ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02889

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 235 del 28/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: MISIANI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 28/05/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02889
presentato da
MISIANI Antonio
testo di
Mercoledì 28 maggio 2014, seduta n. 235

   MISIANI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il settore dell'autotrasporto è di fondamentale importanza per l'economia del nostro Paese, in considerazione della netta prevalenza di tale modalità di trasporto della merce rispetto alle altre;
   la legge 1o marzo 2005, n. 32, ha delegato il Governo al riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose, introducendo il principio della «liberalizzazione regolata» del comparto, mediante il superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella e la definizione di un sistema fondato sulla libera contrattazione dei prezzi;
   in attuazione della citata legge delega, sono stati emanati i decreti legislativi che hanno, tra l'altro, istituito la Consulta per l'autotrasporto e la logistica e l'Osservatorio sull'attività dell'autotrasporto, che ha la funzione di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale;
   in seguito, l'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha reintrodotto significativi vincoli alla disciplina di settore, in particolare attribuendo all'Osservatorio il potere di stabilire costi minimi di esercizio, inizialmente solo con riferimento ai contratti verbali, e poi, con le modifiche stabilite dalla decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127, e dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche per i contratti in forma scritta, in ragione della pretesa necessità di garantire il rispetto degli standard di sicurezza;
   la ratio della norma è principalmente quello della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose conto terzi, attraverso la determinazione di costi che consentano la copertura almeno dei costi minimi di esercizio inclusi i costi relativi alla sicurezza (vale a dire, i costi necessari a mantenere in efficienza i mezzi di autotrasporto – manutenzione ordinaria periodica e straordinaria – e i costi dei turni di riposo degli autisti);
   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la segnalazione AS913 del 5 marzo 2012, ha ritenuto che il sistema di determinazione dei prezzi minimi sia «in contrasto con principi e disposizioni di tutela della concorrenza, a livello nazionale e comunitario» e che non offra «alcuna fondata parametrazione a istanze di sicurezza proprie della circolazione stradale». A parere dell'Autorità il sistema si limita a «irrigidire e sottrarre alla libera contrattazione delle parti una serie significativa di condizioni contrattuali in relazione alle quali dovrebbero invece tipicamente esplicitarsi le ordinarie dinamiche concorrenziali»;
   la norma è attualmente al vaglio della Corte di giustizia europea (C-184/13, prima udienza tenutasi il 7 aprile 2014) per valutazione di compatibilità con l'ordinamento comunitario e della Consulta per questione di legittimità costituzionale;
   il vincolo della tariffa minima sembrerebbe, tuttavia, essere scarsamente applicato, così che spesso il prezzo del trasporto continua ad essere determinato dalla libera contrattazione tra spedizioniere e auto trasportatore;
   un effetto perverso della disapplicazione di tale vincolo si determina in caso di fallimento dell'autotrasportatore: in tale circostanza, infatti, può accadere che il curatore fallimentare richieda la differenza tra la tariffa minima e il prezzo effettivamente pagato allo spedizioniere, ponendo quest'ultimo in una situazione di difficoltà finanziaria –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali sia il suo orientamento in merito;
   quale sia lo stato di applicazione della norma sulle tariffe minime per l'autotrasporto, quale sia l'efficacia dei controlli in merito all'applicazione delle stesse, se a fronte dei controlli siano state erogate sanzioni e se siano in corso contenziosi e di quale tipologia. (5-02889)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

trasporto stradale

trasportatore

sicurezza sociale

legislazione antitrust

sicurezza stradale