ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02956

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 242 del 10/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 10/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/06/2014
Stato iter:
11/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 11/06/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 11/06/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 11/06/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 11/06/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/06/2014

SVOLTO IL 11/06/2014

CONCLUSO IL 11/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02956
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 10 giugno 2014, seduta n. 242

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il comma 586 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) prevede che, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello 730, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione (30 giugno), effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborsi superiori a 4.000 euro: tale controllo è previsto anche qualora l'importo di 4.000 euro fosse costituito da crediti d'imposta derivanti da dichiarazioni dei redditi relativi ad anni precedenti;
   il successivo comma 587 della medesima legge di stabilità 2014, stabilisce che l'Agenzia delle Entrate non sarà, peraltro, neanche chiamata a rispettare alcun termine per erogare il rimborso dovuto, circostanza che determinerà quasi sicuramente forti ritardi nell'erogazione dei rimborsi spettanti ai cittadini, i quali non si vedranno più accreditare nel mese di luglio (per i lavoratori dipendenti) o di agosto (per i pensionati) il credito da loro vantato nei confronti del fisco;
   numerosi contribuenti, all'atto della sottoscrizione di un contratto di finanziamento con il prescelto istituto di credito, confidando nel recupero nel mese di luglio di eventuali somme relative a rimborsi di crediti emersi in sede di dichiarazione fiscale a mezzo di modello 730, si sono accordati con lo stesso istituto per far ricadere la scadenza di alcune rate del finanziamento in concomitanza con il recupero delle somme a volte di entità importanti;
    la nuova previsione normativa comporta una indeterminatezza circa il momento dell'effettiva riscossione del rimborso che in ogni caso, come stabilito dal suddetto comma 586 della legge di stabilità 2014, non può avvenire prima del settimo mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la trasmissione della dichiarazione con modello 730, facendo così cadere in sofferenza numerosi contratti di finanziamento –:
   se non ritenga opportuno assumere iniziative dirette a sottoscrivere con l'ABI una convenzione che accordi un rinvio di pagamento almeno per tutti quei casi in cui il contratto di finanziamento prevede la scadenza di un rateo in concomitanza con il rimborso al contribuente delle suddette spettanze fiscali. (5-02956)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 giugno 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02956

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Paglia chiede se non si ritenga opportuno sottoscrivere con l'ABI una convenzione che accordi un rinvio di pagamento almeno per tutti quei casi in cui il contratto di finanziamento prevede la scadenza di un rateo in concomitanza con il rimborso al contribuente delle spettanze fiscali.
  Al riguardo, si fa presente che al momento, per i ristretti tempi a disposizione, non è stato possibile avviare contatti con l'ABI, tuttavia si assicura che verranno date disposizioni agli Uffici competenti, affinché intraprendano le azioni necessarie per valutare quanto richiesto dall'Onorevole Paglia.
  Sulla questione, non si può non tenere conto della Risoluzione in Commissione n.8-00055 dell'Onorevole Ribaudo ed altri concernente la Revisione della norma della legge di stabilità 2014 che prevede il preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni IRPEF di importo superiore a 4.000 euro.
  Con la citata Risoluzione, approvata il 14 maggio 2014, si impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative normative per sopprimere, o quantomeno rivedere, la formulazione del comma 586 della legge di stabilità 2014, in particolare per i contribuenti che siano già stati sottoposti a controllo ai sensi di tale disposizione, nonché a assumere le necessarie iniziative normative per stabilire un termine certo di sei mesi entro cui l'Agenzia delle entrate potrà comunicare al sostituto d'imposta di non procedere al rimborso, prevedendo che, in assenza della suddetta comunicazione da parte della stessa Agenzia, i sostituti d'imposta sono autorizzati a procedere al rimborso.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA ( ABI )

EUROVOC :

rimborso

imposta sulle persone fisiche

detrazione fiscale

imposta diretta