uso delle quote di flessibilità e autonomia, previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, per realizzare nell'istruzione professionale di Stato una preparazione coerente ai fabbisogni del settore sociale e sociosanitario; o la realizzazione di moduli brevi realizzati nell'ambito della formazione professionale (300-400 ore) che, con integrazioni teoriche e tirocini, portino all'acquisizione di una qualifica professionale spendibile nel settore sociale e sociosanitario. (5-02984)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

istruzione professionale

riconoscimento delle qualifiche professionali

riconoscimento dei diplomi

accesso alla professione

servizio sociale

formazione professionale

integrazione sociale

protezione dell'infanzia