ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02891

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 235 del 28/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: FERRARESI VITTORIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 28/05/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02891
presentato da
FERRARESI Vittorio
testo di
Mercoledì 28 maggio 2014, seduta n. 235

   FERRARESI, LUIGI GALLO, D'UVA e VACCA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
    nell'intenzione di adeguare le modalità di reclutamento del personale accademico delle università ai criteri internazionalmente riconosciuti premianti il merito, la qualità e l'efficienza, il Parlamento italiano ha approvato la legge n. 240 del 2010;
   l'articolo 16 della suddetta legge ha istituito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), l'aspetto che attesta la qualificazione scientifica come requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari;
   l'introduzione dell'abilitazione scientifica nazionale era stata inizialmente apprezzata dall'opinione pubblica e dal mondo accademico, in particolare da parte del personale non strutturato, in quanto si presentava come un sistema che sembrava garantire una maggiore obiettività di giudizio per la presenza di commissioni nazionali e di indicatori quantitativi tratti da basi di dati internazionali o comunque indipendenti dalle commissioni, superando finalmente il radicato modello delle assunzioni ad personam, e quell’ autoreferenzialità che appesantisce e toglie dignità al sistema universitario italiano;
   con il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, è stato emanato l'apposito regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale;
   il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 76 del 7 giugno 2012 ha poi definito i criteri e i parametri della valutazione scientifica dei curricula dei candidati all'abilitazione, compresi i relativi indicatori, la cui modalità di calcolo è stata fissata dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) con la delibera n. 50 del 21 giugno 2012;
   con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 luglio 2012, n. 222, è stata indetta la procedura per conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per numerose aree disciplinari;
   con deliberazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) 13 agosto 2012, n. 64, sono state deliberate le mediane per la valutazione dei candidati;
   dopo oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 questa è l'unica tornata di abilitazione scientifica nazionale rispetto alle tre previste dalla legge;
   la circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 gennaio 2013, n. 754, ha inspiegabilmente rimesso in discussione l'oggettività della selezione, dando indicazione alle commissioni esaminatrici che anche i candidati privi di indicatori bibliometrici superiori alle mediane avrebbero potuto conseguire l'abilitazione e, viceversa, non conseguirla candidati titolari di indicatori superiori alle mediane;
   la procedura dell'abilitazione scientifica nazionale ha visto impegnate 184 commissioni nazionali e 59.193 candidati, di cui 18.073 aspiranti alla I fascia delle docenza (docenti ordinari) e 41.120 alla II fascia (docenti associati); alcune commissioni sono state chiamate a giudicare oltre 500 candidati, cosa che di fatto rende difficile immaginare che i giudizi espressi sul merito scientifico possano aver realmente tenuto conto di centinaia di titoli e migliaia di articoli, materialmente impossibile da valutarsi nei tempi prestabiliti;
   lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prendendo atto di una serie di incongruenze nella valutazione dei candidati, ha consentito alle Commissioni di riaprire i propri lavori invitandole ad approfondire le domande dei candidati per correggere eventuali errori che risultavano evidenti;
   pur tuttavia, ad un'analisi approfondita dei verbali delle Commissioni, risulterebbe ancora una discrezionalità che ad avviso dell'interrogante supera in molti casi l'illogicità, tanto che questi risultati sono ora gravati da oltre seicento ricorsi al TAR da parte dei candidati; a fine marzo 2014, su 49 ricorsi vagliati, sono stati disposti 15 provvedimenti cautelari, in quanto spesso le commissioni giudicatrici hanno commesso evidenti errori di tipo quantitativo, omettendo completamente la valutazione di importanti titoli inseriti dai candidati nella domanda;
   nonostante la presentazione di ricorsi ai diversi TAR, i giudizi ancora in corso, l'incertezza degli esiti dei ricorsi e quindi del numero reale degli abilitati, il processo di reclutamento dei professori che hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale ha subito un'improvvisa accelerazione;
   alcuni dipartimenti hanno addirittura deliberato la richiesta dei posti da bandire, prima ancora che fossero ufficialmente noti i nominativi degli abilitati; in alcuni casi, sui quali la magistratura sta indagando, parte dei verbali delle commissioni giudicatrici, sono stati pubblicati on–line dopo diverse settimane dalla pubblicazione degli esiti dell'abilitazione scientifica nazionale;
   l'articolo 16, comma 3, lettera m) della legge n. 240 del 2010, prevede poi che i candidati che non conseguono l'abilitazione scientifica nazionale non possono partecipare alle due tornate annuali successive di procedura per l'abilitazione, mentre si sta verificando il caso che molti dei candidati risultati successivamente non abilitati nella prima tornata hanno presentato regolare domanda alla seconda tornata;
   si ritiene che la difesa di diritti degli aspiranti all'abilitazione, palesemente calpestati dalle commissioni esaminatrici, non può essere demandata solo ai singoli candidati, ma ci debba essere invece una responsabile assunzione di misure da parte del Ministero per porre rimedio a questa situazione di evidente ingiustizia –:
   se non si ritenga necessario dare comunque la possibilità ai candidati che non hanno conseguito l'abilitazione nella prima tornata di partecipare alla seconda tornata dell'abilitazione scientifica nazionale;
   se si intendano assumere iniziative per evitare la discrezionalità riscontrata nel valutare l'idoneità al conseguimento o meno dell'abilitazione, fissando criteri maggiormente chiari e certi da utilizzarsi nel giudizio delle commissioni. (5-02891)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2010 0240

EUROVOC :

universita'

assunzione

insegnante